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Il servizio permette di presentare la domanda di assegno ordinario per lavoratori subordinati sospesi o a orario ridotto della provincia di Bolzano – Alto Adige che abbiano un'anzianità lavorativa di almeno 90 giorni.
Rivolto a:
Categorie
Amministrazioni, Enti e Aziende
Cassa di appartenenza
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Età
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Pubblicazione: 9 ottobre 2017 Ultimo aggiornamento: 24 febbraio 2020

Cos’è

Il Fondo di solidarietà bilaterale della provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige, disciplinato dal decreto interministeriale 20 dicembre 2016, n. 98187, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2017, nasce dalla possibilità di istituire, con il sostegno delle province, un fondo di solidarietà territoriale intersettoriale delle province autonome di Trento e Bolzano, secondo la disciplina prevista per i fondi di solidarietà bilaterali di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Il Fondo non ha personalità giuridica, costituisce una gestione dell’INPS e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale (circolare INPS 9 agosto 2017, n. 125).

Il Fondo eroga assegni ordinari a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa, in relazione alle causali previste dalla normativa di integrazione salariale ordinaria e straordinaria. È inoltre previsto l’accredito della contribuzione correlata.

A chi è rivolto

Sono destinatari delle prestazioni del Fondo i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, che abbiano un’anzianità di lavoro effettivo presso l’unità produttiva, per la quale è richiesta la prestazione di almeno 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento.

Sono esclusi i dirigenti, i dipendenti pubblici, i lavoratori a domicilio e le altre figure professionali escluse dalla normativa vigente.

Possiedono i requisiti per l’iscrizione al Fondo tutti i datori di lavoro privati con più di 5 dipendenti (da 1 sino a 5 dipendenti vi è l’adesione volontaria) non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia d’integrazione salariale o dei fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e seguenti, d.lgs n. 148/2015 e che occupano almeno il 75% dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della provincia di Bolzano – Alto Adige.

I datori di lavoro che operano in settori per i quali sia costituito un fondo bilaterale hanno facoltà di aderire al Fondo di Bolzano – Alto Adige ove sussista il requisito occupazionale del 75% come sopra specificato. I datori di lavoro che esercitano la facoltà di cui sopra non sono più soggetti alla disciplina del fondo di provenienza.

Come funziona

Decorrenza e durata

L’erogazione degli assegni ordinari garantiti dal Fondo può essere attivata a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia d’integrazione salariale ordinaria o straordinaria e, dunque, per cause non dipendenti dalla volontà del lavoratore o del datore di lavoro.

L’assegno ordinario può essere concesso sia per le causali della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) che della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS), per una durata massima non superiore a 13 settimane per ogni unità produttiva e, in ogni caso, nel limite di 26 settimane complessive di fruizione nel biennio mobile. Non possono essere autorizzate ore di assegno ordinario eccedenti il limite di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell’assegno ordinario, salva l’ipotesi di ricorso al contratto di solidarietà. In caso di ricorso a quest’ultima causale la riduzione media oraria non può essere superiore al 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà e, per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 70% nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato.

Per ciascuna unità produttiva l’assegno ordinario non può superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile.

Resta ferma la necessità che, tra un intervento e l’altro di assegno ordinario, a prescindere dalla causale richiesta, in caso di fruizione continuativa per 26 settimane sia rispettato il requisito delle 78 settimane di ripresa di attività lavorativa.

Ai fini della durata massima della prestazione, la durata dei trattamenti per la causale di contratto di solidarietà si computa per la metà per la parte non eccedente i 24 mesi.

Quanto spetta

La misura del beneficio è fissata nell’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale. All’importo così determinato non si applica la riduzione di cui all’articolo 26, legge 28 febbraio 1986, n. 41, a oggi pari al 5,84%, in quanto non prevista nel decreto istitutivo del Fondo. Pertanto per il 2020 la misura massima mensile lorda della prestazione è pari a 998,18 euro per retribuzioni uguali o inferiori a 2.159,48 euro e a 1.199,72 euro per retribuzioni superiori a 2.159,48 euro (circolare INPS 10 febbraio 2020, n. 20). Gli importi sono rivalutati annualmente con le modalità e i criteri in atto per la Cassa Integrazione Guadagni per l'industria.

Durante il periodo di percezione dell’integrazione salariale non è dovuto, in quanto non previsto dal decreto istitutivo del Fondo, l’Assegno al Nucleo Familiare (ANF) né può essere erogato il Trattamento di Fine Rapporto (TFR).

Per i periodi di erogazione dell’assegno ordinario il Fondo provvede a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione. La contribuzione dovuta è utile per il conseguimento del diritto a pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la determinazione della misura. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata sono calcolate sulla base dell’aliquota di finanziamento della gestione d’iscrizione dei lavoratori tempo per tempo vigente e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo.

La prestazione è autorizzata con pagamento a conguaglio da parte del datore di lavoro, a partire dal mese successivo a quello in cui è intervenuta l’autorizzazione. I datori di lavoro, per la comunicazione dei dati necessari al recupero delle somme anticipate nel pagamento a conguaglio, potranno avvalersi del flusso UNIEMENS, secondo quanto illustrato con la circolare INPS 15 novembre 2017, n.170.

Il pagamento diretto potrà essere disposto solo in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie del datore di lavoro.

Gli interventi e i trattamenti garantiti dal Fondo sono autorizzati con delibera del Comitato amministratore.

Relativamente al finanziamento, il Fondo di Bolzano – Alto Adige opera nel rispetto del principio del bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità finanziaria. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite.

Sono dovuti al fondo:

  • per il finanziamento di tutte le prestazioni un contributo ordinario mensile dello 0,45% (di cui lo 0,30% a carico del datore di lavoro e lo 0,15% a carico dei lavoratori) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti;
  • in caso di ricorso all’assegno ordinario del Fondo per sospensioni o riduzioni di lavoro, è dovuto, altresì, dal datore di lavoro un contributo addizionale nella misura del 4% calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono della prestazione.

Il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di percezione dell’assegno ordinario non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate.

Tale divieto si può esplicare nelle forme dell’incumulabilità totale, della cumulabilità totale o parziale così come individuate nella circolare INPS 4 ottobre 2010, n. 130.

Il lavoratore decade dal diritto all’assegno ordinario qualora non provveda a dare tempestiva comunicazione alla sede territoriale INPS dello svolgimento dell’attività lavorativa autonoma, non rientrando quest’ultima tra le tipologie di attività lavorative oggetto della comunicazione preventiva.

Domanda

Requisiti

L’accesso all’assegno ordinario è preceduto dall’espletamento delle procedure di informazione e consultazione sindacale previste per le integrazioni salariali ordinarie dall’articolo 14 del d.lgs n. 148/2015, a eccezione della causale del contratto di solidarietà per la quale è necessario un contratto collettivo aziendale ai sensi dell’articolo 51 del d.lgs n. 81/2015.

Quando fare domanda

Le domande di accesso all’assegno ordinario, a prescindere dalla causale invocata, devono essere presentate dall’azienda non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Il mancato rispetto dei termini su indicati non determina la perdita del diritto alla prestazione, ma l’irricevibilità della stessa, nel caso di presentazione prima dei 30 giorni, o lo slittamento del termine di decorrenza della prestazione, nel caso di presentazione oltre i 15 giorni. In caso di presentazione tardiva l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione (cioè dal lunedì della settimana precedente).

Come fare domanda

Le domande di accesso all’assegno ordinario devono essere presentate tramite il servizio online dedicato, seguendo le modalità indicate nel messaggio 4 ottobre 2017, n. 3815.

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