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Corte di Appello di Roma - 01.09.2010 n. 6455 - Pres. Rel. dott.ssa Blasutto - P.L. (Avv. Pendibene) - INPS (Avv. Iandolo)

Numero:

6455

Tipologia:

Sentenza

Data Pubblicazione:

1 settembre 2010

Organo Giudiziario:

Corte di Appello

Luogo:

Roma

Massima:

La ricostruzione dei periodi figurativi e la successiva liquidazione di prestazioni inerenti ad assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a favore di perseguitati politici e antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti (ex art. 5 L. 96 /1955) avviene non d’ufficio ma su domanda di parte (L. 533/1973), perciò i relativi oneri accessori sono dovuti dal 121° giorno dalla presentazione dell’istanza stessa solo se l’istituto non ha ancora provveduto. La data di presentazione della domanda è importante anche per stabilire la normativa vigente in quel momento e che si deve applicare alla disciplina degli interessi legali e della rivalutazione monetaria (spartiacque la L. 412/1991 che vieta il cumulo della rivalutazione con gli interessi).

Allegato: