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Corte Costituzionale - Sentenza 20.04.2009 n. 121 – Pres. Amirante – Rel. Frigo.

Numero:

121

Tipologia:

Sentenza

Data Pubblicazione:

20 aprile 2009

Organo Giudiziario:

Corte Costituzionale

Massima:

"Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 405, comma 1 bis, c.p.p., aggiunto dall'art. 3, l. n. 46/2006, in riferimento agli art. 3 e 112 cost. Tale norma riconosce a determinate pronunce, emesse in sede cautelare, un'efficacia preclusiva sul procedimento principale. Più in particolare, la norma attribuisce a talune ipotesi qualificate di cd. giudicato cautelare una valenza condizionante, che viene a incidere sulla possibilità di apertura del processo, inibendo l'atto di esercizio dell'azione penale. La regola dettata dall'art. 405, comma 1 bis, c.p.p. si present, irragionevole per un triplice ordine di profili. Il primo e fondamentale di essi risiede nella diversità tra le regole di giudizio che presiedono alla cognizione cautelare e quelle che legittimano l'esercizio dell'azione penale. Sotto un secondo profilo, la norma censurata si rivela incongruente in quanto trascura la diversità della base probatoria delle due valutazioni a confronto. In terzo luogo, infine, va osservato che la Corte di cassazione, quando si pronuncia in materia cautelare, non accerta in modo diretto la mancanza del ""fumus commissi delicti""."

Allegato: