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Sicurezza sociale internazionale: convenzione bilaterale con il Brasile

Informazioni che riguardano la Convenzione che si applica a tutti i lavoratori, loro familiari e superstiti che possono far valere periodi di assicurazione in Brasile.

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Dettaglio

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 12 marzo 2024

L'Italia ha stipulato convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con diversi Stati esteri. La Convenzione con il Brasile è in vigore dal 5 agosto 1977 e si applica a tutti i cittadini, loro familiari e superstiti che possono far valere periodi di assicurazione in Italia e in Brasile.

La Convenzione tra Italia e Brasile

L'Accordo di emigrazione tra Italia e Brasile (pdf 64KB), firmato a Roma il 9 dicembre 1960 e ratificato con la legge 2 marzo 1963, n. 509 (pdf 59KB), è entrato in vigore il 26 febbraio 1965. Dopo la firma dell'Accordo amministrativo del 19 marzo 1973 (pdf 87KB), il 30 gennaio 1974 a Brasilia è stato firmato il Protocollo aggiuntivo (pdf 103KB) all'Accordo di emigrazione e le relative Norme di applicazione del 17 settembre 1975 (pdf 100KB), entrambi ratificati con la legge 6 aprile 1977, n. 236  (pdf 67KB). Il Protocollo regolamenta gli aspetti di sicurezza sociale previsti dagli articoli da 37 a 43 dell'Accordo di emigrazione.

Campo di applicazione e requisiti per la totalizzazione

Per quanto riguarda l'Italia, l'Accordo si applica all'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e autonomi, all'assicurazione per la maternità, per la malattia e la tubercolosi e all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

In determinate condizioni si applica anche ai trattamenti di previdenza sostitutivi dell'assicurazione generale, come i fondi speciali di previdenza gestiti dall'INPS e altri regimi speciali di assicurazione di alcune categorie di lavoratori ex ENPALS, INPGI ed ex INPDAI.

In base all'Accordo italo-brasiliano, le prestazioni erogabili dall'Italia sono:

  • pensioni di vecchiaia, invalidità e ai superstiti;
  • prestazioni di malattia e maternità per i lavoratori e loro familiari;
  • prestazioni di malattia in natura ai titolari di pensione e ai loro familiari;
  • prestazioni in caso di tubercolosi, in natura o in denaro;
  • prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Per informazioni sulle prestazioni pensionistiche erogate dal Brasile in regime di Convenzione bilaterale, si consiglia la consultazione delle pagine da 109 a 128 del documento del Ministério da Previdência e Assistência Social brasiliano (pdf 786KB) e della sezione “Assuntos Internacionais” del sito Ministério da Previdencia Social - INSS, Istituzione Nazionale di Sicurezza Sociale brasiliana. 

Ai fini della prestazione sia brasiliana che italiana, per la totalizzazione internazionale si richiede almeno una settimana di contribuzione.

Ai fini dell'ammissione all'assicurazione volontaria prevista dalla legislazione italiana, i periodi di contribuzione accreditati in Italia possono essere totalizzati con i periodi di assicurazione in Brasile ed è richiesta almeno una settimana di contribuzione da lavoro effettivo in Italia.

Non è possibile totalizzare periodi assicurativi maturati in Stati diversi da Italia e Brasile (la cosiddetta “totalizzazione multipla”).

La domanda

L'interessato deve presentare la domanda di pensione, sia brasiliana per residenti in Italia che italiana per residenti in Brasile, con il modello IT/BRA1 (COD. CI 041) disponibile in italiano e in portoghese.

Il modello TBM (COD. CI 052) - Transferência de Benefício em Manutenção (pdf 144KB), deve invece essere allegato alle domande di pensione brasiliane con pagamento diretto su conto corrente italiano o inviato in portoghese al seguente indirizzo dell'Ufficio dell'INSS competente per i pagamenti all'estero:

INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
APSIBH - Agência da Previdência Social Atendimento Acordos Internacionais
Av. Amazonas 266 - 3° andar - Ala B Centro
Belo Horizonte - CEP 30180-001
Brasile

Indirizzo email: apsai11001140@inss.gov.br

Tutti i modelli di presentazione delle domande sono scaricabili nella sezione modulistica.

I residenti in Italia devono presentare la domanda di pensione in convenzione con il Brasile online sul sito INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • enti di patronato e altri intermediari dell'Istituto autorizzati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Entro 15 giorni dalla presentazione della domanda di pensione in convenzione o della domanda di sola pensione estera, è necessario produrre la documentazione cartacea alla sede INPS competente per residenza, che la trasmette poi all'istituzione estera.

Per maggiori informazioni o eventuali altre necessità, gli interessati possono rivolgersi anche agli enti di patronato, riconosciuti dalla legge e abilitati ad assistere gratuitamente i lavoratori nello svolgimento delle pratiche previdenziali e assistenziali.

I residenti in Brasile con periodi assicurativi anche in Italia, devono presentare la domanda di pensione in convenzione all'INSS, in qualità di Istituzione estera del luogo di residenza, che provvederà a trasmetterla con i formulari previsti dall'Accordo al seguente polo INPS specializzato:

Direzione provinciale INPS Forlì
Viale della Libertà, 48
47122 - Forlì (FC)

Tel. (+39) 0543 710111
Indirizzo email: direzione.provinciale.forli@postacert.inps.gov

Anche i residenti in Brasile possono avvalersi dell'assistenza gratuita degli enti di patronato del luogo, oltre che degli uffici consolari.

Contatti INSS

INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
Gerência Executiva em Belo Horizonte - Minas Gerais
Av. Amazonas 266 - 5° andar - Centro
30180-001 - Belo Horizonte

Indirizzo email: gexbhz@inss.gov.br

Normativa fiscale residenti all’estero

Circolare INPS 15 maggio 1996, n. 102 (Sospensione dell'integrazione al trattamento minimo su pensioni in regime internazionale al raggiungimento dell’età pensionabile estera: disposizioni riepilogative).