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Circolare numero 283 del 17-12-1991

Dettaglio

 

DIREZIONE CENTRALE
PER LE PENSIONI
 

 Ai DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Ai COORDINATORI GENERALI CENTRALI
   E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
Ai PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
Ai DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
         e, per conoscenza,
Ai CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
Ai PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
Ai PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
 

Pensioni dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi e pensioni sociali. Perequazione automatica per l'anno 1992. Conguagli derivanti dall'accertamento in via definitiva degli aumenti per perequazione relativi all'anno 1991.

                              PREMESSA
La Gazzetta Ufficiale n. 286 del 6 dicembre 1991 ha pubblicato il   de-
creto  ministeriale 26 novembre 1991, con il quale sono state accertate
le percentuali di variazione degli indici del costo della vita da   va-
lere   per le perequazioni semestrali delle pensioni per  l'anno  1991,
gia'  effettuate sulla base degli indici previsionali determinati   con
decreto   ministeriale 28 novembre 1990. Con il predetto decreto  mini-
steriale  sono  state inoltre  determinate  la misura  percentuale   di
aumento   per  dinamica salariale dovuta alle pensioni dal  1   gennaio
1992, nonche' le percentuali di variazione degli indici del costo  del-
la   vita da applicare in via previsionale per gli  aumenti  semestrali
dell'anno 1992.
Sulla base delle percentuali di variazione dell'indice del  costo  del-
la  vita accertate in via definitiva per l'anno 1991 e delle percentua-
li determinate in via previsionale per l'anno 1992, vengono  ricalcola-
ti   gli aumenti per perequazione gia' corrisposti nell'anno  1991  con
l'applicazione  degli  indici previsionali e vengono  determinati   gli
aumenti spettanti per l'anno 1992.
Si  e' inoltre provveduto al calcolo del limite massimo di retribuzione
pensionabile  per la liquidazione delle pensioni con decorrenza   1992,
nonche'   alla determinazione, in via definitiva per l'anno 1991  e  in
via previsionale per l'anno 1992, dei limiti di reddito per la  conces-
sione   delle prestazioni subordinate all'esistenza di particolari  si-
tuazioni reddituali.
                             PARTE PRIMA
            PENSIONI DEI LAVORATORI DIPENDENTI ED AUTONOMI
1 - CONGUAGLI DI PEREQUAZIONE AUTOMATICA PER L'ANNO 1991
Le percentuali di variazione degli indici del costo della vita accerta-
te per gli aumenti semestrali delle pensioni per l'anno 1991  risultano
del 4,3 dal 1  maggio e del 3,5 dal 1  novembre.
I   conguagli derivanti per l'anno 1991 dagli scostamenti tra i  valori
previsionali e quelli definitivi vengono corrisposti sulla prima   rata
di pensione dell'anno 1992.
Si   indicano di seguito gli aumenti semestrali per perequazione  spet-
tanti  in via definitiva per l'anno 1991, a modifica di quelli   previ-
sionali comunicati con circolare n. 256 del 6 dicembre 1990.
1.1 - PENSIONI AL TRATTAMENTO MINIMO
A seguito dell'applicazione delle percentuali di aumento accertate   in
via  definitiva, i trattamenti minimi dovuti per l'anno 1991 alla gene-
ralita' dei pensionati risultano determinati nei seguenti importi  men-
sili:
- dal 1  maggio 1991:   lire 541.900;
- dal 1  novembre 1991: lire 560.850.
Si   ricorda che con effetto dal 1  gennaio 1990, in applicazione  del-
l'art. 1 del D.P.C.M. 16 dicembre 1989, anche le pensioni a carico  del
F.P.L.D.  con decorrenza compresa tra il 1  gennaio 1984 e il 31 maggio
1985, aventi titolo alla maggiorazione ex art. 14-quater, commi   terzo
e  quarto, della legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono state  riliquidate
con  assorbimento della maggiorazione stessa nell'importo   complessivo
risultante  dalla riliquidazione. A far tempo dal 1  gennaio 1990  per-
tanto  non vi sono, in via generale, pensioni integrate  totalmente   o
parzialmente   al minimo, o con trattamento minimo cristallizzato,  cui
sia dovuta la maggiorazione in parola, tranne alcune residue  situazio-
ni  connesse con l'applicazione dell'art. 3 della legge 15 aprile 1985,
n. 140.
La  maggiorazione ex art. 14-quater, terzo  comma, della citata   legge
n.   33/1980, tuttora dovuta ai predetti pensionati, assoggettata  agli
aumenti per perequazione, e' pari a lire 34.900 mensili dal 1    maggio
e  a lire 36.100 mensili dal 1  novembre 1991. I trattamenti minimi  di
pensione aumentati della maggiorazione in parola alle predette   decor-
renze  risultano pari, rispettivamente, a lire 576.800 e a lire 596.950
mensili.
1.2 - PENSIONI DI IMPORTO INFERIORE AL MINIMO E PENSIONI SUPPLEMENTARI
Le  pensioni di importo inferiore al minimo e le pensioni supplementari
vengono perequate con le percentuali di aumento del 4,3 dal 1    maggio
e del 3,5 dal 1  novembre 1991.
