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Dettaglio
Servizio Personale 4532
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI e, per conoscenza AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Oggetto: Modifica degli artt. 10, 11 e 12 del Regolamento organico
del personale.
Con deliberazione n. 41 del 14 marzo 1986, il Consiglio di amministrazione ha deliberato di conformarsi ai rilievi formulati dai Ministeri vigilanti in ordine alla deliberazione consiliare n. 106 del 14 giugno 1985 ad oggetto "Modifica degli articoli 10, 11 e 12 del Regolamento organico del personale". Il nuovo testo degli articoli sopraindicati e' riportato in allegato (all. 1) alla presente circolare e sostituisce, con effetto immediato, quello di cui al Regolamento entrato in vigore il 15 settembre 1978 a seguito della deliberazione consiliare n. 126 in pari data. Le modifiche apportate al testo dei richiamati articoli sono finalizzate a rendere piu' spedite le operazioni di immissione e conferma in servizio di nuovi dipendenti a seguito della conclusione delle procedure concorsuali e a realizzare un decentramento di alcuni adempimenti in materia ai Dirigenti le Sedi regionali, nell'ambito dell'indirizzo fornito dal Consiglio di amministrazione con deliberazione n. 58 del 2 marzo 1984. Per la parte che piu' direttamente interessa le unita' funzionali, si forniscono le seguenti precisazioni in ordine alle modifiche apportate al testo regolamentare. I - Immissione in servizio dei vincitori di concorsi pubblici L'ultimo comma dell'art. 11 attribuisce ai Dirigenti delle Sedi regionali competenti per territorio il compito di assegnare i dipendenti di nuova assunzione alle unita' funzionali della Regione. Al riguardo si precisa che nel caso di concorsi su base nazionale la Direzione generale determinera' gli ambiti provinciali di destinazione dei vincitori assegnati alla regione allo scopo di poter tener conto comparativamente delle preferenze manifestate su' scala nazionale da tutti i vincitori. Per lo svolgimento degli anzidetti compiti, in raccordo con le competenze della Direzione generale, si forniscono le seguenti direttive. 1. Dopo l'adozione da parte del Comitato esecutivo del provvedimento di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori di un concorso pubblico la Direzione generale notifichera' ai vincitori del concorso la nomina in prova con la relativa decorrenza, precisando che la nomina stessa e' disposta con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego e preannunciando che perverra' loro da parte della competente Sede regionale comunicazione in ordine alla sede di assegnazione. Inoltre la Direzione generale comunichera' ai dirigenti delle Sedi regionali: a) il numero dei posti relativi alla qualifica cui il concorso si riferisce vacanti presso le varie unita' funzionali nell'ambito regionale o provinciale; b) l'elenco nominativo dei vincitori destinati alle unita' anzidette, con indicazione delle province di assegnazione se si tratta di concorsi su' base nazionale o provinciale; c) le eventuali preferenze manifestate dagli interessati in ordine alla unita' funzionale di assegnazione; d) i nominativi degli eventuali vincitori gia' dipendenti dell'Istituto (per i quali non si dovra' procedere ad accertamenti sanitari) specificando se ricorra nei loro confronti l'ipotesi di esonero dal periodo di prova previsto dall'ultimo comma dell'art. 12; e) la data in cui dovra' essere disposta l'immissione in servizio. 2. In base agli anzidetti elementi i dirigenti delle Sedi regionali predisporranno un piano di distribuzione dei vincitori fra le varie unita' funzionali a copertura delle esistenti vacanze di organico. Nel caso in cui non sia possibile pervenire ad una copertura integrale di queste ultime terranno ovviamente conto, nella distribuzione, delle situazioni comparate delle singole unita'. Ove esigenze di carattere eccezionale richiedessero assegnazioni presso una o piu' unita' in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche dovra' essere richiesta, con prospettazione delle relative motivazioni, la preventiva autorizzazione della Direzione generale. Nelle assegnazioni si terra' possibilmente conto delle preferenze espresse dai vincitori, comunicate dalla Direzione generale, secondo un ordine di priorita' stabilito dall'ordine di graduatoria, valutando le particolari situazioni dei vincitori gia' dipendenti dell'Istituto e di coloro che gia' risiedono nelle localita' comprese nel piano di distribuzione. 