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Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica

Tutte le informazioni che riguardano il soppresso Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, forma previdenziale compatibile con l'Assicurazione Generale Obbligatoria.

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Dettaglio

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 2 agosto 2023

Il Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica (Fondo Clero) costituisce una forma previdenziale compatibile con l'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) per le pensioni di invalidità, vecchiaia e ai superstiti e con altre forme di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative dell'AGO (articolo 5 legge n.903 del 1973).

Prestazioni pensionistiche

Le prestazioni pensionistiche a carico di tale Fondo sono:

  • la pensione di vecchiaia;
  • la pensione di invalidità;
  • la pensione ai superstiti.

I trattamenti erogati dal Fondo, stante la sua particolare natura, non sono stati interessati dalla riforma pensionistica Monti/Fornero.

PENSIONE DI VECCHIAIA

Ai requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita (articolo 12, comma 12 quater, del decreto-legge n.78 del 2010, convertito dalla legge n.122 del 2010).

La pensione di vecchiaia si consegue al perfezionamento di 20 anni di contribuzione e 69 anni di età (68 anni + adeguamenti alla speranza di vita) oppure al perfezionamento di 40 anni di contribuzione e 66 anni di età  (65 anni + adeguamenti alla speranza di vita).

TRATTAMENTI PENSIONISTICI DI INVALIDITÀ

Il Fondo clero eroga una pensione di invalidità ai sensi dell’articolo 12 della legge n. 903 del 1973.

Si considera invalido l'iscritto al Fondo clero che si trovi nella permanente impossibilità materiale di esercitare il proprio ministero a causa di malattia o di difetto fisico o mentale sempreché possa far valere cinque anni di anzianità assicurativa e contributiva nel Fondo.

Il Fondo clero eroga inoltre un trattamento pensionistico di invalidità in favore dei sacerdoti ridotti allo stato laicale e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica esonerati dalle funzioni che possano far valere nel Fondo clero cinque anni di anzianità contributiva. L’accertamento sanitario viene effettuato secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria (articolo 13 della legge n.903 del 1973).

PENSIONE AI SUPERSTITI

Il Fondo clero eroga un trattamento pensionistico ai superstiti del pensionato o dell’assicurato che, al momento del decesso, abbia versato al Fondo almeno cinque contributi annui.
Si applicano le norme in vigore nell’AGO per l’individuazione dei familiari aventi diritto e per gli ulteriori requisiti e condizioni per il diritto alla pensione ai superstiti.

Decorrenza delle prestazioni

La pensione di vecchiaia e di invalidità, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.
La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso dell'iscritto o del pensionato del Fondo.

Misura del trattamento pensionistico di vecchiaia

L’importo della pensione di vecchiaia a carico del Fondo clero è costituito da una somma pari al trattamento minimo vigente nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti nell’anno di liquidazione della pensione e da un importo aggiuntivo determinato in relazione al numero di anni di contribuzione versati successivamente al perfezionamento dei requisiti pensionistici.

Iscritti a più forme di previdenza

Le pensioni a carico del Fondo non sono cumulabili nella misura di un terzo del loro importo con le pensioni a carico dell'AGO e dei Fondi sostitutivi, esclusivi o esonerativi di quest’ultima, fermo restando che l’importo del trattamento complessivo non deve risultare inferiore alla pensione dovuta dal Fondo (articolo 18 della legge n.903 del 1973).

La contribuzione versata nell'AGO non sufficiente per il diritto ad una pensione autonoma può essere valorizzata, ai sensi dell’articolo 19 della legge n. 903 del 1973, mediante la pensione supplementare secondo le norme che disciplinano l’assicurazione generale obbligatoria.

Gli iscritti al Fondo Clero con periodi assicurativi non coincidenti presso altre Gestioni/Fondi di previdenza obbligatoria possono conseguire un unico trattamento pensionistico mediante l’istituto della totalizzazione di cui al decreto legislativo n. 42 del 2006.