DECORRENZA E DURATA
L'assegno ordinario può essere erogato per una durata massima non inferiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile e comunque non superiore a un anno.
Nello specifico, in caso di ricorso alle causali della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (eventi transitori e non imputabili al datore di lavoro o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali, nonché le situazioni temporanee di mercato), può essere concesso fino a un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabili trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane in un biennio mobile.
Il datore di lavoro che abbia fruito di 52 settimane consecutive di assegno ordinario può proporre una nuova domanda per la medesima unità produttiva per la quale l’assegno è stato concesso, solo qualora sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa.
In ogni caso per le causali di CIGO non possono essere autorizzate ore di assegno ordinario eccedenti il limite di un terzo delle ore lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda.
L’assegno ordinario, in caso di ricorso alle causali della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (riorganizzazione e crisi aziendale), può essere corrisposto per un massimo di 12 mesi, anche continuativi, in un biennio mobile. Per la causale di crisi aziendale una nuova istanza non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione, sempre nel limite massimo dei 12 mesi nel biennio mobile.
Per le causali CIGS di riorganizzazione e crisi aziendale, a partire dal 24 settembre 2017, possono essere autorizzate sospensioni del lavoro soltanto nel limite dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco di tempo di cui al programma autorizzato.
La durata massima della prestazione di assegno ordinario, per ciascuna unità produttiva, nel rispetto del biennio mobile, non può comunque superare complessivamente i 24 mesi in un quinquennio mobile.
QUANTO SPETTA
La misura del beneficio dell'assegno è fissata all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, comprese tra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale. Per il 2019 la misura massima mensile della prestazione, erogabile al netto della riduzione del 5,84% che rimane nella disponibilità del Fondo, è pari a 935,21 euro in caso di retribuzioni uguali o inferiori a 2.148,74 euro e a 1.124,04 euro in caso di retribuzioni superiori a 2.148,74 euro (circolare INPS 25 gennaio 2019, n. 5). Gli importi sono rivalutati annualmente con le modalità e i criteri in atto per la CIGO.
Per i periodi di erogazione dell'assegno ordinario il Fondo provvede a versare alla gestione d'iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione. La contribuzione dovuta è utile per il conseguimento del diritto a pensione (compresa quella anticipata) e per la determinazione della sua misura.
Il valore retributivo da considerare per il calcolo è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento vigente nella gestione d'iscrizione dei lavoratori e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo.
Il Fondo opera nel rispetto del principio del bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità finanziaria. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite.
Per il finanziamento delle prestazioni è dovuto al Fondo un contributo ordinario mensile dello 0,30% (di cui lo 0,20% a carico del datore di lavoro e lo 0,10% a carico dei lavoratori), calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori marittimi imbarcati su navi battenti bandiera italiana e di tutto il restante personale dipendente dalle imprese armatoriali per il quale sussiste l’obbligo contributivo verso l’Istituto. In caso di ricorso all'assegno ordinario è inoltre dovuto al Fondo un contributo addizionale dell’1,5%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono delle prestazioni.
Ai trattamenti garantiti dal Fondo, in tema di pagamenti e rimborso delle prestazioni, si applicano le medesime disposizioni vigenti in materia di CIGO. Pertanto il pagamento è effettuato dal datore di lavoro, ai dipendenti aventi diritto, alla fine di ogni periodo di paga e rimborsato dall'INPS al datore di lavoro o da questo conguagliato, sulla base delle norme per il conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata o dalla data dell’autorizzazione, se successiva al periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione.
Con la circolare INPS 15 novembre 2017, n. 170 sono state fornite le istruzioni per il conguaglio delle prestazioni d’integrazione salariale e per il pagamento della contribuzione addizionale dei Fondi di solidarietà.
Il pagamento diretto potrà essere disposto solo in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie del datore di lavoro.
Durante il periodo di percezione dell’assegno ordinario non è dovuto, in quanto non previsto dal decreto istitutivo del Fondo, l’Assegno al Nucleo Familiare (ANF).