Sulle  pensioni supplementari il cui importo risulti superiore al  dop-
pio  del trattamento minimo gli aumenti percentuali vengono   applicati
nella misura differenziata di cui al successivo punto 1.4.
1.3 - PENSIONI CRISTALLIZZATE AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 7, DELLA
      LEGGE N. 638/1983.
Per  le pensioni cristallizzate le percentuali di aumento del 4,3 e del
3,5 sono applicate all'importo della pensione a calcolo,  rideterminata
a norma del comma 6 dell'articolo 6 della legge n. 638/1983.
Qualora   l'importo della pensione a calcolo, a seguito delle  suddette
perequazioni, risulti, alle singole decorrenze, inferiore a quello  del
trattamento cristallizzato, rimane in pagamento quest'ultimo importo.
1.4 - PENSIONI DI IMPORTO SUPERIORE AL TRATTAMENTO MINIMO.
Per le pensioni di importo superiore al minimo gli aumenti  percentuali
semestrali  vengono calcolati nelle misure differenziate stabilite  dal
comma 4 dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per fasce  di
importo  correlate alla misura del trattamento minimo vigente alla fine
del mese precedente quello di decorrenza delle perequazioni.
Si indicano di seguito le percentuali di aumento per fasce di   importo
alle singole scadenze:
- dal 1  maggio 1991:   4,3   fino a                 lire 1.039.100
                        3,87  sulle ulteriori        lire   519.550
                        3,225 sulla parte eccedente  lire 1.558.650
- dal 1  novembre 1991: 3,5   fino a                 lire 1.083.800
                        3,15  sulle ulteriori        lire   541.900
                        2,625 sulla parte eccedente  lire 1.625.700
1.5 - LIMITI DI REDDITO PER LA MAGGIORAZIONE SOCIALE DELLE PENSIONI
      EX ART. 1 DELLA LEGGE N. 544/1988.
A  seguito dell'applicazione degli indici di perequazione accertati  in
via  definitiva, i limiti di reddito per l'anno 1991,  comunicati   con
circolare n. 256 del 9 dicembre 1990, sono modificati come segue.
1.5.1 - MAGGIORAZIONE SOCIALE DI LIRE 80.00000000000000000000000000000000000000
 MENSILI PER I PENSIONATI                  ULTRASESSANTACINQUENNI
                                   1.5.1.1 - PENSIONATO NON CONIUGATO
                                   Limite di reddito personale: lire 8.052.150
(somma dell'importo annuo                                       del trattamento
 minimo di lire 7.012.150
                             e dell'importo annuo della maggiorazione
                             sociale di lire 1.040.000)
1.5.1.2 - PENSIONATO CONIUGATO
Limite di reddito personale: lire 8.052.150
Limite di reddito cumulativo:lire 12.063.500 (somma del limite di red-
                             dito personale e dell'importo annuo della
                             pensione sociale di lire 4.011.350).
1.5.2 - MAGGIORAZIONE SOCIALE DI LIRE 30.000 MENSILI PER I PENSIONATI
        ULTRASESSANTENNI
1.5.2.1 - PENSIONATO NON CONIUGATO
Limite di reddito personale: lire 7.402.150 (somma dell'importo annuo
                             del trattamento minimo di lire 7.012.150
                             e dell'importo annuo della maggiorazione
                             sociale di lire 390.000).
1.5.2.2 - PENSIONATO CONIUGATO
Limite di reddito personale: lire 7.402.150
Limite di reddito cumulativo:lire 11.413.500 (somma del limite di red-
                             dito personale e dell'importo annuo della
                             pensione sociale di lire 4.011.350).
2 - PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI PER L'ANNO 1992
2.1 - AUMENTI PER DINAMICA SALARIALE DAL 1  GENNAIO 1992
La  misura percentuale di aumento per la perequazione automatica  delle
pensioni  relativa alla dinamica salariale dal 1  gennaio  1992,   agli
effetti   dell'art.  21, settimo comma, della legge 27  dicembre  1983,
n. 730, e' risultata pari a 0,4. Tale aumento, come stabilito con   de-
libera   del  Consiglio di Amministrazione n. 140 del 15  giugno  1984,
deve essere attribuito a tutte le pensioni, autonome e   supplementari,
a  carico del F.P.L.D. e delle Gestioni speciali dei lavoratori autono-
mi.
Il predetto aumento viene calcolato sull'importo di pensione in  essere
al   31 dicembre 1991, depurato delle quote in cifra fissa di  cui  al-
l'art.  10, terzo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160,   eventual-
mente   attribuite dal 1  gennaio 1976 al 30 aprile 1984 (art. 1  della
legge  26 febbraio 1982, n. 54) e con la  limitazione   dell'incremento
massimo   attribuibile per effetto dell'art. 1, commi sesto e  settimo,
della  legge 27 febbraio 1978, n. 41,  secondo  cui  l'incremento   per
dinamica  salariale non puo' essere superiore all'importo che si ottie-
ne  applicando la percentuale di aumento all'80 per cento  del   limite
massimo di retribuzione pensionabile.
