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La tutela dei crediti retributivi in caso di datore di lavoro insolvente

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Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 3 aprile 2017

In caso di insolvenza del datore di lavoro, il lavoratore subordinato che ha cessato il rapporto di lavoro senza ricevere soddisfazione dei propri crediti retributivi, può richiedere all'INPS di anticipare questi crediti ponendoli a carico dei seguenti istituti: Fondo di garanzia del TFR e dei crediti di lavoro e Fondo di garanzia della posizione previdenziale complementare.

Fondo di garanzia del TFR e dei crediti di lavoro

Il Fondo di garanzia del TFR e dei crediti di lavoro, istituito dall'articolo 2, legge 29 maggio, n. 297, si sostituisce al datore di lavoro nel pagamento del TFR e delle ultime tre retribuzioni. Il TFR è indennizzato per intero, mentre le retribuzioni solo se rientrano in un determinato periodo e sono comunque soggette a un massimale pari a tre volte la misura del trattamento mensile di integrazione salariale straordinaria.

Fondo di garanzia per la posizione previdenziale complementare

Il Fondo di Garanzia per la posizione previdenziale complementare, istituito dall'articolo 5, decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, si sostituisce al datore di lavoro nel pagamento dei contributi omessi alle forme di previdenza complementare. La prestazione include:

  • le contribuzioni a carico del datore di lavoro;
  • le contribuzioni a carico del lavoratore che il datore di lavoro ha trattenuto e non versato;
  • la quota di TFR conferita alla previdenza complementare che il datore di lavoro ha trattenuto e non versato.

A partire dal 1° gennaio 2007, le quote di TFR maturate dai dipendenti di datori di lavoro privati obbligati, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al versamento al Fondo di Tesoreria, non sono più accantonate in azienda ma vengono versate al suddetto Fondo gestito dall'INPS. In caso di insolvenza del datore di lavoro, il responsabile della procedura concorsuale, ricorrendone i presupposti, può richiedere all'Istituto il pagamento diretto al lavoratore delle quote di TFR accantonate presso il Fondo.