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Pubblicazione: 29 gennaio 2020 Ultimo aggiornamento: 26 febbraio 2024
Cos'è
L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) serve a valutare e confrontare la situazione economica delle famiglie.
Per ottenere la certificazione ISEE è necessario presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).
La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) precompilata contiene:
- dati auto dichiarati dall’utente;
- dati precompilati forniti dall’Agenzia delle Entrate e INPS.
A chi è rivolto
Si rivolge ai nuclei familiari che presentano la DSU all’INPS.
Come funziona
È possibile acquisire la DSU precompilata attraverso il servizio online “Portale unico ISEE”.
Il soggetto che compila la DSU si assume la responsabilità, anche penale, di quanto dichiarato.
Nella DSU:
- il nucleo familiare è quello dichiarato alla data di presentazione della dichiarazione;
- i redditi sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU;
- il patrimonio mobiliare e immobiliare è quello posseduto alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU.
Per acquisire la DSU precompilata è necessario:
- compilare i modelli base. È possibile richiedere di precaricare le informazioni contenute nell’ultima DSU presente nel sistema informativo dell’ISEE (dati precaricati);
- sottoscrivere quanto autodichiarato.
Per completare la DSU e ottenere l’ISEE, infatti, è necessario:
- inviare i dati autodichiarati al Sistema informativo dell’ISEE;
- ricevere l’autorizzazione alla precompilazione da tutti i componenti maggiorenni del nucleo attraverso l’accesso al Sistema informativo dell’ISEE con le credenziali d’accesso (SPID, CIE o CNS).
L’Agenzia delle Entrate invia poi all’INPS i dati precompilati in suo possesso.
Nel caso in cui, invece, il dichiarante scelga di inserire gli elementi di riscontro, il Sistema informativo dell’ISEE richiede all’Agenzia delle Entrate l’esito del controllo sugli elementi di riscontro.
Solo se questo riscontro è positivo per tutti i componenti, l’Agenzia delle Entrate trasmette all’INPS i dati precompilati.
Questi dati precompilati devono poi essere accettati o modificati dal dichiarante che, inoltre, deve indicare gli ulteriori dati del foglio componente che continuano a essere autodichiarati.
Solo al termine di queste attività l’ISEE viene calcolato e reso disponibile.
AUTORIZZAZIONE ALLA PRECOMPILAZIONE DEI DATI O ELEMENTI DI RISCONTRO
Da agosto del 2022 è possibile autorizzare con le proprie credenziali (SPID, CIE o CNS) la precompilazione dei dati dei componenti maggiorenni del nucleo familiare.
Questa nuova modalità di precompilazione dell’ISEE semplifica notevolmente il processo di rilascio dell’ISEE (cfr. messaggio 2 agosto 2022, n. 3041).
In alternativa all’autorizzazione alla precompilazione dei dati, il dichiarante può fornire per ogni componente maggiorenne del nucleo gli elementi di riscontro.
In particolare, il dichiarante deve fornire per ogni componente maggiorenne (messaggio 13 gennaio 2020, n. 96):
- un elemento di riscontro del reddito;
- un elemento di riscontro del patrimonio mobiliare.
Entrambi sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU (ad esempio, nel 2023 l’anno di riferimento è il 2021).
DATI PRECOMPILATI
I dati precompilati sono i seguenti:
- redditi e alcune tipologie di spese ordinariamente dichiarati all’Agenzia delle Entrate (sezione II e III del quadro FC8);
- trattamenti erogati dall’INPS (sezione III del quadro FC8);
- patrimonio mobiliare detenuto in Italia (quadro FC2) con esclusione delle partecipazioni in società per azioni non quotate e in società non azionarie, altri strumenti e rapporti finanziari, valore del patrimonio per le imprese individuali;
- patrimonio immobiliare detenuto in Italia limitatamente ai fabbricati (quadro FC3);
- canone di locazione della casa di abitazione (seconda sezione del quadro B).