Cio'   premesso,  si indicano di seguito gli aumenti  di  pensione  per
dinamica salariale dovuti dal 1  gennaio 1992.
2.1.1 - PENSIONI AL TRATTAMENTO MINIMO
Per  effetto dell'applicazione dell'aumento percentuale dello 0,4  sul-
l'importo in essere al 31 dicembre 1991  il trattamento  minimo dal  1
gennaio  1992 e' pari a L. 563.100 mensili. L'aumento percentuale dello
0,4 e' attribuito anche sulla pensione a calcolo.
La maggiorazione di cui all'art. 14-quater, terzo comma,  della   legge
n.  33/1980, ove spettante, dal 1  gennaio  1992 e' pari a lire  36.250
mensili; il trattamento minimo  delle pensioni a carico  del   F.P.L.D.
aumentato della maggiorazione in parola e' pari a L. 599.350 mensili.
Preliminarmente   alle  operazioni di perequazione, per i  titolari  di
piu' pensioni erogate dall'Istituto si e' proceduto in via   automatica
a   confrontare  il reddito registrato in archivio per l'anno  1991  ai
fini  dell'integrazione  al minimo con l'importo  dell'altra   pensione
erogata  al pensionato per lo stesso anno; nel caso in cui tale importo
sia  risultato piu' elevato dell'ammontare del reddito  memorizzato  in
archivio,   si e' provveduto a registrarlo  in luogo  di  quest'ultimo,
contraddistinguendolo con i codici '5' e '4'.
Le  pensioni al minimo erogate a beneficiari di altri trattamenti   per
le   quali, anche a seguito delle predette operazioni, non  risulta  in
archivio  alcun reddito ai fini dell'integrazione,  vengono   rinnovate
nell'importo  dell'anno 1991 e fleggate per la successiva ricostituzio-
ne d'ufficio.
Le  pensioni di reversibilita' al minimo  erogate a favore di piu'  su-
perstiti,   per le quali in archivio non sia presente alcun reddito  ai
fini dell'integrazione, per i periodi per i quali risulta in essere  un
solo   titolare vengono rinnovate nella misura del  trattamento  minimo
vigente alla data di cessazione della contitolarita'.
2.1.2 - PENSIONI CRISTALLIZZATE AI SENSI DELL'ART. 6, SETTIMO COMMA,
        DELLA LEGGE N. 638/1983
Per  le  pensioni cristallizzate la percentuale di aumento  dello   0,4
viene   applicata all'importo della pensione a calcolo,  determinato  a
norma del comma 6 dell'art. 6 della legge n. 638.
Nei casi in cui l'importo della pensione cosi' perequato risulti  infe-
riore   a quello del trattamento cristallizzato, si  continua a  corri-
spondere l'importo spettante al 31 dicembre 1991.
2.1.3 - PENSIONI DI IMPORTO SUPERIORE AL TRATTAMENTO MINIMO
2.1.3.1 - IMPORTO DI PENSIONE PEREQUABILE
L'aumento  percentuale dello 0,4 viene calcolato sull'importo di   pen-
sione   in  essere al 31 dicembre 1991, al netto delle quote  in  cifra
fissa  attribuite dal 1  gennaio 1976 al 30 aprile 1984, in   relazione
alla decorrenza della pensione.
Per  le pensioni ai superstiti, oltre alle quote in cifra fissa  attri-
buite  direttamente in relazione alla decorrenza  originaria,   vengono
scorporate   anche  le quote in cifra fissa attribuite in  aliquota  di
reversibilita' in quanto gia' concesse sulla pensione diretta del  dan-
te causa.
2.1.3.2 - IMPORTO MASSIMO DI INCREMENTO PER DINAMICA SALARIALE
          E LIMITE MASSIMO DI RETRIBUZIONE PENSIONABILE CON LA
          PERCENTUALE DI COMMISURAZIONE DELL'80 PER CENTO
L'incremento  massimo spettante alle pensioni per effetto   dell'appli-
cazione  dell'aumento percentuale dello 0,4 viene determinato applican-
do  l'art. 1, commi sesto e settimo, della legge n. 41/1978, il   quale
stabilisce  che tale aumento non puo' essere superiore a quello che  si
ottiene applicando lo stesso aumento percentuale all'80 per cento   del
limite massimo di retribuzione pensionabile.
Ai   sensi dell'art. 3, tredicesimo comma, della legge 29 maggio  1982,
n. 297, che prevede la perequazione del tetto pensionabile con la   di-
sciplina   della  perequazione automatica delle pensioni a  carico  del
F.P.L.D. superiori al trattamento minimo, la retribuzione massima  pen-
sionabile   per  l'anno 1992 viene determinata  applicando  all'importo
dell'anno precedente le percentuali di aumento accertate per la   pere-
quazione di tali pensioni.
Si   ricorda che, a seguito del disposto di cui all'articolo 21,  comma
6, della legge n. 67/1988, per retribuzione massima si intende   quella
pensionabile   con la percentuale massima di commisurazione del  2  per
cento per ogni anno di contribuzione (0,00153846 per ogni settimana).
