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Assegno per congedo matrimoniale

Il servizio consente di inoltrare domanda di congedo matrimoniale. È rivolto a operai non occupati che abbiano prestato opera presso imprese artigiane, industriali e cooperative per non meno di 15 giorni nei 90 giorni precedenti al matrimonio.
Rivolto a:
Categorie
Patronati- Dipendenti privati- Disoccupati, inoccupati e lavoratori sospesi
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 30 maggio 2023

Cos'è

L’Assegno per congedo matrimoniale è una prestazione previdenziale riconosciuta ai soli operai non occupati che abbiano prestato la propria opera alle dipendenze di aziende industriali, artigiane e cooperative, soggette al contributo CUAF, per almeno 15 giorni nei 90 giorni precedenti la data:

  • del matrimonio civile;
  • del matrimonio concordatario;
  • dell’unione civile.

A chi è rivolto

La prestazione è rivolta a entrambi i coniugi/parti di unione civile quando l’uno e l’altra ne abbiano diritto.

Il beneficio spetta agli operai non occupati che abbiano prestato la propria opera alle dipendenze di aziende industriali, artigiane e cooperative. Per beneficiare della prestazione, i soggetti indicati devono possedere i seguenti requisiti contemporaneamente:

  • aver prestato, in qualità di operaio, per almeno 15 giorni nei 90 giorni precedenti la data del matrimonio/ unione civile, la propria opera alle dipendenze di aziende industriali, artigiane o cooperative, con obbligo di contribuzione CUAF;
  • aver presentato la domanda di assegno congedo matrimoniale entro un anno dalla data del matrimonio/ unione civile.

L’Assegno non viene erogato a chi contrae il solo matrimonio religioso.

Si può avere diritto a successivi Assegni solo se vedovi, divorziati o sciolti da unioni civili.

Come funziona

QUANTO SPETTA

L’Assegno per congedo matrimoniale è pari a sette giorni di retribuzione. È calcolato sulla base della retribuzione percepita nell’ultimo periodo di paga.

L’INPS eroga direttamente l’Assegno agli operai non occupati.

L’Assegno per concedo matrimoniale:

  • non è cumulabile con eventuali altri trattamenti retributivi o sostitutivi della retribuzione per il medesimo periodo;
  • è cumulabile con l’indennità giornaliera di inabilità per infortunio sul lavoro dell’INAIL.

Domanda

La domanda deve essere presentata direttamente all’INPS entro un anno dalla data dell’evento. La presentazione successiva a questo periodo determina la decadenza del diritto.

Le domande per il riconoscimento della prestazione devono essere inviate utilizzando il servizio specifico dell’INPS.

All’interno del servizio sono disponibili le seguenti funzionalità:

  • Informazioni: scheda informativa sulla prestazione;
  • Inserimento domanda: compilazione della domanda di Assegno per il congedo matrimoniale e invio telematico;
  • Consultazione domande: lista delle domande di Assegno per congedo matrimoniale presentate/in corso di presentazione.

Per presentare la domanda è possibile utilizzare uno dei seguenti canali:

  • servizio online, tramite le proprie credenziali di accesso;
  • Contact center ai numeri 803 164 (gratuito da rete fissa) e 06 164 164 da rete mobile;
  • servizi telematici offerti dagli enti di patronato e intermediari dell'Istituto.

L’INPS effettua il pagamento tramite:

  • bonifico presso l’ufficio postale;
  • accredito su conto corrente bancario o postale. È possibile indicare sia IBAN nazionali che esteri su circuito SEPA.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 55 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’Inps si sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990.

Nella tabella (pdf 210KB) allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.

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