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Pubblicazione: 16 febbraio 2021 Ultimo aggiornamento: 19 febbraio 2021
Il pagamento dell’onere di ricongiunzione può essere effettuato a rate con la maggiorazione di un interesse annuo composto.
Ogni anno sono fornite le tabelle con i coefficienti da utilizzare per i pagamenti relativi alle domande presentate, aggiornati in base al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall’ISTAT per l’anno precedente a quello di riferimento.
Con circolare INPS 16 febbraio 2016, n. 26 si informa che il tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per il 2020 è negativo ed è pari a -0,3%. Ne consegue che non può essere determinata alcuna maggiorazione a titolo di interesse degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel corso del 2021.
Pertanto, gli oneri di ricongiunzione relativi a domande presentate nel 2021 possono essere versati a rate, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.