3. I dirigenti delle Sedi regionali invieranno ai vincitori del concorso da immettere in servizio una comunicazione conforme allo schema allegato 2 con l'indicazione della unita' di assegnazione e della data in cui dovranno presentarsi alla unita' stessa, con l'avvertenza che l'immissione in servizio e' disposta, come la nomina in prova, con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti. Valuteranno, altresi', sulla base delle motivazioni addotte, le eventuali richieste di proroga alla data stabilita per l'immissione in servizio, assumendo le relative determinazioni da portare a conoscenza degli interessati mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Salvi casi del tutto eccezionali o collegati a cause impeditive previste dalla legge (come il servizio militare di leva o la ricorrenza delle condizioni previste dalla normativa in materia di gravidanza e puerperio) le proroghe non dovranno superare un massimo di novanta giorni. Tutte le comunicazioni dovranno essere inviate, per conoscenza, a questa Direzione generale, Servizio Personale, Reparto VII, ed alla unita' funzionale di assegnazione. 4. I dirigenti le unita' funzionali di assegnazione dovranno dare tempestiva notizia alla stessa Direzione generale, Servizio Personale, Reparto VII, ed ai dirigenti delle Sedi regionali, dell'avvenuta immissione in servizio degli interessati ovvero della loro mancata presentazione nei termini prestabiliti. II - Periodo di prova Lo svolgimento del periodo di prova resta disciplinato dalle disposizioni in vigore per quanto attiene alla durata dello stesso (6 mesi), ai periodi computabili per il suo compimento e l'eventuale proroga del periodo medesimo, affidata peraltro alla competenza del Direttore generale. Si precisa, inoltre, che a norma dell'art. 12, secondo comma, del nuovo testo regolamentare, la relazione scritta sull'attivita' prestata dal dipendente in prova - che dovra' ovviamente contenere gli elementi essenziali di valutazione in base ai quali e' formulata la proposta conclusiva - sara' redatta dal dirigente l'unita' funzionale cui il dipendente medesimo e' stato assegnato ed inoltrata alla Direzione generale, Servizio Personale, Reparto VII. Per l'acquisizione dei necessari elementi di giudizio potra' essere ovviamente sentito il dirigente dal quale l'interessato direttamente dipende. Si richiamano al riguardo le istruzioni contenute nella circolare n. 10066 P./244 del 26 novembre 1982 (1) con particolare riferimento alla tempestivita' dell'inoltro della relazione. IL DIRETTORE GENERALE FASSARI (1) V. "Atti ufficiali" 1982, pag. 3381 . . ALLEGATO 1 . . TESTO COORDINATO DELLE DELIBERE CONSILIARE N. 106 DEL 14 GIUGNO 1985 E N. 41 DEL 14 MARZO 1986 RELATIVE ALLA NUOVA STESURA DEGLI ARTT. 10, 11 E 12 DEL REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE . . Art. 10 (Formazione e utilizzazione della graduatoria) . Espletate le prove del concorso, la Commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato. In materia di riserve di posti e di preferenze a parita' di merito si applicano le norme di legge vigenti nell'Amministrazione dello Stato, nonche' l'art. 64 del presente Regolamento. Il Comitato esecutivo, riconosciuta la regolarita' del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso. La nomina in prova e' disposta dal Direttore generale. Nel caso di rinuncia o di decadenza di candidati vincitori, il Direttore generale puo' procedere ad altrettante nomine secondo l'ordine di graduatoria, ferma restando la riserva di cui al successivo art. 64, secondo comma. Nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, il Comitato esecutivo, su proposta del Direttore generale, puo' procedere all'assunzione di candidati idonei per la copertura di posti che si siano resi vacanti successivamente a detta approvazione con le stesse modalita' di cui al comma precedente. . Art. 11 (Nomina in ruolo) . La nomina in prova e' subordinata al favorevole esito degli accertamenti espletati a cura degli uffici circa il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego. L'immissione in servizio e' disposta secondo l'ordine di graduatoria, con riserva di procedere agli accertamenti di cui al comma precedente. In caso di esito sfavorevole di questi ultimi, la nomina e' annullata dal Direttore