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Fondo di garanzia della posizione previdenziale complementare

Il servizio permette ai lavoratori dipendenti di inviare la domanda di intervento del Fondo di garanzia della posizione previdenziale complementare per ottenere, in caso di insolvenza del datore di lavoro, il versamento dei contributi alla forma pensionistica complementare prescelta.
Rivolto a:
Categorie
Lavoratori dipendenti - Intermediari e consulenti
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 5 ottobre 2026

Cos’è

Il Fondo di garanzia della posizione previdenziale complementare, istituito presso l'INPS (art. 5, d. lgs. 27 gennaio 1992, n. 80), interviene quando il datore di lavoro insolvente non versa i contributi alla forma di previdenza complementare scelta dal lavoratore.

Il Fondo è finanziato con una quota pari all'1% del contributo di solidarietà (art. 9-bis della legge 1° giugno 1991, n. 166). Questo contributo è dovuto dal datore di lavoro sulle somme destinate alla previdenza pensionistica complementare, escluse quelle relative al TFR.

A chi è rivolto

Il Fondo tutela tutti i lavoratori dipendenti iscritti a una delle forme pensionistiche complementari previste dal decreto legislativo 252/2005.

Se l'assicurato muore prima di maturare il diritto alla pensione complementare, la domanda può essere presentata solo dai soggetti che hanno diritto alla pensione indiretta nell'AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria), a condizione che siano indicati come beneficiari nel contratto di adesione al fondo complementare.

Se il titolare di una prestazione pensionistica muore, la domanda può essere presentata solo dai soggetti che hanno diritto nell'AGO alla pensione di reversibilità, a condizione che lo schema di adesione al Fondo preveda la restituzione del montante residuo o l'erogazione di una rendita ai superstiti e che tali soggetti siano gli effettivi beneficiari delle prestazioni.

Le forme pensionistiche complementari non possono in nessun caso richiedere direttamente al Fondo di garanzia il versamento dei contributi non pagati.

Come funziona

Il Fondo garantisce:

  • il contributo dovuto dal datore di lavoro;
  • il contributo del lavoratore trattenuto dal datore di lavoro ma non versato;
  • la quota di TFR destinata al Fondo pensione e trattenuta dal datore di lavoro senza essere versata. Questa quota, una volta destinata alla previdenza complementare, non può più essere richiesta al Fondo di garanzia per il TFR (art. 2, l. 29 maggio 1982, n. 297).

Al fine di offrire una tutela completa della posizione previdenziale complementare, il Fondo rivaluta i contributi utilizzando l'indice di rendimento del TFR.

Il Fondo indennizza solo i contributi destinati a forme di previdenza complementare per prestazioni di vecchiaia e ai superstiti.

Non sono invece coperti i contributi eventualmente dovuti per:

  • anzianità;
  • invalidità;
  • inabilità;
  • altre forme di assistenza integrativa.

Il Fondo non corrisponde gli interessi di mora eventualmente previsti dai regolamenti dei singoli fondi né altri oneri accessori.

Il Fondo di garanzia versa gli importi relativi ai contributi non versati:

  • alla forma pensionistica complementare interessata dall'omissione contributiva;
  • alla forma pensionistica complementare presso cui il lavoratore ha successivamente trasferito la propria posizione.

Gli importi non vengono quindi versati direttamente al lavoratore.

Ulteriori informazioni sono disponibili nella circolare INPS 22 febbraio 2008, n. 23 e nel messaggio INPS 11 maggio 2016, n. 2084.

Domanda

REQUISITI

Il Fondo di garanzia interviene con modalità diverse a seconda che il datore di lavoro sia soggetto o meno a procedure concorsuali.

Per ottenere l'intervento del Fondo sono richiesti:

  • i requisiti previsti per il Fondo di garanzia del TFR;
  • l'iscrizione, alla data di presentazione della domanda, a una forma pensionistica complementare prevista dal decreto legislativo 252/2005.

Il Fondo presso cui il lavoratore risulta iscritto al momento della domanda può essere diverso da quello in cui si è verificata l'omissione contributiva.

Il Fondo di garanzia interviene sia nel caso in cui il credito sia stato accertato in favore del lavoratore, sia nel caso in cui sia stato accertato in favore del Fondo di previdenza complementare.

QUANDO FARE DOMANDA

La domanda può essere presentata negli stessi termini previsti per il Fondo di garanzia del TFR.

Il diritto alla prestazione si prescrive in dieci anni (art. 2946 del codice civile).

COME FARE DOMANDA

La domanda deve essere presentata online tramite il servizio "Fondi di garanzia - Nuova domanda telematica", disponibile per:

  • cittadini;
  • patronati;
  • avvocati.

La domanda viene inviata direttamente alla sede territorialmente competente, individuata in base alla residenza del lavoratore.

La documentazione da allegare è la stessa prevista per la richiesta di intervento del Fondo di garanzia del TFR e dei crediti di lavoro.

In aggiunta, deve essere allegato il modulo SR98: dichiarazione del legale rappresentante del Fondo di previdenza complementare che attesta che il lavoratore non ha riscattato integralmente la posizione.

Qualora il responsabile della procedura concorsuale abbia rilasciato il modulo SR95 “Dichiarazione del responsabile della procedura concorsuale”, la dichiarazione può essere allegata alla domanda telematica.

Se la domanda è presentata da un legale, occorre allegare:

  • documento di identità del lavoratore;
  • delega alla presentazione della domanda (modulo SR187).