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Indennità di maternità/paternità per lavoratrici e lavoratori iscritti alla Gestione Separata

Il servizio permette di chiedere l’astensione dal lavoro in gravidanza. È riconosciuta alle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata. Spetta alle lavoratrici e ai lavoratori non pensionati e non iscritti ad altre forme previdenziali.
Rivolto a:
Categorie
Lavoratori iscritti alla Gestione Separata
Cassa di appartenenza
-
Età
-
Il servizio è presente anche in

Pubblicazione: 21 aprile 2022 Ultimo aggiornamento: 21 aprile 2022

Cos'è

La tutela della maternità si sostanzia in un periodo di astensione dal lavoro riconosciuto alle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata durante la gravidanza e il puerperio e, dal 14 giugno 2017, la relativa indennità di maternità/paternità è erogata dall’Istituto a prescindere dall’effettiva astensione dall’attività lavorativa.

In presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare della maternità, la tutela spetta al padre (congedo di paternità). Il diritto all’astensione e alla relativa indennità è previsto anche in caso di adozione o affidamento di minori.

A chi è rivolto

La tutela della maternità e della paternità spetta alle lavoratrici ed ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS, non pensionati e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, in possesso del requisito contributivo previsto dalla legge per finanziare le prestazioni economiche di maternità.

Come funziona

Requisiti

Per poter accedere alla tutela della maternità/paternità è necessario che, nei 12 mesi antecedenti l’inizio del periodo di maternità/paternità, risulti attribuita nella Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 335/1995, almeno una mensilità di contribuzione con aliquota piena.

In forza dell’applicazione dell’automaticità delle prestazioni prevista dall’articolo 64-ter del d.lgs. 151/2001, il riconoscimento del diritto all’indennità di maternità o paternità è garantito alle lavoratrici e ai lavoratori parasubordinati anche in caso di mancato versamento del contributo mensile da parte del committente. L’automaticità delle prestazioni non trova applicazione in favore dei lavoratori iscritti alla Gestione Separata che sono responsabili dell’adempimento dell’obbligazione contributiva, quali, ad esempio, i liberi professionisti iscritti alla Gestione stessa.

Decorrenza e durata

Secondo quanto previsto dall’art.64 del TU, la tutela della maternità/paternità avviene nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente, a prescindere, per quanto concerne l’indennità di maternità, dalla effettiva astensione dall’attività lavorativa.

Il periodo di maternità inizia due mesi prima della data presunta del parto e si conclude tre mesi dopo la data effettiva del parto. Il periodo indennizzabile può essere superiore ai cinque mesi più il giorno del parto, nel caso in cui:

  • la data effettiva del parto è successiva alla data presunta del parto. I giorni intercorrenti tra le due date sono indennizzati in aggiunta;
  • la data del parto è antecedente alla data presunta del parto. I giorni non goduti prima della data presunta si aggiungono dopo i tre mesi di post partum, anche nel caso in cui il parto avvenga prima dell’inizio del periodo indennizzabile di maternità.

Le lavoratrici gestanti hanno la facoltà di differire l’inizio del periodo di maternità:

  • al mese prima della data presunta del parto (cd. Flessibilità ) purché la prosecuzione dell’attività lavorativa durante l’ottavo mese di gestazione non arrechi pregiudizio alla salute della lavoratrice o del nascituro (cfr. art. 20 del d.lgs. 151/2001 e paragrafo 2.2. della circolare INPS 16 novembre 2018, n. 109);
  • alla data effettiva del parto (o alla data presunta del parto) al fine di fruire dei 5 mesi di maternità dopo la data del parto (o dopo la data presunta del parto). Anche in questo caso l’opzione è fruibile se la prosecuzione dell’attività lavorativa non arrechi pregiudizio alla salute della lavoratrice o del nascituro (cfr. art.16, comma 1.1. del d.lgs. 151/2001 e paragrafo 2. della circolare INPS 12 dicembre 2019, n. 148).

In relazione alle opzioni di flessibilità o fruizione del periodo di maternità esclusivamente dopo il parto sopra menzionate, si precisa che non è necessario produrre all’INPS le certificazioni mediche previste dalla legge, in quanto l’Istituto è comunque tenuto a erogare l’indennità di maternità a prescindere dall’effettiva astensione dall’attività lavorativa. La lavoratrice che scelga di avvalersi di queste opzioni è comunque tenuta a darne comunicazione all’Istituto (spuntando la specifica opzione nella procedura di domanda telematica di indennità di maternità), al fine di consentire l’individuazione del periodo di riferimento (che coincide con i 12 mesi interi precedenti l’inizio del diverso periodo di maternità comunicato dall’interessata) nel quale verificare la presenza del requisito contributivo e della retribuzione/reddito di riferimento.

