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Pensione ai superstiti indiretta e di reversibilità

Il servizio permette di presentare domanda di pensione indiretta e di reversibilità per familiari superstiti in seguito al decesso del pensionato o dell’assicurato.
Rivolto a:
Categorie
Familiari superstiti- Patronati
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 1 aprile 2020 Ultimo aggiornamento: 23 giugno 2025

Cos'è

È un trattamento pensionistico riconosciuto ai familiari superstiti in caso di:

  • decesso del pensionato (pensione di reversibilità);
  • dell’assicurato (pensione indiretta).

La pensione di reversibilità è pari a una quota percentuale della pensione del dante causa.
La pensione indiretta è riconosciuta in caso di:

  • perfezionamento di 15 anni di anzianità assicurativa e contributiva;
  • cinque anni di anzianità assicurativa e contributiva (di cui almeno tre anni nei cinque anni precedenti la data del decesso).

A chi è rivolto

Si rivolge:

  • al coniuge o alla parte dell’unione civile. Il coniuge che passa a nuove nozze:
    • perde il diritto alla pensione ai superstiti;
    • ha diritto a un assegno per una volta pari a due annualità (art. 3, d.lgs. 39/1945) della quota di pensione in pagamento, compresa la tredicesima mensilità, nella misura spettante alla data del nuovo matrimonio (cd. “doppia annualità”);
  • al coniuge separato;
  • al coniuge divorziato, a condizione che:
    • sia titolare dell'assegno di divorzio;
    • non abbia contratto un nuovo matrimonio;
    • la data di inizio del rapporto assicurativo del defunto sia precedente alla data della sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
      Nel caso in cui il pensionato abbia contratto nuovo matrimonio dopo il divorzio, le quote spettanti al coniuge superstite e al coniuge divorziato sono stabilite con sentenza dal Tribunale;
  • ai figli ed equiparati:
    • ai figli minorenni alla data del decesso dell’assicurato/pensionato;
    • ai figli inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso, indipendentemente dall’età;
    • ai figli maggiorenni studenti, a carico del genitore al momento del decesso, che non lavorano e che frequentano scuole o corsi di formazione professionale equiparabili ai corsi scolastici, nei limiti del 21° anno di età;
    • ai figli maggiorenni studenti, a carico del genitore al momento del decesso, che non lavorano e che frequentano l’università, nei limiti della durata legale del corso di studi e non oltre il 26° anno di età.

Il superstite viene considerato a carico dell’assicurato o del pensionato deceduto in caso di:

  • non autosufficienza economica e mantenimento abituale;
  • convivenza del superstite con il defunto.

I figli studenti hanno diritto alla pensione ai superstiti anche se svolgono un'attività lavorativa con reddito annuo non superiore al trattamento minimo annuo di pensione previsto dal Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (maggiorato del 30%, riparametrato al periodo di svolgimento dell'attività lavorativa).

Se assenti coniuge e figli o se non aventi diritto, si rivolge ad altri destinatari, purché risultino a carico del lavoratore deceduto e non titolari di pensione, ossia:

  • i genitori dell'assicurato o pensionato che al momento del decesso hanno compiuto il 65° anno di età;
  • i fratelli celibi e sorelle nubili dell'assicurato o pensionato che al momento della morte di quest'ultimo sono inabili al lavoro.

Come funziona

QUANTO SPETTA

L’importo della pensione ai superstiti è pari a una quota percentuale della pensione già liquidata o spettante all'assicurato deceduto.

Le aliquote di reversibilità sono stabilite nelle seguenti misure:

  • coniuge solo: 60%;
  • coniuge e un figlio: 80%;
  • coniuge e due o più figli: 100%.

Se gli aventi diritto sono soltanto i figli, o i genitori o i fratelli o sorelle, le aliquote di reversibilità sono le seguenti:

  • un figlio: 70%;
  • due figli: 80%;
  • tre o più figli: 100%;
  • un genitore: 15%;
  • due genitori: 30%;
  • un fratello o sorella: 15%;
  • due fratelli o sorelle: 30%;
  • tre fratelli o sorelle: 45%;
  • quattro fratelli o sorelle: 60%;
  • cinque fratelli o sorelle: 75%;
  • sei fratelli o sorelle: 90%;
  • sette o più fratelli o sorelle: 100%.

Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario (coniuge, genitori fratelli e sorelle), nei limiti di cui alla tabella F della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Si riportano di seguito i limiti reddituali applicati negli ultimi cinque anni in base alla normativa in vigore.

TABELLA F

CUMULO DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO (Art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 355)

Importi aggiornati in base alla circolare n. 135 del 2022.

ANNOLimite reddituale% di riduzione
2022Fino€ 20.489,82  Nessuna
Oltre€ 20.489,82fino€ 27.319,7625%
Oltre€ 27.319,76fino€ 34.149,7040%
Oltre€ 34.149,70  50%
2021Fino€ 20.107,62  Nessuna
Oltre€ 20.107,62fino€ 26.810,1625%
Oltre€ 26.810,16fino€ 33.512,7040%
Oltre€ 33.512,70  50%
2020Fino€ 20.107,62  Nessuna
Oltre€ 20.107,62fino€ 26.810,1625%
Oltre€ 26.810,16fino€ 33.512,7040%
Oltre€ 33.512,70  50%
2019Fino€ 20.007,39  Nessuna
Oltre€ 20.007,39fino€ 26.676,5225%
Oltre€ 26.676,52fino€ 33.345,6540%
Oltre€ 33.345,65  50%
2018Fino€ 19.789,38  Nessuna
Oltre€ 19.789,38fino€ 26.385,8425%
Oltre€ 26.385,84fino€ 32.982,3040%
Oltre€ 32.982,30  50%

 

I limiti di cumulabilità non si applicano nel caso in cui il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli minori, studenti o inabili, individuati secondo la disciplina dell'Assicurazione Generale Obbligatoria.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 162/2022, ha stabilito che la decurtazione effettiva della pensione non può essere operata in misura superiore alla concorrenza dei redditi stessi.

DECORRENZA

La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del pensionato o dell'assicurato.

Domanda

COME FARE DOMANDA

La domanda deve essere presentata online all'INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, è possibile rivolgersi a:

  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • enti di patronato e intermediari dell'Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.