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Importo aggiuntivo delle pensioni al minimo

Il servizio permette di inviare la domanda per richiedere un importo aggiuntivo supplementare alla pensione per chi percepisce una o più pensioni non superiori complessivamente all'importo minimo e che si trovi in determinate condizioni reddituali.
Specifico per
Titolari di tutte le pensioni erogate dall’INPS con l’esclusione dei trattamenti assistenziali, delle pensioni dei dipendenti degli enti creditizi, dei dirigenti d’azienda e dei trattamenti non aventi natura di pensione.

Pubblicazione: 21 maggio 2020 Ultimo aggiornamento: 7 dicembre 2021

Cos'è

L’importo aggiuntivo è un’erogazione supplementare alla pensione, pari a 154,94 euro, introdotta dalla legge finanziaria 2001 (art. 70, legge 23 dicembre 2000, n. 388) e riconosciuta a chi percepisce una o più pensioni con un importo complessivo non superiore al trattamento minimo e che si trovi in determinate condizioni reddituali.

A chi è rivolto

L’importo aggiuntivo spetta ai titolari di tutte le pensioni erogate dall’INPS con l’esclusione dei trattamenti assistenziali (pensioni e assegni sociali, prestazioni agli invalidi civili), delle pensioni dei dipendenti degli enti creditizi, dei dirigenti d’azienda e dei trattamenti non aventi natura di pensione.

Come funziona

Per l’attribuzione del beneficio si devono seguire i criteri illustrati di seguito.

Importo complessivo della pensione comprensivo delle eventuali maggiorazioni sociali:

  • se l’importo complessivo delle pensioni per il 2020 risulta minore o uguale a 6.695,91 euro (trattamento minimo anno 2020), al pensionato spetta l’intero importo aggiuntivo, a condizione che risultino soddisfatti i limiti reddituali suoi e del coniuge/unito civile;
  • se l’importo complessivo delle pensioni per il 2020 risulta compreso tra 6.695,91 e 6.850,85 euro, al pensionato spetta la differenza tra 6.850,85 euro e l’importo delle pensioni, sempre che risultino soddisfatte le condizioni reddituali proprie e del coniuge/unito civile;
  • se l’importo complessivo delle pensioni per il 2020 (comprensivo delle maggiorazioni sociali e dell’incremento) risulta maggiore di 6.850,85 euro (trattamento minimo+ importo aggiuntivo), la somma non spetta e non viene attribuita.

Limiti di reddito

L’importo aggiuntivo viene attribuito se i redditi personali non superano l’importo di 10.043,87 euro (per l’anno 2020).

Qualora il pensionato sia coniugato, è considerato anche il requisito reddituale coniugale, fino ad arrivare a un importo massimo di reddito cumulato di 20.087,73 euro (anno 2020). Non deve comunque essere superato il limite personale di 10.043,87 euro (anno 2020).

Importo Aggiuntivo
IMPORTO AGGIUNTIVO MASSIMO EROGABILEIMPORTO COMPLESSIVO MASSIMO ANNUO DELLE PENSIONICALCOLO DELL’AUMENTO
154,94 euro6.850,85 euroLimite di importo – imponibile delle pensioni
CONDIZIONI DI REDDITO RICHIESTE
Limite di reddito (anno 2020) assoggettabile all’IRPEF, se il pensionato è soloLimite di reddito (anno 2020) assoggettabile all’IRPEF, se il pensionato è coniugato/unito civilmente
10.043,87 euro20.087,73 euro

La corresponsione dell’importo aggiuntivo viene attribuita d’ufficio a dicembre, se spettante. Tuttavia, se ne ricorrono i requisiti, il pensionato può fare apposita domanda di ricostituzione della pensione, accedendo al servizio online con le proprie credenziali.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.