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Servizi valutabili e contribuzione ai fini dell'indennità di buonuscita
Tutte le informazioni che riguardano servizi prestati e versamento dei contributi utili a raggiungere l'indennità di buonuscita. Per conseguirla, l'iscrizione all'Inps Gestione Dipendenti Pubblici comporta l'obbligo di versamento di un contributo.
Dettaglio
Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 3 aprile 2017
I servizi prestati e il versamento dei contributi sono utili al conseguimento dell'indennità di buonuscita.
Servizi valutabili
Sono utili ai fini dell'indennità di buonuscita i servizi:
- di ruolo;
- non di ruolo, purché di durata non inferiore a un anno continuativo (articoli 1 e 4, legge 6 dicembre 1966, n. 1077);
- ricongiunti ai sensi della legge 22 giugno 1954, n. 523;
- con periodi di iscrizione alla Gestione Fondo IPOST;
- con periodi di iscrizione all'OPAFS (Opera di Previdenza e Assistenza per i Ferrovieri dello Stato);
- ricongiunti ai sensi dell'articolo 28, legge 29 gennaio 1986, n. 23 (personale docente e non docente dell'università statizzate) e dell'articolo 4, comma 4, legge 29 luglio 1991, n. 243 (professori e ricercatori delle libere università);
- resi presso enti disciolti;
- resi dal personale interessato alle norme sulla mobilità;
- servizio militare di leva in corso o successivo alla data del 30 gennaio 1987 (data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1986, n. 958) effettuato da personale assunto in servizio dopo tale data e che, allo scioglimento del rapporto di lavoro, si trovi ancora in una posizione di ruolo;
- di anzianità convenzionali, la cui copertura previdenziale è prevista da apposite disposizioni legislative.
Sono inoltre compresi nella valutazione i periodi e/o servizi riscattati.
Contribuzione
Per il conseguimento dell'indennità di buonuscita, l'iscrizione all'INPS Gestione Dipendenti Pubblici comporta l'obbligo del versamento di un contributo. Questo contributo, obbligatorio per ogni iscritto, è pari al 9,60% della retribuzione contributiva annua (articolo 18, legge 20 marzo 1980, n. 75).
La percentuale di aliquota contributiva gravante sul lavoratore è pari al 2,50%.