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Cassazione Sezione Lavoro sentenza n.31060 del 2024

Numero:

31060

Tipologia:

Sentenza

Data Pubblicazione:

4 dicembre 2024

Organo Giudiziario:

Corte di Cassazione

Sezione:

Lavoro

Luogo:

Roma

Massima:

CONTRIBUTI – Prescrizione – Contributi afferenti alle gestioni previdenziali esclusive e per i trattamenti dei pubblici dipendenti – Art. 3, comma 10–bis l. n. 335 del 1995 – Interpretazione – Sospensione della prescrizione – Esclusione – Differimento, con effetti retroattivi, dell’entrata in vigore della disciplina concernente la prescrizione – Conseguenze – Operatività per i contributi già prescritti all’entrata in vigore della norma.

Classificazione:

L’art. 3, comma 10–bis della legge n. 335 del 1995, introdotto dall’art. 9, d. l. n. 4/2019 (conv. con l. n. 26/2019), ratione temporis vigente, non ha disposto la sospensione della prescrizione per le contribuzioni afferenti alle gestioni previdenziali esclusive e per i trattamenti dei pubblici dipendenti ivi previste, ma in relazione ai contributi dovuti a tali gestioni ha disposto, con effetti retroattivi e con salvezza degli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato, il differimento dell’operatività della disciplina della prescrizione dettata dall’art. 3, commi 9 e 10, della stessa l. n. 335 del 1995, con la conseguenza che detto differimento è applicabile anche a contributi previdenziali già prescritti alla data di entrata in vigore della norma che lo ha previsto.