Il periodo di astensione per maternità può anche ampliarsi in presenza di provvedimenti di interdizione anticipata o prorogata dall’attività lavorativa, che possono riguardare:

  • periodi di gestazione antecedenti l’inizio del periodo di maternità qualora l'Azienda Sanitaria Locale disponga (con provvedimento amministrativo e non con certificazione medica) l’interdizione anticipata dal lavoro per gravidanza a rischio (cfr. art.17, comma 2, lettera a) del d.lgs. 151/2001);
  • periodi antecedenti l’inizio del periodo indennizzabile di maternità o periodi successivi al periodo indennizzabile di maternità (fino al settimo mese di vita del minore) qualora l’Ispettorato territoriale del lavoro disponga l’interdizione anticipata/prorogata dal lavoro per mansioni incompatibili con la gravidanza (cfr art.17, comma 2, lettere b) e c) del d.lgs. n.151/2001). Tale tipologia di interdizione non è riconosciuta alle libere professioniste iscritte alla Gestione Separata.

Per i periodi di maternità ricadenti totalmente o parzialmente nel 2022, l’indennità di maternità può essere chiesta per ulteriori tre mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità, purché nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità il reddito dichiarato risulti inferiore a 8.145 euro (incrementato del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati). Per i necessari approfondimenti si rinvia alla circolare INPS 3 gennaio 2022, n. 1.

In caso di parto gemellare la durata del periodo indennizzabile di maternità non varia.

La data del parto è giorno a sé rispetto ai due mesi di ante partum e ai tre mesi post partum e, pertanto, tale giorno deve essere sempre aggiunto ai consueti cinque mesi di periodo indennizzabile di maternità.

Se il neonato è ricoverato in una struttura, pubblica o privata, la madre che sceglie di astenersi dall’attività lavorativa, può sospendere anche parzialmente il periodo indennizzabile di maternità successivo al parto (articolo 16 bis, comma 1 del TU) e riprendere l'attività lavorativa. La madre potrà usufruire del periodo di maternità residuo a partire dalle dimissioni del bambino. Questo diritto può essere esercitato una sola volta per ogni figlio, solo se le condizioni di salute della madre sono compatibili con la ripresa dell'attività lavorativa (articolo 16 bis, comma 2 del TU) e accertate da attestazione medica.

I lavoratori iscritti alla Gestione Separata che intendano astenersi dall’attività lavorativa hanno facoltà di sospendere e rinviare i periodi di maternità/paternità secondo quanto disposto dall’articolo 16 bis del Testo Unico. Permane l’obbligo di attestazione del ricovero del minore e di attestazione medica che dichiari la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell'attività lavorativa, nei confronti dei committenti, mentre verso l’Istituto sono tenuti alla sola comunicazione della data di inizio e fine del periodo di sospensione (circolare INPS 16 novembre 2018, n. 109).

In caso di interruzione di gravidanza, dopo 180 giorni dall'inizio della gestazione o di decesso del bambino alla nascita o durante il periodo indennizzabile di maternità, la lavoratrice iscritta alla Gestione Separata ha comunque diritto all’indennità per l'intero periodo di maternità.

In caso di adozione o affidamento nazionale di minore, l’indennità di maternità spetta per cinque mesi a partire dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato prima dell'adozione.

Per le adozioni o gli affidamenti internazionali, l’indennità spetta per cinque mesi a partire dall'ingresso in Italia del minore adottato o affidato, con il periodo indennizzabile che può essere fruito anche parzialmente prima dell'ingresso in Italia del minore.

L'affidamento non preadottivo non spetta alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata.

Il congedo di paternità (regolato dagli articoli 28 e seguenti del TU) è riconosciuto quando si verificano eventi che riguardano la madre del bambino e spetta in caso di:

  • morte o grave infermità della madre. Il padre richiedente, all'atto della compilazione della domanda, indica gli estremi della madre e la data del decesso. La certificazione sanitaria di grave infermità va presentata in busta chiusa al centro medico legale dell'INPS, allo sportello o a mezzo raccomandata;
  • abbandono del figlio da parte della madre, da attestare con la compilazione online della dichiarazione di responsabilità;
  • affidamento esclusivo del figlio al padre (articolo 155 bis del codice civile), il quale comunica gli elementi identificativi del provvedimento indicando l'autorità giudiziaria, la sezione, il tipo e numero di provvedimento, la data di deposito in cancelleria.

In caso di adozione o affidamento di minori, oltre agli eventi sopra riportati, il congedo di paternità è fruibile dal padre a seguito della rinuncia totale o parziale, della madre iscritta alla Gestione Separata al periodo indennizzabile di maternità al quale ha diritto. La rinuncia si attesta con la compilazione online della dichiarazione di responsabilità.

Il congedo di paternità, che decorre dalla data in cui si verifica uno degli eventi sopra elencati, dura quanto il periodo indennizzabile di maternità non fruito dalla madre lavoratrice. Se la madre è non lavoratrice, il congedo di paternità termina dopo tre mesi dal parto.

In caso di ricovero del bambino in una struttura ospedaliera, il congedo di paternità può essere sospeso, anche parzialmente, fino alle dimissioni del bambino.

Quanto spetta

Durante i periodi indennizzabili di maternità (o paternità) la lavoratrice (o il lavoratore) ha diritto a percepire un'indennità pari all'80% di 1/365 del reddito derivante da attività di collaborazione coordinata e continuativa o libero professionale, utile ai fini contributivi, vale a dire nei limiti del massimale annualmente previsto.