generale. Il candidato nominato in prova, se non assume servizio entro il termine stabilito, decade dalla nomina stessa, salvo che il motivo del ritardo venga ritenuto giustificato. La nomina in prova del dipendente che per motivo ritenuto giustificato assume servizio con ritardo sul termine prefissato decorre, agli effetti economici, dal giorno di inizio delle prestazioni. La nomina in ruolo viene conferita con provvedimento del Direttore generale, dopo il superamento del periodo di prova di cui al successivo art. 12. Per il dipendente nominato in ruolo il servizio di prova e' computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti. I provvedimenti di cui al presente articolo, salvo quanto diversamente stabilito, sono assunti dal dirigente della Sede regionale competente per territorio, anche per quanto concerne la ripartizione dei posti a livello regionale. . Art. 12 (Periodo di prova) . Il periodo di prova ha la durata di 6 mesi. Sull'attivita' prestata dal dipendente in prova riferisce per iscritto il dirigente dell'unita' funzionale cui il dipendente stesso e' stato assegnato. Qualora entro tre mesi dalla scadenza del periodo di prova non sia intervenuto un giudizio sfavorevole, la prova si intende conclusa favorevolmente. In caso di giudizio sfavorevole, il Direttore generale puo' prorogare il periodo di prova per un massimo di sei mesi. La risoluzione del rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova e' disposta dal Direttore generale, sentita la Commissione del personale. Avverso tale provvedimento, il dipendente puo' proporre ricorso al Presidente. I periodi di assenza dal servizio a qualsiasi titolo non sono utili ai fini del computo del periodo di prova. In caso di risoluzione del rapporto spetta all'interessato l'indennita' di anzianita' determinata nella misura stabilita dall'art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70. E' esonerato dal periodo di prova il vincitore del concorso dipendente di ruolo che provenga da qualifica immediatamente inferiore purche' nella qualifica di provenienza abbia superato detto periodo. In tal caso il dipendente e' tenuto a frequentare i corsi di formazione professionale eventualmente indetti dall'Istituto. . ALLEGATO 2 . . OGGETTO: Concorso pubblico a Assegnazione: Sede di . . Al Sig. . Raccomandata A.R. e, per conoscenza . Al Dirigente la Sede di . Alla Direzione generale Servizio Personale - Rep. VII Via Ciro il Grande, 21 00100 ROMA-EUR . . Si comunica che in esito ai risultati del concorso sopra indicato la S.V. e' stata destinata alla Sede in oggetto alla quale dovra' presentarsi il giorno per essere sottoposta agli accertamenti sanitari preliminari all'idoneita' fisica all'impiego ed essere quindi immessa in servizio a decorrere dal giorno successivo (o dal primo giorno non festivo) - dal quale decorrera' il relativo trattamento economico - sempreche' gli anzidetti accertamenti sortiscano esito positivo. Nel caso in cui la S.V. dovesse risultare inidonea fisicamente all'impiego spettera' il solo rimborso delle spese di viaggio, di andata e ritorno, fra il luogo di residenza e la sede di assegnazione. Come gia' fatto presente con la precedente comunicazione della Direzione generale la nomina, in prova, nell'impiego e' comunque disposta con riserva di accertamento del possesso di tutti gli altri requisiti sulla base della relativa documentazione. In pendenza di tale accertamento l'immissione in servizio e' disposta con la stessa riserva ed e' subordinata al rilascio da parte della S.V. alla Sede di destinazione, di una formale dichiarazione circa l'effettivo possesso dei requisiti medesimi. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. A norma dell'art. 16 del Regolamento organico del personale la S.V. dovra' fissare la propria residenza nel luogo dove presta servizio. Alla S.V. compete il rimborso delle spese di viaggo dal Comune di residenza alla sede di destinazione: a tal fine e' peraltro necessario che la S.V. medesima acquisisca di viaggio esibendo la presente comunicazione. Si fa infine presente che in caso di mancata presentazione alla Sede di destinazione nel giorno indicato la S.V. sara' considerata rinunciataria all'impiego. Si invita la S.V. a voler restituire, a stretto giro di posta, a questa Sede regionale un esemplare della presente lettera, datato e firmato per accettazione ovvero per rinuncia. . . IL DIRIGENTE REGIONALE