Cio'  premesso, il limite massimo di retribuzione  annua   pensionabile
per   l'anno 1992 va determinato applicando all'importo dell'anno  1991
di lire 48.089.000 le percentuali relative agli aumenti semestrali  del
1    maggio (+4,3%) e del 1  novembre 1991 (+3,5%),  nonche'  l'aumento
percentuale dello 0,4 dovuto dal 1  gennaio 1992 a titolo di   dinamica
salariale.   La  retribuzione massima pensionabile per l'anno  1992  e'
pertanto  pari a lire 52.120.000. Conseguentemente, l'importo   mensile
massimo  di pensione perequabile e' pari a L. 3.207.383 e  l'incremento
massimo attribuibile e' di lire 12.830 mensili.
Ai fini della liquidazione delle pensioni aventi decorrenza   nell'anno
1992,  secondo le istruzioni di cui alla circolare n. 133 del 9  giugno
1988,  la retribuzione pensionabile eccedente il predetto  importo   di
lire  52.120.000 annue e' da computare per ogni anno di anzianita' con-
tributiva, secondo le seguenti aliquote stabilite per fasce di   impor-
to:
- 1,50 per cento sulla prima fascia di lire 17.199.600 annue, pari  a
  lire 330.762 settimanali;
- 1,25 per cento sulla ulteriore fascia di lire 17.199.600 annue, pari
  a lire 330.762 settimanali;
- 1 per cento  sulla fascia di retribuzione eccedente lire  86.519.200
  annue, pari a lire 1.663.831 settimanali.
2.1.4 - PENSIONI NON INTEGRATE AL MINIMO E PENSIONI SUPPLEMENTARI
Per  le pensioni non integrate al minimo e per le pensioni supplementa-
ri l'aumento percentuale dello 0,4 viene attribuito sull'importo  spet-
tante   al  31 dicembre 1991, al netto delle eventuali quote  in  cifra
fissa.
L'ipotesi, come e' noto, puo' riguardare pensioni dirette superiori  al
minimo  che, nel corso dell'erogazione, per effetto dell'art. 19  della
legge n. 843/1978, non abbiano potuto piu' beneficiare degli  incremen-
ti  in cifra fissa e siano, pertanto, divenute di importo inferiore  al
trattamento minimo, ovvero pensioni ai superstiti che abbiano  usufrui-
to  in  aliquota di reversibilita' delle quote in cifra  fissa  erogate
sulla pensione diretta del dante causa.
2.2 - AUMENTI SEMESTRALI DOVUTI DAL 1  MAGGIO E DAL 1  NOVEMBRE 1992
2.2.1 - PENSIONI AL TRATTAMENTO MINIMO
I  trattamenti minimi dovuti alla generalita' dei pensionati  risultano
determinati nei seguenti importi:
-  dal  1   maggio      1992:                            lire   577.750
- dal 1  novembre 1992:          lire 588.150
Gli   aumenti di perequazione sono attribuiti anche sull'importo  della
pensione a calcolo.
La   maggiorazione  ex  art.  14-quater,  terzo  comma,  della    legge
n.33/1980,   per le residue situazioni per le quali e' tuttora  dovuta,
e'  pari a lire 37.200 mensili dal 1* maggio e a lire  37.850   mensili
dal  1  novembre 1992. I trattamenti minimi, aumentati della  maggiora-
zione in parola, alle predette scadenze risultano pari,  rispettivamen-
te, a lire 614.950 mensili e a lire 626.000 mensili.
2.2.2 - PENSIONI DI IMPORTO INFERIORE AL MINIMO E PENSIONI
        SUPPLEMENTARI
Le  pensioni di importo inferiore al trattamento minimo e le   pensioni
supplementari  sono calcolate con l'attribuzione degli aumenti  percen-
tuali del 2,6 dal 1  maggio e dell'1,8 dal 1  novembre 1992.
Le  percentuali di aumento sono applicate sull'importo della   pensione
spettante  alla fine del mese precedente quello da cui hanno effetto le
singole perequazioni.
Sulle pensioni supplementari il cui importo risulti superiore al   dop-
pio   del trattamento minimo gli aumenti percentuali vengono  applicati
nella misura differenziata di cui al successivo punto 2.2.3.
2.2.3 - PENSIONI DI IMPORTO SUPERIORE AL TRATTAMENTO MINIMO
Le   pensioni  di importo superiore al trattamento  minimo  beneficiano
degli aumenti percentuali semestrali nelle misure differenziate  stabi-
lite   dal  comma 4 dell'art. 24 della legge n. 41/1986, per  fasce  di
importo correlate alla misura del trattamento minimo vigente alla  fine
del periodo precedente.
Le  pensioni di reversibilita' di importo superiore al minimo erogate a
favore di piu' superstiti, per i periodi per i quali risulta in  essere
un   solo titolare,  ove in archivio non sia presente alcun reddito  ai
fini dell'integrazione, vengono rinnovate nell'importo a calcolo,   an-
che se inferiore al minimo.