DATI AUTODICHIARATI DOPO LA PRECOMPILAZIONE
L’utente deve auto dichiarare, dopo la precompilazione, alcuni dati richiesti nei quadri del foglio componente, ossia:
- dati del componente (quadro FC1);
- redditi e trattamenti particolari (quadro FC4);
- assegni periodici per coniuge e figli (quadro FC5);
- autoveicoli e altri beni durevoli (quadro FC6);
- disabilità e non autosufficienza (quadro FC7);
- patrimonio mobiliare detenuto all’estero (quadro FC2);
- patrimonio mobiliare detenuto all’estero e relativamente a quello detenuto in Italia, partecipazioni in società per azioni non quotate e in società non azionarie, altri strumenti e rapporti finanziari, valore del patrimonio per le imprese individuali (quadro FC2);
- patrimonio immobiliare detenuto all’estero, terreni agricoli o edificabili, ammontare del mutuo residuo e indicazione della casa di abitazione del nucleo (quadro FC3);
- reddito complessivo (quadro FC8 sezione II) relativamente ai casi di:
- esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi e assenza di Certificazione Unica;
- sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali.
DATI PRECARICATI
Possono essere precaricati i dati contenuti nei seguenti quadri:
- composizione del nucleo familiare (quadro A tabella e quadro FC1);
- casa di abitazione (quadro B prima sezione);
- assegni periodici per coniuge e figli (quadro FC5);
- autoveicoli e altri beni durevoli (quadro FC6);
- disabilità e non autosufficienza (quadro FC7).
Per il calcolo dell’ISEE “standard” (valido per la generalità delle prestazioni sociali agevolate) occorre compilare la DSU mini, che contiene i principali dati anagrafici, reddituali e patrimoniali del nucleo familiare.
In casi particolari, in base al tipo di prestazione da richiedere oppure alle particolari caratteristiche del nucleo familiare, occorre compilare la DSU integrale e fornire informazioni aggiuntive.
In altri casi, le informazioni raccolte consentono di calcolare ISEE specifici:
- ISEE “socio-sanitario”;
- ISEE “socio-sanitario residenze”;
- ISEE “università”;
- ISEE “minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi”.
In presenza di un ISEE in corso di validità, è possibile ottenere, presentando la DSU ISEE corrente, il calcolo dell’ISEE corrente:
- riferito a un periodo di tempo ravvicinato alla richiesta della prestazione;
- in presenza di rilevanti variazioni del reddito complessivo del nucleo familiare ovvero in presenza di eventi avversi, come la perdita del posto di lavoro o l'interruzione dei trattamenti. Dal 1° aprile di ciascun anno, è possibile ottenere il calcolo dell’ISEE corrente, in presenza di rilevanti variazioni del patrimonio, sulla base dei patrimoni posseduti alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU.
VALIDITÀ
L’ISEE ha validità fino al 31 dicembre dell’anno di presentazione della DSU.
L’ISEE corrente ha validità:
- di sei mesi dalla data di presentazione della DSU ISEE corrente, se vengono aggiornati solo i redditi, a meno che non avvengano variazioni:
- nella situazione occupazionale;
- nella fruizione dei trattamenti. In entrambi i casi l’ISEE corrente deve essere aggiornato entro due mesi dalla variazione;
- fino al 31 dicembre dell’anno di presentazione della DSU corrente, se vengono aggiornati solo i patrimoni;
- fino al 31 dicembre dell’anno di presentazione della DSU corrente, se vengono aggiornati i patrimoni e i redditi, a meno che non avvengano variazioni:
- nella situazione occupazionale;
- nella fruizione dei trattamenti. In entrambi i casi l’ISEE corrente deve essere aggiornato entro due mesi dalla variazione.
L’attestazione è disponibile per qualunque componente del nucleo familiare ed entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della DSU, attraverso:
- l'accesso al servizio online dedicato;
- le sedi territoriali competenti.
Il dichiarante può richiedere l’attestazione allo stesso ente a cui ha presentato la dichiarazione, se ha concesso uno specifico mandato.