Ti trovi in:

Dichiarazione annuale dei figli maggiorenni studenti titolari di pensione ai superstiti

Il servizio consente ai figli maggiorenni a carico di un pensionato o assicurato defunto di ottenere una quota della pensione di reversibilità o pensione indiretta se proseguono gli studi e se in condizione di non autosufficienza economica.
Specifico per
Figli maggiorenni studenti titolari di pensione ai superstiti

Pubblicazione: 25 agosto 2023 Ultimo aggiornamento: 27 novembre 2023

Cos'è

I figli maggiorenni a carico di un pensionato o assicurato defunto hanno diritto a una quota della pensione di reversibilità o della pensione indiretta:

  • se proseguono gli studi;
  •  in condizione di non autosufficienza economica.  

Il diritto viene mantenuto fino ai 21 anni, se sono iscritti:

  • alla scuola secondaria di secondo grado;
  • a corsi di qualificazione professionale.

Il diritto si prolunga per l’intera durata legale del corso di laurea o di alta formazione, fino al ventiseiesimo anno di età.

I figli che percepiscono queste quote devono rilasciare annualmente una dichiarazione sostitutiva con le necessarie informazioni sul percorso di studi e sulle attività lavorative eventualmente svolte. Sono obbligati, inoltre, a comunicare ogni eventuale variazione tramite lo stesso servizio.

Maggiori dettagli sono contenuti nella circolare INPS 18 novembre 2015, n. 185 e nei messaggi 21 giugno 2016, n. 27587 novembre 2017, n. 4413.

A chi è rivolto

Il servizio è rivolto ai figli maggiorenni ed equiparati:

  • studenti in Italia o all’estero;
  • titolari di quota di pensione ai superstiti;
  • a carico del pensionato o assicurato al momento del decesso.

In caso prestino lavoro, il diritto viene mantenuto se la relativa retribuzione è inferiore al trattamento minimo annuo di pensione previsto dall’assicurazione generale obbligatoria, maggiorato del 30% e riparametrato al periodo di svolgimento dell’attività lavorativa.

Sono equiparati ai figli:

  • figli adottivi e affiliati del lavoratore deceduto;
  • figli del deceduto riconosciuti o giudizialmente dichiarati;
  • figli non riconoscibili dal deceduto per i quali questi era tenuto al mantenimento o agli alimenti in virtù di sentenza, nei casi previsti dall’art. 279 del codice civile;
  • figli non riconoscibili dal deceduto che nella successione del genitore hanno ottenuto il riconoscimento del diritto all’assegno vitalizio, ai sensi degli articoli 580 e 594 del codice civile;
  • figli nati dal precedente matrimonio del coniuge del deceduto;
  • figli riconosciuti, o giudizialmente dichiarati, dal coniuge del deceduto.

Come funziona

La dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi del d.p.r.445/2000) deve essere compilata online ogni anno a cura dei figli maggiorenni, titolari di pensione ai superstiti, prima del termine del percorso annuale di studi.

La scadenza annuale per gli studenti di scuola secondaria di secondo grado è fissata al 31 agosto, ad eccezione dell’ultimo anno di corso, per il quale la scadenza è al 31 luglio.

Stessa scadenza al 31 agosto anche per gli studenti universitari e di scuola di alta formazione, e le quote sono erogate di norma fino al 31 ottobre dell’ultimo anno del corso di studi.

STUDENTI ALL'ESTERO

Lo studente all'estero per ottenere la proroga può presentare presso la sede INPS di competenza la dichiarazione sostitutiva per le eventuali attività lavorative.

Per il percorso di studi occorre consegnare una documentazione specifica:

  • se è iscritto a scuole secondarie, è necessaria la dichiarazione di corrispondenza in Italia del percorso di studi frequentato all'estero rilasciata dagli Uffici scolastici regionali del Ministero dell’Istruzione e del Merito, unitamente al certificato di iscrizione con relativa traduzione (ai sensi dell'articolo 33 del d.p.r. 445/2000);
  • se è iscritto a corsi di studio di livello universitario (AFAM e altri corsi di formazione superiore), occorre consegnare la documentazione richiesta dal Ministero dell'Università e della Ricerca specificata sul sito del Ministero, insieme al certificato di iscrizione con relativa traduzione (ai sensi dell'articolo 33 del d.p.r. 445/2000), per l'invio al Ministero limitatamente alla prima verifica della validità del corso di studi frequentato.