Si   indicano di seguito le percentuali di aumento spettanti per  fasce
di importo alle singole scadenze:
- dal 1  maggio   1992:   2,6  fino a                lire 1.126.200
                          2,34 sulle ulteriori       lire   563.100
                          1,95 sulla parte eccedente lire 1.689.300
- dal 1  novembre 1992:   1,8  fino a                lire 1.155.500
                          1,62 sulle ulteriori       lire   577.750
                          1,35 sulla parte eccedente lire 1.733.250
2.2.4 - PENSIONI CRISTALLIZZATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, COMMA 7,
        DELLA LEGGE N. 638/1983
Alle pensioni cristallizzate gli aumenti semestrali del 2,6 e  dell'1,8
per  cento sono applicati sull'importo della pensione a calcolo,  ride-
terminata a norma del comma 6 dell'art. 6 della legge n. 638/1983.
Qualora  l'importo della pensione a calcolo, a seguito delle   suddette
perequazioni,   risulti, alle singole scadenze, inferiore a quello  del
trattamento cristallizzato, rimane in pagamento quest'ultimo importo.
2.3 - LIMITI DI REDDITO PER LA MAGGIORAZIONE SOCIALE DELLE PENSIONI
      EX ART. 1 DELLA LEGGE N. 544/1988.
I  limiti di reddito valevoli per l'anno 1992 ai fini dell'attribuzione
della maggiorazione sociale sono calcolati sulla base degli importi  di
pensione   determinati con le percentuali di perequazione stabilite  in
via previsionale.
2.3.1 - MAGGIORAZIONE SOCIALE DI LIRE 80.000 MENSILI PER I PENSIONATI
        ULTRASESSANTACINQUENNI
2.3.1.1 - PENSIONATO NON CONIUGATO
Limite di reddito personale: lire 8.523.350 (somma dell'importo annuo
                             del trattamento minimo di lire 7.483.350
                             e dell'importo annuo della maggiorazione
                             sociale di lire 1.040.000)
2.3.1.2 - PENSIONATO CONIUGATO
Limite di reddito personale: lire 8.523.350
Limite di reddito cumulativo:lire 12.787.400 (somma del limite di red-
                             dito personale e dell'importo annuo della
                             pensione sociale di lire 4.264.050).
2.3.2 - MAGGIORAZIONE SOCIALE DI LIRE 30.000 MENSILI PER I PENSIONATI
        ULTRASESSANTENNI
2.3.2.1 - PENSIONATO NON CONIUGATO
Limite di reddito personale: lire 7.873.350 (somma dell'importo annuo
                             del trattamento minimo di lire 7.483.350
                             e dell'importo annuo della maggiorazione
                             sociale di lire 390.000).
2.3.2.2 - PENSIONATO CONIUGATO
Limite di reddito personale: lire 7.873.350
Limite di reddito cumulativo:lire 12.137.400 (somma del limite di red-
                             dito personale e dell'importo annuo della
                             pensione sociale di lire 4.264.050)
3 - MIGLIORAMENTI DELLE PENSIONI DEI LAVORATORI DIPENDENTI AI SENSI
    DELLA LEGGE 27 FEBBRAIO 1991, N. 59
Nel contesto delle operazioni di perequazione automatica, alle  pensio-
ni  dei lavoratori dipendenti di importo superiore al minimo alla  data
del  1  gennaio 1990, aventi decorrenza anteriore al 1   luglio   1982,
vengono   attribuiti anche i miglioramenti disposti dall'art. 1,  comma
9-bis, della legge n. 59/1991.
Come  e' noto, la disposizione in parola prevede che, con effetto   dal
1   gennaio 1992, ai predetti trattamenti pensionistici venga attribui-
to,  se piu' favorevole dell'aumento determinato sulla base delle   di-
sposizioni   di cui ai commi da 2 ad 8 dello stesso articolo 1, un  au-
mento mensile determinato come segue:
- pensioni  con decorrenza anteriore al 1  maggio 1968: 10  per  cento
  dell'importo  mensile del trattamento pensionistico in pagamento  al
  1  gennaio 1992, comprensivo dell'aumento per dinamica salariale do-
  vuto  dalla  stessa data, con un minimo complessivo di  lire  50.000
  mensili;
- pensioni con decorrenza compresa tra il 1  maggio 1968 ed il 30 giu-
  gno 1982: lire 2.500 per ogni anno di anzianita' contributiva  utile
  alla data di decorrenza della pensione, con un minimo complessivo di
  lire 50.000 mensili. Poiche' l'anzianita' contributiva e' rapportata
  a  settimane,  l'aumento viene determinato moltiplicando  il  numero
  delle settimane per 48,077 (2.500: 52).
Per  le pensioni contributive riliquidate in forma retributiva, la  mi-
sura  degli aumenti viene determinata con riferimento alla   decorrenza
della riliquidazione in forma retributiva.
Per  le pensioni ai superstiti, la determinazione dei predetti  aumenti
viene effettuata con riferimento alla decorrenza della pensione  diret-
ta  ed alla composizione del nucleo familiare alla data del 1   gennaio
1992.
