it

Ti trovi in

Corte di Appello di Potenza – 17.11.2010 n. 603 – Pres. Ferrone – Rel. Marotta - G.G. (Avv. Paolozzi) – INPS (Avv. Di Ciommo)

Numero:

603

Tipologia:

Sentenza

Data Pubblicazione:

17 novembre 2010

Organo Giudiziario:

Corte di Appello

Luogo:

Potenza

Massima:

Nei giudizi introdotti dopo il termine fissato con D.P.C.M. 30/3/2007 (1° aprile 2007) – pur se diretti avverso provvedimenti sfavorevoli già adottati dal Ministero dell’Interno o dalle Regioni- sussiste esclusivamente la legittimazione passiva dell’INPS, risultando a quest’ultimo attribuita, da quella data, ogni competenza in materia di assistenza pubblica. Non ha fondamento la pretesa applicazione, alle prestazioni pensionistiche di natura assistenziale, della disposizione di cui all’art. 68 della Legge n. 153/1969: a norma di questa, la soppressione della pensione di invalidità, per superamento del requisito reddituale, non si opera nei confronti dei ciechi che esercitano una attività lavorativa. Detta disciplina, infatti, si riferisce alla pensione di invalidità erogata ai ciechi dall’INPS -a carico dell’A.G.O. e presupponente un rapporto contributivo- e persegue la finalità di non contrastare il reinserimento del pensionato cieco nel mondo del lavoro. Tale orientamento, confermato in successivi provvedimenti di legge, intanto non va inteso come espressione di un generale principio di assoluta irrilevanza del requisito reddituale –come la S.C. ha avuto modo di precisare in una pronuncia emanata in materia di integrazione al minimo dei trattamenti pensionistici riservati ai minorati della vista- ma inoltre, essendo stato consacrato in un compendio di norme qualificate dalla S.C. come “specialissime e di stretta interpretazione”, certamente non può essere esteso analogicamente al trattamento assistenziale in godimento ai ciechi civili, di cui alla legge n. 66 del 1962.

Allegato: