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Sicurezza sociale internazionale: convenzione bilaterale con Israele

Informazioni che riguardano la Convenzione che si applica a tutti i lavoratori, loro familiari e superstiti che possono far valere periodi di assicurazione in Italia o in Israele.

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Dettaglio

Pubblicazione: 2 dicembre 2019 Ultimo aggiornamento: 18 marzo 2024

L'Italia ha stipulato convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con diversi Stati esteri. Con Israele l'Accordo è in vigore dal 1° dicembre 2015 e si applica a tutti i lavoratori, familiari e superstiti, indipendentemente dalla loro cittadinanza, che possono far valere periodi di assicurazione in Italia e Israele (a partire dal 1° aprile 1954). Per alcune prestazioni si richiede la residenza in Israele.

L'Accordo fra Italia e Israele

Il nuovo Accordo bilaterale tra l'Italia e lo Stato d'Israele (pdf 436KB) sulla previdenza sociale, firmato a Gerusalemme il 2 febbraio 2010 e ratificato con la legge 18 giugno 2015, n. 98, è entrato in vigore dal 1° dicembre 2015. L'Accordo sostituisce integralmente lo scambio di lettere firmato a Gerusalemme il 7 gennaio 1987, che costituiva un accordo in materia di legislazione applicabile.

Campo di applicazione e requisiti per la totalizzazione

Per quanto riguarda l'Italia, l'Accordo si applica all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e autonomi e alla gestione separata della stessa.

A determinate condizioni, si applica anche ai trattamenti di previdenza sostitutivi dell'assicurazione generale, come i fondi speciali di previdenza gestiti dall'INPS e altri regimi speciali di assicurazione di alcune categorie di lavoratori ex ENPALS, INPGI ed ex INPDAI. L'applicazione riguarda anche i regimi esclusivi e sostitutivi dei regimi assicurativi generali obbligatori per i dipendenti pubblici.

In base all'Accordo italo-israeliano, le prestazioni erogabili dall'Italia sono:

  • pensioni di vecchiaia, invalidità e ai superstiti;
  • prestazioni per familiari a carico del beneficiario di una pensione (con requisiti di erogazione previsti dalla legislazione italiana).

Per informazioni sulle prestazioni pensionistiche erogate dallo Stato d'Israele in regime di Convenzione bilaterale, si consiglia la consultazione del NII, National Insurance Institute of Israel, Istituto nazionale israeliano di previdenza.

Ai fini della prestazione sia italiana che israeliana, per la totalizzazione internazionale si richiedono almeno 52 settimane di contribuzione.

I periodi di assicurazione inferiori alle 52 settimane maturate in uno Stato (che non danno luogo, quindi, alla totalizzazione internazionale) sono comunque presi in considerazione dall'altro Stato, sia ai fini dell'accertamento del diritto che per la determinazione dell'importo della prestazione.

Ai fini dell'ammissione all'assicurazione volontaria prevista dalla legislazione italiana, i periodi di contribuzione accreditati in Italia possono essere totalizzati con i periodi di assicurazione in Israele e sono richieste almeno 52 settimane di contribuzione da lavoro effettivo in Italia.

Non è prevista la “totalizzazione multipla” dei periodi assicurativi maturati in Stati diversi da Italia e Israele non è consentita.

La domanda

L'interessato deve presentare la domanda di pensione sui modelli predisposti che saranno resi disponibili nella sezione modulistica.

Secondo quanto previsto dalla circolare INPS 27 dicembre 2011, n. 164, i residenti in Italia devono presentare la domanda di pensione in Convenzione con lo Stato d'Israele online sul sito INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

 Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;

 enti di patronato e altri intermediari dell'Istituto autorizzati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

 

Entro 15 giorni dalla presentazione della domanda di pensione in convenzione o della domanda di sola pensione estera, è necessario produrre la documentazione cartacea alla sede INPS competente per residenza, che la trasmette poi all'istituzione estera. 

Per maggiori informazioni o eventuali altre necessità, gli interessati possono rivolgersi anche agli enti di patronato, riconosciuti dalla legge e abilitati ad assistere gratuitamente i lavoratori nello svolgimento delle pratiche previdenziali e assistenziali.

I residenti nello Stato d'Israele con periodi assicurativi anche in Italia devono presentare la domanda di pensione in Convenzione al NII, in qualità di Istituzione estera del luogo di residenza e Organismo di collegamento, che provvederà a trasmetterla al seguente polo INPS specializzato:

Direzione provinciale INPS di Asti
Via Fratelli Rosselli, 22-24
14100 - Asti

Tel. +39 0141 591111
Indirizzo email: direzione.provinciale.asti@postacert.inps.gov.it

Contatti NII

NII - National Insurance Institute of Israel
International Affairs Division
13 S. Weizmann Blvd.
POB 90009
Jerusalem 9100001.

Tel. in Israele *6050 - dall'estero 972 89369669
Fax 02 6512683
Indirizzo email: liaison@nioi.gov.il

Normativa fiscale residenti all’estero

 

Circolari

Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e lo Stato d’Israele sulla previdenza sociale firmato a Gerusalemme il 2 febbraio 2010, ratificato con legge del 18 giugno 2015, n. 98, pubblicata nella G.U. 8 luglio 2015 n. 156, in vigore dal 1° dicembre 2015.

Allegati