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Circolare numero 135 del 2-7-1986

Dettaglio

 

Servizio Personale  4532
 

 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
e, per conoscenza
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
 

Oggetto: Modifica degli artt. 10, 11 e 12 del Regolamento organico del personale.

        Con deliberazione n. 41 del 14 marzo 1986, il Consiglio di
amministrazione ha deliberato di conformarsi ai rilievi formulati
dai Ministeri vigilanti in ordine alla deliberazione consiliare n.
106 del 14 giugno 1985 ad oggetto "Modifica degli articoli 10, 11 e
12 del Regolamento organico del personale".
         Il nuovo testo degli articoli sopraindicati e' riportato
in allegato (all. 1) alla presente circolare e sostituisce, con
effetto immediato, quello di cui al Regolamento entrato in vigore
il 15 settembre 1978 a seguito della deliberazione consiliare n.
126 in pari data.
         Le modifiche apportate al testo dei richiamati articoli
sono finalizzate a rendere piu' spedite le operazioni di immissione
e conferma in servizio di nuovi dipendenti a seguito della
conclusione delle procedure concorsuali e a realizzare un
decentramento di alcuni adempimenti in materia ai Dirigenti le Sedi
regionali, nell'ambito dell'indirizzo fornito dal Consiglio di
amministrazione con deliberazione n. 58 del 2 marzo 1984.
         Per la parte che piu' direttamente interessa le unita'
funzionali, si forniscono le seguenti precisazioni in ordine alle
modifiche apportate al testo regolamentare.
I - Immissione in servizio dei vincitori di concorsi pubblici
         L'ultimo comma dell'art. 11 attribuisce ai Dirigenti delle
Sedi regionali competenti per territorio il compito di assegnare i
dipendenti di nuova assunzione alle unita' funzionali della
Regione.
         Al riguardo si precisa che nel caso di concorsi su base
nazionale la Direzione generale determinera' gli ambiti provinciali
di destinazione dei vincitori assegnati alla regione allo scopo di
poter tener conto comparativamente delle preferenze manifestate su'
scala nazionale da tutti i vincitori.
         Per lo svolgimento degli anzidetti compiti, in raccordo
con le competenze della Direzione generale, si forniscono le
seguenti direttive.
         1. Dopo l'adozione da parte del Comitato esecutivo del
provvedimento di approvazione della graduatoria e di dichiarazione
dei vincitori di un concorso pubblico la Direzione generale
notifichera' ai vincitori del concorso la nomina in prova con la
relativa decorrenza, precisando che la nomina stessa e' disposta
con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti
per l'ammissione all'impiego e preannunciando che perverra' loro da
parte della competente Sede regionale comunicazione in ordine alla
sede di assegnazione.
         Inoltre la Direzione generale comunichera' ai dirigenti
delle Sedi regionali:
a) il numero dei posti relativi alla qualifica cui il concorso si
   riferisce vacanti presso le varie unita' funzionali nell'ambito
   regionale o provinciale;
b) l'elenco nominativo dei vincitori destinati alle unita'
   anzidette, con indicazione delle province di assegnazione se si
   tratta di concorsi su' base nazionale o provinciale;
c) le eventuali preferenze manifestate dagli interessati in ordine
   alla unita' funzionale di assegnazione;
d) i nominativi degli eventuali vincitori gia' dipendenti
   dell'Istituto (per i quali non si dovra' procedere ad
   accertamenti sanitari) specificando se ricorra nei loro
   confronti l'ipotesi di esonero dal periodo di prova previsto
   dall'ultimo comma dell'art. 12;
e)       la data in cui dovra' essere disposta l'immissione in servizio.
         2. In base agli anzidetti elementi i dirigenti delle Sedi
regionali predisporranno un piano di distribuzione dei vincitori
fra le varie unita' funzionali a copertura delle esistenti vacanze
di organico. Nel caso in cui non sia possibile pervenire ad una
copertura integrale di queste ultime terranno ovviamente conto,
nella distribuzione, delle situazioni comparate delle singole
unita'. Ove esigenze di carattere eccezionale richiedessero
assegnazioni presso una o piu' unita' in eccedenza rispetto alle
dotazioni organiche dovra' essere richiesta, con prospettazione
delle relative motivazioni, la preventiva autorizzazione della
Direzione generale.
         Nelle assegnazioni si terra' possibilmente conto delle
preferenze espresse dai vincitori, comunicate dalla Direzione
generale, secondo un ordine di priorita' stabilito dall'ordine di
graduatoria, valutando le particolari situazioni dei vincitori gia'
dipendenti dell'Istituto e di coloro che gia' risiedono nelle
localita' comprese nel piano di distribuzione.
         3. I dirigenti delle Sedi regionali invieranno ai
vincitori del concorso da immettere in servizio una comunicazione
conforme allo schema allegato 2 con l'indicazione della unita' di
assegnazione e della data in cui dovranno presentarsi alla unita'
stessa, con l'avvertenza che l'immissione in servizio e' disposta,
