Ti trovi in:

Indennità di maternità/paternità per lavoratrici e lavoratori iscritti alla Gestione Separata

Il servizio permette di chiedere l’indennità per maternità/paternità. L’indennità è riconosciuta alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata non pensionati e non iscritti ad altre forme previdenziali.
Rivolto a:
Categorie
Lavoratori iscritti alla Gestione Separata
Cassa di appartenenza
-
Età
-
Il servizio è presente anche in

Pubblicazione: 21 aprile 2022 Ultimo aggiornamento: 23 maggio 2023

Cos'è

La tutela della maternità si sostanzia in un’indennità economica riconosciuta alle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata durante la gravidanza e il puerperio, a prescindere dall’effettiva astensione dall’attività lavorativa.

Se la madre non può beneficiare della maternità, la tutela spetta al padre (congedo di paternità).

Il diritto all’indennità è previsto anche in caso di adozione o affidamento preadottivo di minori.

A chi è rivolto

La tutela è rivolta alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS:

  • non pensionati;
  • non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, in possesso del requisito contributivo previsto dalla legge per finanziare le prestazioni economiche di maternità.

Come funziona

REQUISITI

È necessario possedere i seguenti requisiti:

  • nei 12 mesi antecedenti il periodo di maternità/paternità, aver maturato almeno una mensilità di contribuzione con aliquota piena versata alla Gestione Separata
    (articolo 2, comma 26, legge 335/1995);
  • in virtù del principio di automaticità delle prestazioni, l’indennità di maternità o paternità è garantita alle lavoratrici e ai lavoratori parasubordinati anche in caso di mancato versamento del contributo mensile da parte del committente (articolo 64-ter, d.lgs.151/2001).
    L’automaticità delle prestazioni non ha valore per i liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata, responsabili dell’adempimento dell’obbligazione contributiva, quali, ad esempio, i liberi professionisti iscritti alla Gestione stessa.

DECORRENZA E DURATA

Secondo quanto previsto dall’art. 64 del TU, la tutela della maternità/paternità avviene nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente, a prescindere, per quanto concerne l’indennità di maternità, dalla effettiva astensione dall’attività lavorativa.

Il periodo di maternità inizia due mesi prima della data presunta del parto e si conclude tre mesi dopo la data effettiva del parto.

Il periodo indennizzabile può essere superiore ai cinque mesi più il giorno del parto, nel caso in cui:

  • la data del parto effettiva è successiva alla data presunta del parto.
    I giorni intercorrenti tra le due date sono indennizzati in aggiunta;
  • la data del parto è antecedente alla data presunta del parto.
    I giorni non goduti prima della data presunta si aggiungono dopo i tre mesi di post partum, anche nel caso in cui il parto avvenga prima dell’inizio del periodo indennizzabile di maternità.

Le lavoratrici gestanti hanno la facoltà di rinviare l’inizio del periodo di maternità:

  • al mese prima della data presunta del parto (cd. flessibilità), se la prosecuzione dell’attività lavorativa all’ottavo mese di gestazione non arrechi pregiudizio alla salute della lavoratrice o del nascituro
    (cfr. art. 20 del d.lgs. 151/2001 e paragrafo 2.2. della circolare INPS 16 novembre 2018, n. 109);
  • alla data effettiva del parto (o alla data presunta del parto) per fruire dei cinque mesi di maternità dopo la data del parto (o dopo la data presunta del parto), se la prosecuzione dell’attività lavorativa non arrechi pregiudizio alla salute della lavoratrice o del nascituro
    (cfr. art.16, comma 1.1. del d.lgs. 151/2001 e paragrafo 2. della circolare INPS 12 dicembre 2019, n. 148).

In relazione alle opzioni di flessibilità o fruizione del periodo di maternità esclusivamente dopo il parto indicate sopra, si precisa che non è necessario produrre all’INPS le certificazioni mediche previste dalla legge, poiché l’Istituto è comunque tenuto a erogare l’indennità di maternità a prescindere dall’effettiva astensione dall’attività lavorativa.

La lavoratrice che sceglie di usufruire di queste opzioni è comunque tenuta a comunicarlo all’Istituto (spuntando la specifica opzione nella procedura di domanda telematica di indennità di maternità), per:

  • consentire l’individuazione del periodo di riferimento (che coincide con i 12 mesi interi precedenti l’inizio del diverso periodo di maternità comunicato dall’interessata);
  • verificare la presenza del requisito contributivo e della retribuzione/reddito di riferimento.

