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Sicurezza sociale internazionale: convenzione bilaterale con il Principato di Monaco

Informazioni che riguardano la Convenzione, in vigore dal 1991, che si applica a tutti i lavoratori, loro familiari e superstiti che possono far valere periodi di contribuzione in Italia o nel Principato di Monaco.

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Dettaglio

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 22 marzo 2024

L'Italia ha stipulato convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con diversi Stati esteri. La Convenzione con il Principato di Monaco è in vigore dal 1° ottobre 1985 e si applica a tutti i lavoratori italiani o monegaschi, loro familiari e superstiti che possono far valere periodi di contribuzione in Italia o nel Principato di Monaco. È richiesto il requisito della cittadinanza. 

La Convenzione tra Italia e Principato di Monaco

La Convenzione generale di sicurezza sociale tra l'Italia e il Principato di Monaco (pdf 140KB), stipulata a Monaco il 12 febbraio 1982 e ratificata con la legge 5 marzo 1985, n. 130 (pdf 58KB), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 89 del 15 aprile 1985, è entrata in vigore il 1° ottobre 1985.

Lo stesso giorno è entrato in vigore anche il relativo Accordo amministrativo (pdf 138KB), anch'esso firmato il 12 febbraio 1982. Per quanto riguarda le prestazioni di disoccupazione ai lavoratori temporanei (i cosiddetti "frontalieri") italiani rimasti disoccupati nel Principato di Monaco continua a trovare applicazione l'apposito Accordo (pdf 55KB) firmato il 12 febbraio 1982 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1982.

Campo di applicazione, disoccupazione e requisiti per la totalizzazione

Per quanto riguarda l'Italia, la Convenzione generale si applica all'Assicurazione Generale Obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti o assimilati e autonomi, all'Assicurazione per le prestazioni familiari e di malattia, tubercolosi e maternità e all'Assicurazione Obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

In determinate condizioni si applica anche ai trattamenti di previdenza sostitutivi dell'Assicurazione Generale, come i fondi speciali di previdenza gestiti dall'INPS e altri regimi speciali di assicurazione di alcune categorie di lavoratori ex ENPALS, INPGI ed ex INPDAI.

In base alla Convenzione, le prestazioni erogabili dall'Italia sono:

  • pensioni di vecchiaia, invalidità e ai superstiti;
  • prestazioni per familiari;
  • prestazioni di malattia, tubercolosi e maternità;
  • prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Per quanto riguarda il Principato di Monaco, la Convenzione si applica all'Assicurazione Obbligatoria per la vecchiaia, all'Assicurazione per le prestazioni in caso di maternità, malattia, invalidità e morte, all'Assicurazione per le prestazioni familiari e all'Assicurazione Obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

L'Accordo in materia di disoccupazione garantisce, inoltre, prestazioni in caso di disoccupazione a tutela dei lavoratori frontalieri italiani rimasti senza occupazione dopo la cessazione dell'attività svolta nel Principato di Monaco.

Per informazioni sulle prestazioni pensionistiche erogate dal Principato di Monaco in regime di totalizzazione internazionale si rinvia alla consultazione del portale istituzionale Caisses sociales de Monaco – Fondi sociali di Monaco –, che raggruppa quattro diversi fondi: la Caisse Autonome des Retraites (CAR) – Fondo autonomo delle pensioni – e la Caisse autonome de retraites des travailleurs indépendants (CARTI) – Fondo autonomo delle pensioni per i lavoratori indipendenti – per le prestazioni pensionistiche, la Caisse de compensation des services sociaux (CCSS) –  Fondo di compensazione dei servizi sociali – e la Caisse d'assurance maladie, accident et maternité des travailleurs Indépendants (CAMTI) – Fondo per l'assicurazione, infortunio e maternità dei lavoratori indipendenti – per le prestazioni non pensionistiche.

Ai fini della prestazione sia italiana che monegasca, per la totalizzazione internazionale si richiedono almeno 53 settimane di contribuzione.

I periodi di assicurazione inferiori alle 53 settimane maturate in uno Stato (che non danno luogo, quindi, alla totalizzazione internazionale) sono comunque presi in considerazione dall'altro Stato, solo per l'accertamento del diritto.

Ai fini dell'ammissione all'assicurazione volontaria prevista dalla legislazione italiana, i periodi di contribuzione accreditati in Italia possono essere totalizzati con i periodi di assicurazione nel Principato di Monaco ed è richiesta almeno una settimana di contribuzione da lavoro effettivo in Italia.

La “totalizzazione multipla” non è consentita.

La domanda

L'interessato deve presentare la domanda di pensione in Convenzione con il Principato di Monaco online sul sito INPS attraverso il servizio dedicato allegando il modello presente nell'apposita sezione modulistica M/IT/AP 2 (COD. CI 145) - "Allegato alla domanda di pensione in Convenzione italo-monegasca.

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

 Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;

 enti di patronato e altri intermediari dell'Istituto autorizzati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Entro 15 giorni dalla presentazione della domanda di pensione in convenzione o della domanda di sola pensione estera, è necessario produrre la documentazione cartacea alla sede INPS competente per residenza, che la trasmette poi all'istituzione estera.

Per maggiori informazioni o eventuali altre necessità, gli interessati possono rivolgersi anche agli enti di patronato, riconosciuti dalla legge e abilitati ad assistere gratuitamente i lavoratori nello svolgimento delle pratiche previdenziali e assistenziali.

I residenti nel Principato di Monaco con periodi assicurativi anche in Italia devono presentare la domanda di pensione in Convenzione alla Caisses sociales de Monaco - Caisse autonome de retraites, in qualità di Istituzione estera del luogo di residenza, che provvederà a trasmetterla, con i formulari previsti dall'Accordo, al Fondo pensioni dell'APSA, che a sua volta la inoltrerà al seguente polo INPS specializzato:

Direzione provinciale INPS Imperia
Viale Rimembranze, 25
18100 - Imperia

Tel. 0183 7051
Indirizzo email: direzione.provinciale.imperia@postacert.inps.gov.it

Anche i residenti nel Principato di Monaco possono avvalersi dell'assistenza gratuita degli enti di patronato locali.

Contatti Caisses sociales de Monaco

Caisses sociales de Monaco
11, rue Louis Notari
98030 Monaco Cedex

Tel. +377 93154343
Fax +377 93506034

e-mail: retraite@caisses-sociales.mc

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