come la nomina in prova, con riserva di accertamento del possesso
dei requisiti prescritti. Valuteranno, altresi', sulla base delle
motivazioni addotte, le eventuali richieste di proroga alla data
stabilita per l'immissione in servizio, assumendo le relative
determinazioni da portare a conoscenza degli interessati mediante
raccomandata con avviso di ricevimento. Salvi casi del tutto
eccezionali o collegati a cause impeditive previste dalla legge
(come il servizio militare di leva o la ricorrenza delle condizioni
previste dalla normativa in materia di gravidanza e puerperio) le
proroghe non dovranno superare un massimo di novanta giorni. Tutte
le comunicazioni dovranno essere inviate, per conoscenza, a questa
Direzione generale, Servizio Personale, Reparto VII, ed alla unita'
funzionale di assegnazione.
         4. I dirigenti le unita' funzionali di assegnazione
dovranno dare tempestiva notizia alla stessa Direzione generale,
Servizio Personale, Reparto VII, ed ai dirigenti delle Sedi
regionali, dell'avvenuta immissione in servizio degli interessati
ovvero della loro mancata presentazione nei termini prestabiliti.
II - Periodo di prova
         Lo svolgimento del periodo di prova resta disciplinato
dalle disposizioni in vigore per quanto attiene alla durata dello
stesso (6 mesi), ai periodi computabili per il suo compimento e
l'eventuale proroga del periodo medesimo, affidata peraltro alla
competenza del Direttore generale.
         Si precisa, inoltre, che a norma dell'art. 12, secondo
comma, del nuovo testo regolamentare, la relazione scritta
sull'attivita' prestata dal dipendente in prova  - che dovra'
ovviamente  contenere gli elementi essenziali di valutazione in
base ai quali e' formulata la proposta conclusiva - sara' redatta
dal dirigente l'unita' funzionale cui il dipendente medesimo e'
stato assegnato ed inoltrata alla Direzione generale, Servizio
Personale, Reparto VII. Per l'acquisizione dei necessari elementi
di giudizio potra' essere ovviamente sentito il dirigente dal quale
l'interessato direttamente dipende.
         Si richiamano al riguardo le istruzioni contenute nella
circolare n. 10066 P./244 del 26 novembre 1982 (1) con particolare
riferimento alla tempestivita' dell'inoltro della relazione.
                                     IL DIRETTORE GENERALE
                                            FASSARI
(1) V. "Atti ufficiali" 1982, pag. 3381
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TESTO COORDINATO DELLE DELIBERE CONSILIARE N. 106 DEL 14 GIUGNO
1985 E N. 41 DEL 14 MARZO 1986 RELATIVE ALLA NUOVA STESURA DEGLI
ARTT. 10, 11 E 12 DEL REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE
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                              Art. 10
            (Formazione e utilizzazione della graduatoria)
.
         Espletate le prove del concorso, la Commissione
esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del
punteggio conseguito da ciascun candidato.
         In materia di riserve di posti e di preferenze a parita'
di merito si applicano le norme di legge vigenti
nell'Amministrazione dello Stato, nonche' l'art. 64 del presente
Regolamento.
         Il Comitato esecutivo, riconosciuta la regolarita' del
procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del
concorso.
         La nomina in prova e' disposta dal Direttore generale.
         Nel caso di rinuncia o di decadenza di candidati
vincitori, il Direttore generale puo' procedere ad altrettante
nomine secondo l'ordine di graduatoria, ferma restando la riserva
di cui al successivo art. 64, secondo comma.
         Nel termine di due anni dalla data di approvazione della
graduatoria, il Comitato esecutivo, su proposta del Direttore
generale, puo' procedere all'assunzione di candidati idonei per la
copertura di posti che si siano resi vacanti successivamente a
detta approvazione con le stesse modalita' di cui al comma
precedente.
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                              Art. 11
                         (Nomina in ruolo)
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         La nomina in prova e' subordinata al favorevole esito
degli accertamenti espletati a cura degli uffici circa il possesso
dei requisiti per l'ammissione all'impiego.
         L'immissione in servizio e' disposta secondo l'ordine di
graduatoria, con riserva di procedere agli accertamenti di cui al
comma precedente. In caso di esito sfavorevole di questi ultimi, la
nomina e' annullata dal Direttore generale.
         Il candidato nominato in prova, se non assume servizio
entro il termine stabilito, decade dalla nomina stessa, salvo che
il motivo del ritardo venga ritenuto giustificato.
         La nomina in prova del dipendente che per motivo ritenuto
giustificato assume servizio con ritardo sul termine prefissato
decorre, agli effetti economici, dal giorno di inizio delle
prestazioni.
         La nomina in ruolo viene conferita con provvedimento del