Degli  aumenti previsti dal comma 9-bis dell'art. 1 beneficiano sia   i
pensionati   nei cui confronti l'applicazione dei commi da 2 a  8  del-
l'art. 1 non ha comportato alcun incremento di pensione, sia i  pensio-
nati   per i quali l'applicazione degli stessi commi  ha comportato  un
incremento di importo meno elevato.
Gli aumenti mensili risultanti dall'applicazione della disposizione  in
esame   sono  corrisposti  dal 1  gennaio 1992 in misura  pari  a  lire
20.000 mensili.
Per le pensioni che hanno titolo a percepire gli aumenti previsti   dal
comma   9-bis dell'art. 1 in sostituzione di  quelli,  complessivamente
meno favorevoli, calcolati in base ai commi da 2 a 8, tenuto conto  del
diverso   periodo di spettanza e della diversa misura di  frazionamento
degli aumenti in parola, puo' verificarsi che la quota di aumento   do-
vuta  dal 1  gennaio 1992 a norma del comma 9-bis risulti meno  elevata
dela quota di aumento gia' corrisposta al 31 dicembre 1991,   perequata
dello  0,4 per cento per dinamica salariale. In tale caso, viene mante-
enuto in pagamento dal 1  gennaio 1992 quest'ultimo importo; l'ecceden-
za  viene riassorbita in occasione della corresponsione  dell'ulteriore
quota  di aumento dovuta dal 1  gennaio 1993 ai sensi del comma   9-ter
dello stesso articolo 1.
Per  le pensioni con decorrenza anteriore al 1  luglio 1982 per le qua-
li  l'incremento  calcolato in base ai commi da 2 a 8 dell'art.  1   e'
risultato  piu' favorevole di quello determinato ai sensi del comma  9-
bis e per le pensioni con decorrenza compresa tra il 1  luglio 1982  ed
il   31 dicembre 1988, viene attribuito dal 1  gennaio 1992,  ai  sensi
del  comma 9 dello stesso articolo, l'ulteriore quota del 3 per   cento
dell'incremento complessivamente spettante.
Con  l'occasione i miglioramenti previsti dalla legge n. 59 sono  stati
attribuiti, con effetto dal 1  gennaio 1990, anche alle pensioni  even-
tualmente   non ricomprese, per qualsiasi motivo, nelle  operazioni  di
riliquidazione effettuate nell'anno 1991.
4 - CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Come   e' noto, a norma dell'art. 5, comma 13, della legge 29  dicembre
1990, n. 407, a decorrere dal 1  gennaio 1991 i trattamenti   pensioni-
stici   di importo annuo lordo superiore a 18 milioni sono soggetti  al
contributo al Servizio Sanitario Nazionale nelle stesse misure   previ-
ste  per i lavoratori dipendenti (0,90 per cento sulla quota di imponi-
bile fino a 40 milioni; 0,40 per cento sulla quota di imponibile  ecce-
dente i 40 milioni fino al limite di 100 milioni).
Il   contributo  sanitario dovuto per l'anno 1991 viene  trattenuto  in
unica  soluzione sulla prima rata di pensione dell'anno 1992,  con   la
quale,  come e' noto, vengono corrisposti i conguagli di pensione spet-
tanti  per lo stesso anno 1991; il contributo dovuto per  l'anno   1992
viene trattenuto sulle singole rate di pensione di tale anno.
Preliminarmente   alle operazioni di rinnovo, sono stati registrati  in
archivio, ai fini del calcolo del contributo sanitario, i codici   ope-
rativi  segnalati dalle Sedi secondo le istruzioni impartite con circo-
lare  n.  249  del 26 ottobre 1991.
In tale contesto si e' altresi' provveduto all'abbinamento dei  plurimi
trattamenti   erogati dall'Istituto ad uno stesso beneficiario.  Ovvia-
mente, l'abbinamento si e' reso possibile soltanto nei casi di  coinci-
denza   di  tutti i dati anagrafici degli interessati  (cognome,  nome,
data e luogo di nascita).
Per le pensioni abbinate il contributo sanitario viene calcolato   sul-
l'importo  complessivamente erogato e ripartito su ciascun  trattamento
in proporzione al relativo ammontare.
Le pensioni abbinate ai fini del calcolo delle ritenute IRPEF   vengono
in   ogni  caso assoggettate al contributo sanitario sul  cumulo  degli
emolumenti complessivamente erogati.
5 - RITENUTE IRPEF
Le  ritenute IRPEF per l'anno 1992 vengono determinate sulla base delle
aliquote per scaglioni di reddito di cui al Decreto del Presidente  del
Consiglio   dei  Ministri 30 settembre 1991, con  l'attribuzione  delle
detrazioni di imposta nella misura prevista dallo stesso decreto.
Per  le  pensioni assoggettate al contributo  sanitario,   l'imponibile
IRPEF  e' determinato al netto dell'importo del contributo medesimo. In
particolare, l'importo del contributo sanitario relativo all'anno  1991
viene   portato in detrazione dell'imponibile degli arretrati  relativi
ad anni precedenti il 1992.
