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Familiari superstiti
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Pubblicazione: 1 aprile 2020 Ultimo aggiornamento: 8 ottobre 2024
Cos'è
La pensione ai superstiti è un trattamento pensionistico riconosciuto in caso di decesso del pensionato (pensione di reversibilità) o dell’assicurato (pensione indiretta) in favore dei familiari superstiti.
La pensione di reversibilità è pari ad una quota percentuale della pensione del dante causa.
La pensione indiretta è riconosciuta nel caso in cui l’assicurato abbia perfezionato 15 anni di anzianità assicurativa e contributiva ovvero 5 anni di anzianità assicurativa e contributiva di cui almeno 3 anni nel quinquennio precedente la data del decesso.
A chi è rivolto
Hanno diritto al trattamento pensionistico in quanto superstiti:
- il coniuge o l’unito civilmente. Il coniuge che passa a nuove nozze perde il diritto alla pensione ai superstiti. Lo stesso ha diritto a un assegno per una volta pari a due annualità (art. 3 del decreto legislativo lgt. 18 gennaio 1945, n. 39) della quota di pensione in pagamento, compresa la tredicesima mensilità, nella misura spettante alla data del nuovo matrimonio (c.d. doppia annualità);
- il coniuge separato;
- il coniuge divorziato a condizione che sia titolare dell'assegno divorzile, che non sia passato a nuove nozze e che la data di inizio del rapporto assicurativo del defunto sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nel caso in cui il dante causa abbia contratto nuovo matrimonio dopo il divorzio, le quote spettanti al coniuge superstite e al coniuge divorziato sono stabilite con sentenza dal Tribunale.
- I figli ed equiparati:
- i figli minorenni alla data del decesso del dante causa;
- i figli inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso, indipendentemente dall’età;
- i figli maggiorenni studenti, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino attività lavorativa, che frequentano scuole o corsi di formazione professionale equiparabili ai corsi scolastici, nei limiti del 21° anno di età;
- i figli maggiorenni studenti, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino attività lavorativa, che frequentano l’università, nei limiti della durata legale del corso di studi e non oltre il 26 anno di età.
Il superstite viene considerato a carico dell’assicurato o del pensionato deceduto al sussistere delle condizioni di non autosufficienza economica e di mantenimento abituale. Per l’accertamento della vivenza a carico assume particolare rilievo la convivenza o meno del superstite con il defunto.
I figli studenti hanno diritto alla pensione ai superstiti anche se svolgono una attività lavorativa dalla quale deriva un piccolo reddito. Si considera tale un reddito annuo non superiore ad un importo pari al trattamento minimo annuo di pensione previsto dal Fondo Pensioni lavoratori dipendenti maggiorato del 30%, riparametrato al periodo di svolgimento dell'attività lavorativa.
- In assenza del coniuge e dei figli o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, i genitori dell'assicurato o pensionato che al momento della morte di quest'ultimo abbiano compiuto il 65° anno di età, non siano titolari di pensione diretta o indiretta e risultino a carico del lavoratore deceduto;
- In assenza del coniuge, dei figli o del genitore o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, i fratelli celibi e sorelle nubili dell'assicurato o pensionato che al momento della morte di quest'ultimo siano inabili al lavoro, non siano titolari di pensione diretta o indiretta, siano a carico del lavoratore deceduto.
Come funziona
QUANTO SPETTA
La pensione ai superstiti è pari ad una quota percentuale della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato deceduto.
Le aliquote di reversibilità sono stabilite nelle seguenti misure:
- coniuge solo: 60%;
- coniuge e un figlio: 80%;
- coniuge e due o più figli: 100%.
Qualora abbiano diritto alla pensione soltanto i figli, ovvero i genitori o i fratelli o sorelle, le aliquote di reversibilità sono le seguenti:
- un figlio: 70%;
- due figli: 80%;
- tre o più figli: 100%;
- un genitore: 15%;
- due genitori: 30%;
- un fratello o sorella: 15%;
- due fratelli o sorelle: 30%;
- tre fratelli o sorelle: 45%;
- quattro fratelli o sorelle: 60%;
- cinque fratelli o sorelle: 75%;
- sei fratelli o sorelle: 90%;
- sette o più fratelli o sorelle: 100%.
Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario (coniuge, genitori fratelli e sorelle), nei limiti di cui alla tabella F, legge 8 agosto 1995, n. 335.
Si riportano di seguito i limiti reddituali applicati negli ultimi cinque anni in base alla normativa in vigore.
ANNO | Limite reddituale | % di riduzione | |||
---|---|---|---|---|---|
2022 | Fino | € 20.489,82 | Nessuna | ||
Oltre | € 20.489,82 | fino | € 27.319,76 | 25% | |
Oltre | € 27.319,76 | fino | € 34.149,70 | 40% | |
Oltre | € 34.149,70 | 50% | |||
2021 | Fino | € 20.107,62 | Nessuna | ||
Oltre | € 20.107,62 | fino | € 26.810,16 | 25% | |
Oltre | € 26.810,16 | fino | € 33.512,70 | 40% | |
Oltre | € 33.512,70 | 50% | |||
2020 | Fino | € 20.107,62 | Nessuna | ||
Oltre | € 20.107,62 | fino | € 26.810,16 | 25% | |
Oltre | € 26.810,16 | fino | € 33.512,70 | 40% | |
Oltre | € 33.512,70 | 50% | |||
2019 | Fino | € 20.007,39 | Nessuna | ||
Oltre | € 20.007,39 | fino | € 26.676,52 | 25% | |
Oltre | € 26.676,52 | fino | € 33.345,65 | 40% | |
Oltre | € 33.345,65 | 50% | |||
2018 | Fino | € 19.789,38 | Nessuna | ||
Oltre | € 19.789,38 | fino | € 26.385,84 | 25% | |
Oltre | € 26.385,84 | fino | € 32.982,30 | 40% | |
Oltre | € 32.982,30 | 50% |
I limiti di cumulabilità non si applicano nel caso in cui il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli minori, studenti o inabili, individuati secondo la disciplina dell'Assicurazione Generale Obbligatoria.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 162/2022, ha stabilito che la decurtazione effettiva della pensione non può essere operata in misura superiore alla concorrenza dei redditi stessi.
DECORRENZA
La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del pensionato o dell'assicurato.
Domanda
COME FARE DOMANDA
La domanda deve essere presentata online all'INPS attraverso il servizio dedicato.
In alternativa, si può fare domanda tramite:
Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.