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Iscrizioni e denunce per armatori, marittimi e personale di volo

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Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 7 dicembre 2021

L’Istituto mette a disposizione del personale della navigazione marittima e aerea una serie di procedure telematizzate per la comunicazione di denunce.

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Possono accedere ai servizi dedicati al settore della navigazione:

  • i lavoratori marittimi regolarmente iscritti al ruolo di equipaggio con licenza di navigazione o imbarcati per servizio nella nave battente bandiera italiana;
  • il personale facente parte degli equipaggi della navigazione aerea civile;
  • gli addetti agli uffici delle società di navigazione.

I contributi di malattia e maternità

Dal 1° gennaio 2014, l’Istituto riscuote direttamente i contributi di malattia e maternità ed eroga le relative prestazioni economiche (disciplinate rispettivamente dalla legge 24 aprile 1938, n. 831 e dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151) per i lavoratori marittimi componenti l’equipaggio delle navi battenti bandiera italiana, cioè quelli regolarmente iscritti sul ruolo di equipaggio/licenza di navigazione o comunque imbarcati per servizio della nave.

Riguardo invece il personale degli equipaggi della navigazione aerea civile, l'INPS riscuote i soli contributi di maternità erogando le relative prestazioni economiche.

I contributi di malattia e maternità non sono dovuti ai pescatori componenti gli equipaggi di natanti non superiori alle dieci tonnellate stazza lorda, riconosciuti autonomi o associati in cooperativa ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250.

  • La gestione delle attività avviene da parte dell’INPS secondo le modalità già in uso presso l’INAIL.
    In particolare, l’INPS rende disponibili nel servizio online dedicato:
  • la denuncia di prima iscrizione (limitatamente alle nuove unità);
  • la visualizzazione delle denunce di prima iscrizione;
  • la comunicazione di variazioni anagrafiche;
  • la denuncia di cessazione attività;
  • la denuncia delle retribuzioni (esclusivamente per la parte relativa alla comunicazione delle retribuzioni percepita dai lavoratori ai fini del calcolo delle prestazioni di competenza INPS).

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.