Nel caso di titolari di due pensioni INPS assoggettate a ritenuta  alla
fonte  sul cumulo degli emolumenti complessivamente erogati, sul Model-
lo O bis M di ciascuna pensione viene stampata dalle procedure di  rin-
novo la seguente comunicazione:
               LA RITENUTA IRPEF E' CALCOLATA SULLA SOMMA
               DEGLI IMPORTI DI QUESTA PENSIONE E
               DELL'ALTRA PENSIONE INPS DI CUI LEI
               E' TITOLARE.
                            PARTE SECONDA
                           PENSIONI SOCIALI
1 - CONGUAGLI DI PEREQUAZIONE AUTOMATICA E LIMITI DI REDDITO
    PER L'ANNO 1991.
A  seguito dell'applicazione degli indici di  perequazione   automatica
accertati  in via definitiva, gli importi della pensione sociale e  dei
relativi limiti di reddito, comunicati con circolare n. 256 del 6   di-
cembre 1990, sono modificati come indicato di seguito.
I   conguagli derivanti per l'anno 1991 dagli scostamenti tra i  valori
previsionali e quelli definitivi vengono corrisposti sulla prima   rata
di pensione dell'anno 1992.
Dal 1  maggio 1991:
-  importo  mensile  della  pensione  sociale:      lire        310.000
- limite di reddito personale:                        lire    3.978.800
- limiti di reddito cumulativo dei coniugi: lire 12.766.050
                                            e
                                            lire 16.744.850
Dal 1  novembre 1991:
-  importo  mensile  della  pensione  sociale:      lire        320.850
-  limite  di  reddito  personale:                      lire  4.011.350
- limite di reddito cumulativo dei coniugi: lire 13.212.850
                                            e
                                            lire 17.224.200
2 - PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI SOCIALI E LIMITI DI REDDITO
    PER L'ANNO 1992.
Le  pensioni sociali vengono perequate per l'anno 1992 con le   percen-
tuali  di  vavariazione dell'indice del costo della vita del 2,6 dal 1
maggio e dell'1,8 dal 1  novembre.
Alle  pensioni sociali non si applica, come e' noto,  la   perequazione
per   dinamica salariale spettante alle pensioni dei lavoratori  dipen-
denti ed autonomi.
Per  aderire  alle richieste formulate dalla generalita'  delle   Sedi,
finalizzate   a  limitare il piu' possibile l'erogazione di  somme  non
spettanti il cui recupero e' problematico, le pensioni sociali in   pa-
gamento  in misura ridotta, che non siano state liquidate o ricostitui-
te nel corso dell'anno 1991, vengono rinnovate nell'importo   corrispo-
sto a novembre 1991.
2.1 - IMPORTI DELLA PENSIONE SOCIALE E DEI RELATIVI LIMITI DI REDDITO
      DAL 1  GENNAIO 1992.
Gli  importi della pensione sociale e dei relativi limiti  di   reddito
dal 1  gennaio 1992 sono i seguenti:
a) importo mensile della pensione sociale: lire 320.850;
b) limite di reddito personale: lire 4.171.050;
c) limite di reddito cumulativo dei coniugi: lire 13.265.700.
   Qualora  il  reddito complessivo dei coniugi sia superiore  a  lire
   13.265.700,  ma inferiore a lire 17.436.750, il  soggetto  che  non
   possegga redditi propri, ovvero possegga redditi propri di  importo
   annuo  inferiore a quello della pensione sociale, ha  diritto  alla
   pensione sociale ridotta di un importo pari alla differenza tra li-
   re  17.436.750  e l'ammontare del reddito  posseduto  dai  coniugi;
   peraltro,  ove l'importo del reddito personale sia  superiore  alla
   predetta differenza, la pensione sociale deve essere ridotta di  un
   importo pari al reddito personale.
2.2 - IMPORTI DELLA PENSIONE SOCIALE E DEI RELATIVI LIMITI DI REDDITO
      DAL 1  MAGGIO 1992
Gli  importi della pensione sociale e dei relativi limiti  di   reddito
dal 1  maggio 1992 sono i seguenti:
a) importo mensile della pensione sociale: lire 329.200;
b) limite di reddito personale: lire 4.246.200;
c) limite di reddito cumulativo dei coniugi: lire 13.610.600.
   Qualora  il  reddito complessivo dei coniugi sia superiore  a  lire
   13.610.600,  ma inferiore a lire 17.856.800, il  soggetto  che  non
   possegga redditi propri, ovvero possegga redditi propri di  importo
   annuo  inferiore a quello della pensione sociale, ha  diritto  alla
   pensione sociale ridotta di un importo pari alla differenza tra li-
   re  17.856.800  e l'ammontare del reddito  posseduto  dai  coniugi;
   peraltro,  ove l'importo del reddito personale sia  superiore  alla
   predetta differenza, la pensione sociale deve essere ridotta di  un
   importo pari al reddito personale.