Nel caso di collaborazione coordinata e continuativa, viene preso a riferimento il reddito dei suddetti 12 mesi risultante dai versamenti contributivi riferiti al lavoratore interessato, sulla base della dichiarazione del committente.

Nel caso di attività libero-professionale, viene preso a riferimento, per ciascuno dei mesi d’interesse, 1/12 del reddito risultante dalla denuncia dei redditi da attività libero professionale relativa all’anno o agli anni in cui sono ricompresi i suddetti 12 mesi.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla circolare INPS 26 maggio 2003, n. 93.

L'indennità è pagata direttamente dall'INPS con bonifico postale o accredito su conto corrente bancario o postale.

I periodi di permanenza all'estero sono indennizzati a titolo di periodo indennizzabile di maternità solo se seguiti da un provvedimento di adozione o affidamento validi in Italia.

Il diritto all'indennità si prescrive entro un anno e decorre dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile di maternità (o paternità). Per evitare la perdita del diritto è necessario che la lavoratrice o il lavoratore presentino all'INPS (prima dello scadere dell'anno) istanze scritte di data certa, dirette a ottenere il pagamento della indennità.

Il diritto all’indennità di maternità/paternità spetta anche nel caso in cui al momento dell’evento indennizzabile (due mesi prima della data del parto o data di ingresso in famiglia del minore per adozione/affidamento) la lavoratrice madre non risulti più iscritta alla Gestione Separata di cui alla legge 335/1995, ma abbia comunque maturato il previsto requisito contributivo minimo.

Tuttavia, il diritto all’indennità non spetta nel caso in cui abbia titolo a prestazioni di maternità di importo superiore in forza di una attività lavorativa diversa (subordinata o autonoma) successivamente intrapresa. In caso contrario, a richiesta dell’interessata, sarà erogabile, a carico della Gestione Separata, il trattamento differenziale, fino a copertura dell’importo che le sarebbe spettato come lavoratrice iscritta alla Gestione Separata.

Nell'ipotesi in cui, alla data dell’evento indennizzabile, la lavoratrice parasubordinata risulti essere contestualmente lavoratrice dipendente o autonoma, avrà diritto all’indennità di maternità limitatamente al lavoro dipendente o autonomo, in quanto il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 4 aprile 2002 esclude la tutela della maternità per le lavoratrici iscritte ad altre forme previdenziali obbligatorie e per le pensionate. In questo caso, infatti, l'iscrizione alla Gestione Separata non comporta il versamento del contributo maggiorato previsto per la tutela della maternità.

Domanda

Requisiti

Per le lavoratrici e i lavoratori iscritti esclusivamente alla Gestione Separata INPS e non pensionati, il diritto all'indennità di maternità/paternità spetta se nei 12 mesi precedenti il mese di inizio del periodo indennizzabile di maternità (o paternità) risulta effettivamente accreditato o dovuto alla Gestione separata almeno un contributo mensile comprensivo della aliquota maggiorata (automaticità delle prestazioni, articolo 64-ter del TU, introdotto dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80). 

Per ogni approfondimento si rinvia alla circolare INPS 26 febbraio 2016, n. 42 e alla circolare INPS 3 giugno 2020, n.71.

Quando fare domanda

La domanda va inoltrata prima dei due mesi che precedono la data prevista del parto e comunque mai oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile, pena la prescrizione del diritto all'indennità.

Prima dell’inizio del periodo indennizzabile di maternità, la lavoratrice deve far pervenire all’Istituto il certificato medico di gravidanza, per il tramite di un medico del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato, che provvederà all’invio telematico dello stesso.

La lavoratrice è tenuta a comunicare la data di nascita del figlio e le relative generalità entro 30 giorni dal parto.

Come fare domanda

Le lavoratrici e i lavoratori possono presentare la domanda di indennità di maternità/paternità online all'INPS attraverso il servizio dedicato. Il menu del servizio si articola nelle seguenti voci:

  • Informazioni, pagina che descrive le prestazioni previste per le differenti categorie di lavoratori in caso di parto, adozione o affidamento;
  • Manuali, pagina dalla quale è possibile consultare e scaricare i manuali d'uso della funzionalità di “acquisizione domanda” disponibili per ogni categoria di lavoratrice/lavoratore;
  • Acquisizione domanda, funzionalità che consente la compilazione e l'invio della domanda di congedo parentale per le diverse categorie di lavoratrici/lavoratori;
  • Annullamento domande, funzionalità che permette di annullare la domanda inserita;
  • Consultazione domande, funzionalità che consente di verificare le domande inserite e inviate all'INPS.

La domanda prevede la possibilità di allegare copia digitalizzata della documentazione utile a una celere definizione del procedimento, come provvedimenti di interdizione anticipata/posticipata, autorizzazione all'ingresso in Italia del minore straniero in adozione o affidamento preadottivo rilasciato dalla Commissione per le Adozioni Internazionali, attestazione di ingresso in famiglia del minore adottato/affidato e così via.

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 55 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990.

Nella tabella allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.