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I contributi volontari del Fondo Clero

Il servizio permette il versamento dei contributi volontari tramite pagoPa o, in casi particolari, con bonifico per gli iscritti al Fondo Clero.
Rivolto a:
Categorie
Ministri di culto
Cassa di appartenenza
-
Età
-
Il servizio è presente anche in

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 7 dicembre 2021

Cos'è

Gli iscritti al Fondo Clero possono versare i contributi volontari utilizzando la modalità di pagamento tramite pagoPA o, in casi particolari, con bonifico.

A chi è rivolto

I soggetti autorizzati ai versamenti volontari sono gli iscritti al Fondo Clero.

Come funziona

Dal 2020 il pagamento con MAV è stato sostituito dall'utilizzo del sistema pagoPA.

I versamenti possono anche essere effettuati online tramite il Portale dei pagamenti dell’INPS.

Inoltre, rimane confermata la modalità del versamento unico a mezzo bonifico per i pagamenti a cura o dell’Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero, con riferimento ai sacerdoti cattolici rientranti nel sistema del sostentamento di cui alla legge 222/85, o delle diverse confessioni acattoliche, con riferimento ai propri ministri di culto nei casi in cui il decreto – che ha esteso al culto l’applicabilità della legge 903/73 – preveda l’adempimento unico.

Oltre che per i versamenti cumulativi effettuati da soggetti diversi dagli iscritti al Fondo Clero, l’utilizzo del bonifico viene eccezionalmente consentito anche ai singoli iscritti che si trovano all’estero (contribuenti volontari o contribuenti obbligatori al servizio di una diocesi italiana o figura equivalente per i ministri di culto acattolici) per i pagamenti a cui sono tenuti con regolari scadenze. Quest'ultima deroga è stata prevista per facilitare l’adempimento fuori del territorio nazionale.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.

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