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Pensione anticipata

Il servizio permette di presentare domanda di pensione anticipata per iscritti all’AGO, a forme sostitutive o esclusive dell’AGO o alla Gestione Separata, che abbiano determinati requisiti contributivi.
Rivolto a:
Categorie
Patronati- Lavoratori dipendenti
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 29 aprile 2026

Cos'è

È un servizio che consente ai lavoratori con determinati requisiti contributivi di accedere anticipatamente all’assegno pensionistico prima di aver compiuto l’età prevista per la pensione di vecchiaia.

La pensione anticipata:

  • è in vigore dal 1° gennaio 2012 (art. 24, commi 10 e 11, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214);
  • ha sostituito la precedente Pensione di anzianità, rimasta accessibile per chi ha maturato i relativi requisiti entro il 31 dicembre 2011 (destinatari delle cd. norme di salvaguardia).

A chi è rivolto

La pensione anticipata è prevista per gli iscritti:

  • all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), che include il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e le Gestioni speciali per i lavoratori autonomi;
  • alla Gestione Separata INPS;
  • alle forme sostitutive dell’AGO, come ad esempio il Fondo Volo (per i dipendenti da aziende di navigazione aerea) e la Gestione sport e spettacolo (per i lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti);
  • alle forme esclusive dell’AGO, come ad esempio le Gestioni dei dipendenti pubblici (dipendenti dello Stato, degli enti locali, del settore sanità, ufficiali giudiziari e gli insegnanti d’asilo dipendenti dei comuni, delle scuole elementari parificate).

Come funziona

DECORRENZA E DURATA

Dal perfezionamento dei requisiti, il trattamento decorre:

  • dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, per i lavoratori dipendenti o autonomi;
  • dal giorno successivo alla cessazione del servizio, per i lavoratori pubblici iscritti alle Gestioni esclusive dell’AGO;
  • trascorsi tre mesi (cd. finestra) dalla maturazione del requisito contributivo (dal 30 gennaio 2019 in poi, data di entrata in vigore del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4);
  • dal primo giorno del mese successivo alla presentazione domanda, all’apertura della relativa “finestra”, in caso di cumulo dei periodi assicurativi (legge 228/2012);
  • dal 1° aprile 2019 per chi ha maturato il requisito contributivo dal 1° al 29 gennaio 2019;
  • dal 1° settembre e dal 1° novembre dell’anno di maturazione del requisito contributivo per il personale del Comparto Scuola e dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM).

La “finestra” non trova applicazione per chi ha maturato il requisito contributivo entro il 31 dicembre 2018.

Per chi è iscritto alla Gestione esclusiva dell’AGO, la cui pensione è liquidata a carico della Cassa per le Pensioni dei Dipendenti Enti Locali (CPDEL), della Cassa per le Pensioni dei Sanitari (CPS), della Cassa per le Pensioni agli Insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e della Cassa per le Pensioni degli Ufficiali Giudiziari (CPUG), il trattamento pensionistico decorre (art. 1, comma 162, legge di bilancio 2024):

  • trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi (entro il 31 dicembre 2024);
  • trascorsi quattro mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi (entro il 31 dicembre 2025);
  • trascorsi cinque mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi (entro il 31 dicembre 2026);
  • trascorsi sette mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi (entro il 31 dicembre 2027);
  • trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi (a decorrere dal 1° gennaio 2028).

Per gli iscritti a CPDEL, CPS, CPI, CPUG, nel caso di pensione anticipata liquidata con il cumulo dei periodi assicurativi, la prestazione decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione del requisito contributivo.

Domanda

REQUISITI

I soggetti con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 possono accedere alla prestazione dopo aver maturato il requisito contributivo di:

  • se donne:
    • 41 anni e 10 mesi fino al 2026;
    • 41 anni e 11 mesi per il 2027;
    • 42 anni e 1 mese per il 2028;
  • se uomini:
    • 42 anni e 10 mesi fino al 2026;
    • 42 anni e 11 mesi per il 2027;
    • 43 anni e 1 mese per il 2028.

Per il perfezionamento del requisito contributivo di cui sopra, valgono tutti i contributi versati o accreditati a qualsiasi titolo; nel caso di liquidazione a carico delle gestioni dell’Assicurazione Generale Obbligatoria rimane il requisito di 35 anni di contributi, al netto dei periodi di malattia, disoccupazione o simili.

Per quanto riguarda i lavoratori addetti ad attività gravose o particolarmente faticose e pesanti, per il periodo indicato dalla legge, possono andare in pensione con il requisito contributivo di 41 anni e 10 mesi se donne e 42 anni e 10 mesi se uomini, fino al 2028.

Si precisa che, nei confronti dei soggetti assicurati per la prima volta a decorrere dal 1° gennaio 1993 che accedono alla pensione anticipata, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 15 del d.lgs. 503/1992, che limitano a un massimo di cinque anni la valutazione della contribuzione figurativa ai fini del perfezionamento del requisito contributivo. Il suddetto limite non opera per i soggetti con primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996 e per coloro che hanno optato al contributivo ai sensi dell’articolo 1, comma 23, legge n. 335 del 1995.

I lavoratori che hanno iniziato a versare contributi dal 1° gennaio 1996 e che rientrano nel sistema di calcolo contributivo, possono richiedere la pensione anticipata se perfezionato il requisito contributivo di:

  • se donne:
    • 41 anni e 10 mesi fino al 2026;
    • 41 anni e 11 mesi per il 2027;
    • 42 anni e 1 mese per il 2028;
  • se uomini:
    • 42 anni e 10 mesi fino al 2026;
    • 42 anni e 11 mesi per il 2027;
    • 43 e 1 mese per il 2028.

La contribuzione derivante dalla prosecuzione volontaria non verrà valutata, mentre quella accreditata per periodi di lavoro svolto prima dei 18 anni di età viene moltiplicata per 1,5;

  • il requisito anagrafico di 64 anni di età fino al 2026, 64 anni e 1 mese per il 2027 e 64 anni e 3 mesi per il 2028 in presenza di:
    • almeno 20 anni di contribuzione effettiva fino al 2026, 20 anni e 1 mese per il 2027 e 20 anni e 3 mesi per il 2028, con esclusione della contribuzione figurativa;
    • una prima rata di pensione non inferiore a tre volte l’importo mensile dell’assegno sociale (rivalutato ogni anno). Questo si riduce a:
      • 2,8 volte, per le donne con un figlio;
      • 2,6 volte per le donne con due o più figli l'importo mensile dell'Assegno sociale.

Il diritto alla prima decorrenza utile si consegue trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti (cd. finestra).

Fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, l’importo della pensione anticipata contributiva non può superare cinque volte il trattamento minimo annuo.

Per conseguire la pensione anticipata è necessaria la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Non è invece richiesta la cessazione dell'attività svolta in qualità di lavoratore autonomo.

COME FARE DOMANDA

La domanda deve essere presentata online all'INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, è possibile rivolgersi a:

  • Contact Center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • enti di patronato e intermediari dell'Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.