Il periodo di astensione per maternità può anche ampliarsi in presenza di provvedimenti di interdizione anticipata o prorogata dall’attività lavorativa, che possono riguardare:

  • periodi di gestazione antecedenti l’inizio del periodo di maternità nel caso l'Azienda Sanitaria Locale disponga (con provvedimento amministrativo e non con certificazione medica) l’interdizione anticipata dal lavoro per gravidanza a rischio (cfr. art.17, comma 2, lettera a) del d.lgs. 151/2001);
  • periodi che precedono l’inizio del periodo indennizzabile di maternità o periodi successivi al periodo indennizzabile di maternità (fino al settimo mese di vita del minore), nel caso l’Ispettorato territoriale del lavoro disponga l’interdizione anticipata/prorogata dal lavoro per mansioni incompatibili con la gravidanza (art.17, comma 2, lettere b) e c) del d.lgs. n.151/2001).
    L’interdizione non è riconosciuta alle libere professioniste iscritte alla Gestione Separata.

Per i periodi di interdizione è sempre obbligatoria l’astensione dall’attività lavorativa.

Per i periodi di maternità inerenti (totalmente o parzialmente) al 2022, l’indennità di maternità può essere chiesta per ulteriori tre mesi a partire dalla fine del periodo di maternità, a condizione che nell’anno precedente il reddito dichiarato risulti inferiore a 8.145 euro (incrementato del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati).

Per ulteriori approfondimenti consultare la circolare INPS 3 gennaio 2022, n. 1.

In caso di parto gemellare, la durata del periodo indennizzabile di maternità non varia.

La data del parto è giorno a sé rispetto ai due mesi di ante partum e ai tre mesi post partum e, pertanto, questo giorno deve essere sempre aggiunto ai cinque mesi indennizzabili di maternità.

Se il neonato è ricoverato in una struttura, pubblica o privata, la madre che sceglie di astenersi dall’attività lavorativa, può:

  • sospendere anche parzialmente il periodo indennizzabile di maternità successivo al parto (articolo 16 bis, comma 1 del TU) e riprendere l'attività lavorativa;
  • usufruire del periodo di maternità residuo a partire dalle dimissioni del bambino.

Questo diritto può essere esercitato una sola volta per ogni figlio.

In caso di interruzione di gravidanza, la lavoratrice iscritta alla Gestione Separata ha diritto all’indennità:

  • dal 180° giorno dall'inizio della gestazione o di decesso del bambino alla nascita;
  • durante il periodo indennizzabile di maternità.

In caso di adozione o affidamento preadottivo nazionale di minore, l’indennità di maternità spetta per cinque mesi a partire dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato prima dell'adozione.

Per le adozioni o gli affidamenti preadottivi internazionali, l’indennità spetta per cinque mesi a partire dall'ingresso in Italia del minore adottato o affidato. Il periodo indennizzabile può essere fruito anche parzialmente prima dell'ingresso in Italia del minore.

La tutela della maternità in caso di affidamento non preadottivo non spetta alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata.

Il congedo di paternità è riconosciuto quando si verificano eventi che riguardano la madre del bambino e spetta in caso di:

  • morte o grave infermità della madre.
    Il padre richiedente, all'atto della compilazione della domanda, dovrà:
    • indicare gli estremi della madre;
    • indicare la data del decesso;
    • presentare la certificazione sanitaria di grave infermità in busta chiusa al centro medico legale dell'INPS, allo sportello o a mezzo raccomandata;
  • abbandono del figlio da parte della madre, da attestare con la compilazione online della dichiarazione di responsabilità;
  • affidamento esclusivo del figlio al padre, che dovrà comunicare gli elementi identificativi del provvedimento:
    • il tipo e numero di provvedimento emesso dal Tribunale dei minori;
    • l’autorità giudiziaria;
    • la sezione;
    • la data di deposito in cancelleria;
    • ogni documento utile all’individuazione degli elementi elencati;
  • adozione o affidamento preadottivo di minori, a seguito di rinuncia totale o parziale della madre (iscritta alla Gestione Separata) al periodo di maternità.
    La rinuncia va comunicata attraverso la compilazione online della dichiarazione di responsabilità.

Il congedo di paternità, che decorre dalla data in cui si verifica uno degli eventi sopra elencati, dura quanto il periodo indennizzabile di maternità non fruito dalla madre lavoratrice. Se la madre è non lavoratrice, il congedo di paternità termina dopo tre mesi dal parto.

Anche per il padre iscritto alla Gestione separata è prevista la possibilità di sospensione e rinvio della paternità per ricovero del bambino.

QUANTO SPETTA

Un'indennità pari all'80% di 1/365 del reddito derivante da:

  • attività di collaborazione coordinata e continuativa;
  • attività libero professionale, utile ai fini contributivi, nei limiti del massimale annualmente previsto.

Nel caso di rapporto parasubordinato, viene preso a riferimento il reddito di 12 mesi, risultante dai versamenti contributivi riferiti al lavoratore interessato, sulla base della dichiarazione del committente.

