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Accredito dei contributi figurativi per aspettativa facoltativa per maternità (dipendenti pubblici)

Il servizio permette di presentare la domanda di accredito dei contributi figurativi relativi ai periodi di astensione lavorativa facoltativa (congedo parentale) per i lavoratori iscritti alla Gestione Dipendenti.
Rivolto a:
Categorie
Genitori- Patronati
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 24 novembre 2021

Cos'è

I contributi figurativi sono dei contributi "fittizi" accreditati senza alcun onere da parte del lavoratore e del datore di lavoro e posti a carico della gestione pensionistica di appartenenza. Essi sono utili sia per maturare il diritto alla pensione sia per calcolarne l’importo.

Il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, approvato con decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, riconosce a favore della madre lavoratrice, del padre lavoratore o a entrambi congiuntamente periodi di astensione lavorativa facoltativa (congedo parentale) che si aggiungono al periodo di astensione lavorativa obbligatoria (congedo di maternità).

La funzione dei congedi parentali è quella di consentire la presenza del genitore accanto al bambino nei primi anni della sua vita al fine di soddisfare i suoi bisogni affettivi e relazionali.

Per i lavoratori iscritti all'INPS Gestione Dipendenti Pubblici, l’istituto della contribuzione figurativa interviene quando i detti periodi di astensione lavorativa facoltativa sono retribuiti in maniera ridotta o in assenza di retribuzione.

A chi è rivolto

I contributi figurativi sono riconosciuti ai lavoratori iscritti all’INPS Gestione Dipendenti Pubblici nel caso dei periodi di astensione lavorativa facoltativa (congedo parentale).

Come funziona

Quando il lavoratore si assenta dal lavoro per astensione facoltativa per maternità durante il periodo lavorativo, i contributi figurativi sono riconosciuti in assenza di retribuzione, mentre con una retribuzione ridotta l’accredito figurativo è previsto solo per la parte differenziale.

In particolare, per l’accredito della contribuzione figurativa nel congedo parentale (articolo 32 decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151), la durata complessiva di esso, spettante sia alla madre e sia al padre, non deve superare i dieci mesi (elevabile a 11 mesi se il padre ne fruisce per un periodo continuativo non inferiore a tre mesi) da fruirsi nei primi 12 anni di vita del bambino.

La legge prevede un prolungamento del congedo parentale per un periodo massimo di tre anni in favore della madre o, in alternativa, del padre di minore con disabilità grave fino al compimento del dodicesimo anno di vita del bambino, a condizione che non sia ricoverato a tempo pieno in una struttura sanitaria salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.

Per quanto riguarda il trattamento economico e previdenziale, il congedo parentale:

  • va computato nell’anzianità di servizio a eccezione degli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità;
  • è retribuito con un trattamento economico pari al 30% della retribuzione fino al sesto anno di età del bambino e per un periodo massimo di cinque mesi complessivo fra i genitori, successivi ai primi 30 giorni che sono interamente retribuiti;
  • per i successivi quattro/cinque mesi, dal compimento del sesto anno di età del bambino e fino all’ottavo anno, spetta una retribuzione pari al 30% esclusivamente nel caso in cui il reddito del genitore sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione;
  • dal compimento del sesto anno di età del bambino e fino al dodicesimo anno, spetta il congedo ma non retribuito (con l’eccezione di quanto detto al punto precedente, tra i sei e gli otto anni);
  • nel caso di prolungamento per assistenza ai figli minori con disabilità grave, spetta per tutta la durata dei tre anni un trattamento economico pari al 30% della retribuzione.

In tutti i suddetti casi di retribuzione ridotta o assente, si applica la copertura dell’accredito della contribuzione figurativa che va posta a carico della gestione pensionistica di appartenenza dell’iscritto.

Quella descritta è la disciplina dell’accredito della contribuzione figurativa per i periodi di congedo parentale verificatesi all’interno del rapporto di lavoro. I periodi di astensione facoltativa collocati al di fuori del rapporto di lavoro sono invece riscattabili.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.