Direttore generale, dopo il superamento del periodo di prova di cui
al successivo art. 12.
         Per il dipendente nominato in ruolo il servizio di prova
e' computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.
         I provvedimenti di cui al presente articolo, salvo quanto
diversamente stabilito, sono assunti dal dirigente della Sede
regionale competente per territorio, anche per quanto concerne la
ripartizione dei posti a livello regionale.
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                              Art. 12
                         (Periodo di prova)
.
         Il periodo di prova ha la durata di 6 mesi.
         Sull'attivita' prestata dal dipendente in prova riferisce
per iscritto il dirigente dell'unita' funzionale cui il dipendente
stesso e' stato assegnato.
         Qualora entro tre mesi dalla scadenza del periodo di prova
non sia intervenuto un giudizio sfavorevole, la prova si intende
conclusa favorevolmente.
         In caso di giudizio sfavorevole, il Direttore generale
puo' prorogare il periodo di prova per un massimo di sei mesi. La
risoluzione del rapporto di lavoro per mancato superamento del
periodo di prova e' disposta dal Direttore generale, sentita la
Commissione del personale. Avverso tale provvedimento, il
dipendente puo' proporre ricorso al Presidente.
         I periodi di assenza dal servizio a qualsiasi titolo non
sono utili ai fini del computo del periodo di prova.
         In caso di risoluzione del rapporto spetta all'interessato
l'indennita' di anzianita' determinata nella misura stabilita
dall'art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70.
         E' esonerato dal periodo di prova il vincitore del
concorso dipendente di ruolo che provenga da qualifica
immediatamente inferiore purche' nella qualifica di provenienza
abbia superato detto periodo. In tal caso il dipendente e' tenuto a
frequentare i corsi di formazione professionale eventualmente
indetti dall'Istituto.
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                                                       ALLEGATO 2
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OGGETTO: Concorso pubblico a
         Assegnazione: Sede                    di
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                                   Al Sig.
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Raccomandata A.R.
                                   e, per conoscenza
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                                   Al Dirigente la Sede
                                                        di
.
                                   Alla Direzione generale
                                   Servizio Personale - Rep. VII
                                   Via Ciro il Grande, 21
                                               00100 ROMA-EUR
.
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         Si comunica che in esito ai risultati del concorso sopra
indicato la S.V. e' stata destinata alla Sede in oggetto alla quale
dovra' presentarsi il giorno       per essere sottoposta agli
accertamenti sanitari preliminari all'idoneita' fisica all'impiego
ed essere quindi immessa in servizio a decorrere dal giorno
successivo (o dal primo giorno non festivo) - dal quale decorrera'
il relativo trattamento economico - sempreche' gli anzidetti
accertamenti sortiscano esito positivo. Nel caso in cui la S.V.
dovesse risultare inidonea fisicamente all'impiego spettera' il
solo rimborso delle spese di viaggio, di andata e ritorno, fra il
luogo di residenza e la sede di assegnazione.
         Come gia' fatto presente con la precedente comunicazione
della Direzione generale la nomina, in prova, nell'impiego e'
comunque disposta con riserva di accertamento del possesso di tutti
gli altri requisiti sulla base della relativa documentazione. In
pendenza di tale accertamento l'immissione in servizio e' disposta
con la stessa riserva ed e' subordinata al rilascio da parte della
S.V. alla Sede di destinazione, di una formale dichiarazione circa
l'effettivo possesso dei requisiti medesimi.
         Il periodo di prova ha la durata di sei mesi.
         A norma dell'art. 16 del Regolamento organico del
personale la S.V. dovra' fissare la propria residenza nel luogo
dove presta servizio.
         Alla S.V. compete il rimborso delle spese di viaggo dal
Comune di residenza alla sede di destinazione: a tal fine e'
peraltro necessario che la S.V. medesima acquisisca
di viaggio esibendo la presente comunicazione.
         Si fa infine presente che in caso di mancata presentazione
alla Sede di destinazione nel giorno indicato la S.V. sara'
considerata rinunciataria all'impiego.
         Si invita la S.V. a voler restituire, a stretto giro di
posta, a questa Sede regionale un esemplare della presente lettera,
datato e firmato per accettazione ovvero per rinuncia.
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                                 IL DIRIGENTE REGIONALE