Nel caso di attività libero-professionale, viene preso a riferimento, per ciascuno dei mesi d’interesse, 1/12 del reddito risultante dalla denuncia dei redditi da attività libero professionale relativa all’anno o agli anni in cui sono ricompresi i12 mesi.

Per ulteriori approfondimenti consultare la circolare INPS 26 maggio 2003, n. 93.

L'indennità è pagata direttamente dall'INPS:

  • con bonifico postale;
  • accredito su conto corrente bancario o postale.

Sono indennizzati anche i periodi di permanenza all'estero solo se in possesso di un provvedimento di adozione o affidamento validi in Italia.

Il diritto all'indennità:

  • si prescrive entro un anno;
  • decorre dal giorno successivo la fine del periodo indennizzabile di maternità (o paternità).

Per evitare la perdita del diritto è necessario che la lavoratrice o il lavoratore presentino all'INPS (prima dello scadere dell'anno) istanze scritte di data certa, dirette a ottenere il pagamento della indennità.

Il diritto all’indennità di maternità/paternità:

  • spetta anche nel caso in cui, al momento dell’evento indennizzabile (due mesi prima della data del parto o data di ingresso in famiglia del minore per adozione/affidamento), la lavoratrice madre non risulti più iscritta alla Gestione Separata (legge 335/1995), ma abbia comunque maturato il requisito contributivo minimo;
  • non spetta nel caso abbia diritto a prestazioni di maternità di importo superiore, a causa di una attività lavorativa diversa (subordinata o autonoma) intrapresa successivamente.
    In caso contrario, a richiesta dell’interessata, sarà erogabile, a carico della Gestione Separata, il trattamento differenziale, fino a copertura dell’importo che le sarebbe spettato come lavoratrice iscritta alla Gestione Separata.
    Nell'ipotesi in cui, alla data dell’evento indennizzabile, la lavoratrice parasubordinata risulti essere contestualmente lavoratrice dipendente o autonoma, avrà diritto all’indennità di maternità limitatamente al lavoro dipendente o autonomo, poiché il decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 4 aprile 2002 esclude la tutela della maternità per le lavoratrici iscritte ad altre forme previdenziali obbligatorie e per le pensionate.
    In questo caso, infatti, l'iscrizione alla Gestione Separata non comporta il versamento del contributo maggiorato previsto per la tutela della maternità.

Domanda

REQUISITI

Per le lavoratrici e i lavoratori iscritti esclusivamente alla Gestione Separata INPS e non pensionati, il diritto all'indennità di maternità/paternità spetta se nei 12 mesi precedenti il mese di inizio del periodo indennizzabile di maternità (o paternità) risulta accreditato o dovuto alla Gestione Separata almeno un contributo mensile comprensivo della aliquota maggiorata

(automaticità delle prestazioni, articolo 64-ter del TU, introdotto dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80).

Per ogni approfondimento consultare la circolare INPS 26 febbraio 2016, n. 42 e la circolare INPS 3 giugno 2020, n. 71.

QUANDO FARE DOMANDA

La domanda va inoltrata:

  • prima dei due mesi che precedono la data prevista del parto;
  • mai oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile, pena la prescrizione del diritto all'indennità.

Prima dell’inizio del periodo indennizzabile di maternità, la lavoratrice dovrà:

  • far pervenire all’Istituto il certificato medico di gravidanza, rilasciato da un medico del Servizio Sanitario Nazionale (o convenzionato), che provvederà all’invio telematico dello stesso;
  • comunicare entro 30 giorni dal parto la data di nascita e le generalità del figlio.

COME FARE DOMANDA

La domanda deve essere presentata online accedendo al servizio con le proprie credenziali.

Il servizio presenta le seguenti funzioni:

  • Informazioni: descrive le prestazioni previste per le differenti categorie di lavoratori in caso di parto, adozione o affidamento;
  • Manuali: è possibile consultare e scaricare i manuali d'uso sulla funzione “Acquisizione domanda”, disponibile per ogni categoria di lavoratrice/lavoratore;
  • Acquisizione domanda: consente la compilazione e l'invio della domanda di congedo parentale per le diverse categorie di lavoratrici/lavoratori;
  • Annullamento domande: permette di annullare la domanda inserita;
  • Consultazione domande: consente di verificare le domande inserite e inviate all'INPS.

Alla domanda è possibile allegare la copia della documentazione utile alla definizione del procedimento, ossia:

  • autorizzazione all'ingresso in Italia del minore straniero in adozione o affidamento preadottivo rilasciato dalla Commissione per le Adozioni Internazionali;
  • attestazione di ingresso in famiglia del minore adottato/affidato e così via.

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • Enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 55 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990.

Nella tabella allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.