Aiuto
Cliccando su 'aggiungi ai preferiti' il servizio viene salvato all'interno della pagina 'i tuoi preferiti' all'interno della tua area personale raggiungibile cliccando sul tuo nome in alto a destra.
Attenzione
L'inserimento nei preferiti non è al momento disponibile. Riprovare più tardi.
Ti trovi in
Area tematica
L'area tematica è un portale che ospita una lista di servizi che trattano lo stesso argomento
Dipendenti privati- Dipendenti pubblici
Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 12 giugno 2023
Cos'è
Il servizio consente ai lavoratori iscritti alle gestioni private e pubbliche amministrate dall'INPS di inviare online la domanda per richiedere la pensione ed altre prestazioni previdenziali, tra le quali anche l’assegno di invalidità, l’assegno sociale, il ricalcolo (ricostituzione) della pensione, le rate di pensione per gli eredi e l’estratto conto certificativo (ECOMAR per i lavoratori marittimi ed ECOCERT per gli altri).
Consente, inoltre, di richiedere l'APE Sociale e il beneficio per i lavoratori precoci.
A chi è rivolto
Il servizio è rivolto al lavoratore del settore privato o del settore pubblico.
Come funziona
Con questo servizio il soggetto in possesso dei requisiti previsti dalla legge può compilare e inviare online la domanda di prestazione alla quale ha diritto.
Le prestazioni in oggetto sono:
- pensione di vecchiaia;
- pensione anticipata/anzianità;
- pensione di inabilità;
- assegno di invalidità;
- assegno sociale;
- pensione ai superstiti (reversibilità/indirette);
- ricalcolo (ricostituzione) della pensione;
- ratei maturati e non riscossi (anche per gli iscritti alle gestioni pubbliche);
- liquidazione di quote di pensione agli eredi (ratei maturati e non riscossi);
- estratto conto certificativo (ECOCERT ed ECOMAR);
- APE Sociale;
- beneficio per i lavoratori precoci.
All’interno del servizio viene richiesto dapprima di compilare il pannello dell'anagrafica e poi di selezionare da un menu a tendina prima il tipo di richiesta.
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.