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Corte di Appello di Firenze – 07.06.2011 n. 719 - Pres. rel. Pieri – INPS (Avv.ti Napoletano, Maio) – R. A. (Avv. Montemaggi).

Numero:

719

Tipologia:

Sentenza

Data Pubblicazione:

7 giugno 2011

Organo Giudiziario:

Corte di Appello

Luogo:

Firenze

Massima:

In tema di controversie concernenti prestazioni erogate dall’Inps, si applica il termine di decadenza cosiddetto sostanziale previsto per la proposizione dell’azione giudiziaria dall’art. 47 del d.p.r. 30 aprile 1970 n. 639, come sostituito dall’art. 4 del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 1992, n. 438. Le ragioni di tale scelta interpretativa risiedono nella stessa ratio del sistema ed in particolare nella finalità che la legge ha assegnato al termine decadenziale già decennale ed oggi triennale in seguito alla riforma del 1992: quella di accelerare i tempi di definizione delle istanze a fini di certezza. In tal senso, l’aver disposto che il termine ex art. 47 cit. decorre dalla “scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento dell’iter amministrativo” indica con certezza che, nella irrilevanza della sorte del procedimento medesimo, comunque alla sua scadenza (300 gg.) comincia a decorrere il termine per azionare il diritto in sede giudiziaria ( v. in particolare Cass. n. 6018/2005 e n. 13276/2007, oltre a Cass. n. 25670/2007) cit., secondo cui anche in ipotesi di ricorso amministrativo tardivo non è consentito lo spostamento in avanti del termine di decadenza).

Allegato: