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Disposizioni eccezionali pensione anticipata per gli iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) e alla Gestione Separata
Tutte le informazioni che riguardano le eccezioni previste dalla legge per ciò che concerne i requisiti anagrafici e contributivi per richiedere la pensione anticipata per gli iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria e alla Gestione Separata.
Dettaglio
Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 3 aprile 2017
Esistono delle eccezioni previste dalla legge per quanto riguarda i requisiti anagrafici e contributivi per poter richiedere la pensione anticipata per gli iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) e alla Gestione Separata.
Le disposizioni
In via eccezionale, ai sensi dell'art. 24, comma 15-bis, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:
- i lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) e alle forme sostitutive della medesima possono conseguire la pensione anticipata al compimento del 64° anno di età al ricorrere delle seguenti condizioni:
- possesso di un'anzianità contributiva di almeno 35 anni al 31 dicembre 2012;
- maturazione entro il 31 dicembre 2012 dei requisiti per il trattamento pensionistico di cui alla tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243 e successive modificazioni;
- le lavoratrici dipendenti del settore privato iscritte all'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) e alle forme sostitutive della medesima possono conseguire la pensione di vecchiaia al compimento del 64° anno di età, ove in possesso al 31 dicembre 2012 di un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e di un'età anagrafica di almeno 60 anni.
Al requisito anagrafico di 64 anni, si applica l'adeguamento agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Le predette disposizioni si applicano ai lavoratori e alle lavoratrici che alla data del 28 dicembre 2011 (data di entrata in vigore della l. 214/2011, di conversione con modifiche del d.l. 201/2011) hanno svolto attività di lavoro dipendente nel settore privato, a prescindere dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.
Ai fini dell'identificazione dei soggetti ai quali sono applicabili le disposizioni eccezionali in esame rileva la natura giuridico-privata del rapporto di lavoro.
Al ricorrere dei prescritti requisiti, le disposizioni eccezionali si applicano anche:
- ai lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti contributivi utilizzando la contribuzione accreditata nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, sempreché, alla data del 28 dicembre 2011, abbiano svolto attività lavorativa dipendente nel settore privato. In tal caso devono essere perfezionati i requisiti vigenti nella gestione speciale dei lavoratori autonomi nella quale si consegue il diritto a pensione;
- ai lavoratori che alla data del 28 dicembre 2011 hanno svolto attività di lavoro dipendente nel settore privato e, successivamente alla predetta data, abbiano svolto attività di lavoro autonomo o altra attività lavorativa;
- ai lavoratori il cui rapporto di lavoro dipendente nel settore privato risulti sospeso alla data del 28 dicembre 2011 (ad esempio lavoratori che alla predetta data siano collocati in cassa integrazione guadagni).
Le disposizioni eccezionali non si applicano agli iscritti alle casse della Gestione ex INPDAP.
La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti suddetti vengono raggiunti. Su richiesta dell'interessato dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda (articolo 6, legge 23 aprile 1981, n. 155).
La pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda (articolo 22, comma 5, legge 30 aprile 1969, n. 153).
Ai fini del conseguimento delle predette prestazioni pensionistiche è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 1, comma 7, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 per la pensione di vecchiaia e dell'articolo 22, comma 1, lettera c), l. 153/1969 per la pensione anticipata.
| Lavoratori dipendenti pubblici e privati | Lavoratori autonomi iscritti all'INPS | ||
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Periodo | (1) Somma di età anagrafica e anzianità contributiva
| Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 1 | (2) Somma di età anagrafica e anzianità contributiva
| Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 2 |
Dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2009 | 95 | 59 | 96 | 60 |
2010 | 95 | 59 | 96 | 60 |
2011 | 96 | 60 | 97 | 61 |
2012 | 96 | 60 | 97 | 61 |
dal 2013 | 97 | 61 | 98 | 62 |
Disposizioni di riferimento:
- articolo 24, comma 15-bis, d.l. 201/2011, convertito con modificazioni, dalla l. 214/2011;
- circolare INPS 15 maggio 2008, n. 60;
- circolare INPS 10 luglio 2009, n. 89;
- circolare INPS 14 marzo 2012, n. 35;
- messaggio INPS 4 gennaio 2013, n. 219.