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Pubblicazione: 4 agosto 2020 Ultimo aggiornamento: 1 febbraio 2021
Il messaggio 3 agosto 2020, n. 3030 fornisce indicazioni sulle richieste di congedo di maternità o paternità da parte delle lavoratrici e dei lavoratori autonomi che beneficiano della sospensione dell’obbligo di versamento contributivo come disposto dai decreti-legge adottati per far fronte all’emergenza da COVID-19 (decreti-legge n. 9/2020, n. 18/2020, n. 23/2020 e n. 34/2020).
Considerata la situazione emergenziale, anche in assenza del versamento dei contributi dovuti nel periodo indennizzabile di maternità, l’INPS ritiene opportuno provvedere alla liquidazione delle indennità, salvo poi effettuare un successivo controllo sull’effettivo versamento dei contributi dovuti al termine del periodo di sospensione, come individuato dai citati decreti-legge.
Gli interessati dovranno produrre una dichiarazione di responsabilità con la quale attestano di essere in possesso dei requisiti per fruire della sospensione contributiva.
Al termine dei periodi di sospensione, i beneficiari delle indennità di maternità o paternità dovranno regolarizzare la propria posizione contributiva. In caso contrario le Strutture territorialmente competenti si attiveranno per il recupero degli importi indebitamente erogati.