2.3 - IMPORTI DELLA PENSIONE SOCIALE E DEI RELATIVI LIMITI DI REDDITO
      DAL 1  NOVEMBRE 1992
Gli  importi della pensione sociale e dei relativi limiti  di   reddito
dal 1  novembre 1992 sono i seguenti:
a) importo mensile della pensione sociale: lire 335.150;
b) limite di reddito personale: lire 4.264.050;
c) limite di reddito cumulativo dei coniugi: lire 13.855.600.
   Qualora  il  reddito complessivo dei coniugi sia superiore  a  lire
   13.855.600,  ma inferiore a lire 18.119.650, il  soggetto  che  non
   possegga redditi propri, ovvero possegga redditi propri di  importo
   annuo  inferiore a quello della pensione sociale, ha  diritto  alla
   pensione sociale ridotta di un importo pari alla differenza tra li-
   re  18.119.650  e l'ammontare del reddito  posseduto  dai  coniugi;
   peraltro,  ove l'importo del reddito personale sia  superiore  alla
   predetta differenza, la pensione sociale deve essere ridotta di  un
   importo pari al reddito personale.
2.4 - LIMITI DI REDDITO INDIVIDUALE PER L'EROGAZIONE DELLE PENSIONI
      SOCIALI A FAVORE DEGLI INVALIDI CIVILI E DEI SORDOMUTI
Sulla  base della variazione percentuale dell'indice del  costo   della
vita  di cui all'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e  succes-
sive  modificazioni, pari a +7,9, si e provveduto alla   determinazione
in   via  provvisoria dei limiti di reddito individuale da  valere  per
l'anno  1992  ai  fini  dell'erogazione  della  pensione  sociale   nei
confronti degli invalidi civili e dei sordomuti.
I limiti di reddito in parola non sono stati ancora comunicati in   via
ufficiale   dal Ministero dell'Interno; gli stessi  potrebbero  d'altra
parte subire variazioni in relazione alle norme contenute al   riguardo
nei   provvedimenti  di accompagno alla legge  finanziaria  per  l'anno
1992.
2.4.1 - LIMITE DI REDDITO PERSONALE PER GLI INVALIDI CIVILI ASSOLUTI
        E PER I SORDOMUTI
Il  limite   di reddito personale valido per l'anno 1992 ai  fini   del
diritto,   rispettivamente, alla pensione di invalidita' e  all'assegno
mensile  di assistenza e, conseguentemente, ai fini del  diritto   alla
pensione   sociale nei confronti degli invalidi civili assoluti  e  dei
sordomuti e' di lire 17.379.325.
2.4.2 - LIMITE DI REDDITO PERSONALE PER GLI INVALIDI CIVILI PARZIALI
Il   limite   di reddito personale valido per l'anno 1992 ai  fini  del
diritto all'assegno mensile di assistenza e, conseguentemente, ai  fini
del  diritto alla pensione sociale nei confronti degli invalidi  civili
parziali e' di lire 4.654.670.
3 - AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE
Si  riportano di seguito i limiti di reddito per il diritto all'aumento
della pensione sociale per l'anno 1991 rideterminati sulla base   degli
indici  definitivi di perequazione automatica, nonche' i limiti di red-
dito determinati per l'anno 1992 sulla base delle percentuali di  pere-
quazione delle pensioni stabilite in via previsionale.
3.1 - LIMITI DI REDDITO PER L'ANNO 1991.
3.1.1 - PENSIONATO NON CONIUGATO
Limite di reddito personale: lire 5.636.350 (somma dell'importo   annuo
della  pensione sociale di lire 4.011.350 e dell'importo annuo dell'au-
mento di lire 1.625.000).
3.1.2 - PENSIONATO CONIUGATO
Limite di reddito personale:  lire  5.636.350
Limite  di reddito cumulativo: lire 12.648.500  (somma  del  limite  di
reddito personale e dell'importo annuo del trattamento minimo di   lire
7.012.150).
3.2 - LIMITI DI REDDITO PER L'ANNO 1992.
3.2.1 - PENSIONATO NON CONIUGATO
Limite  di reddito personale: lire 5.889.050 (somma dell'importo  annuo
della pensione sociale di lire 4.264.050 e dell'importo annuo  dell'au-
mento di lire 1.625.000).
3.2.2 - PENSIONATO CONIUGATO
Limite di reddito personale:   lire  5.889.050.
Limite di reddito dei coniugi: lire 13.372.400  (somma del  limite   di
reddito  personale e dell'importo annuo del trattamento minimo di  lire
7.483.350).
                         PARTE TERZA
               COMUNICAZIONI PER IL PENSIONATO
I   modelli P.1/ott utilizzati per la stampa dei mandati  di  pagamento
delle  pensioni per l'anno 1992 sono stati ristrutturati  nella   parte
relativa   al  Mod. O bis M e nel tagliando sottostante.  Come  per  lo
scorso anno, il tagliando in parola viene utilizzato per la stampa   da
parte   delle procedure automatizzate di rinnovo di apposite  COMUNICA-
ZIONI PER IL PENSIONATO sul trattamento erogato.
La  soluzione adottata si inquadra nel contesto delle iniziative   tese
al  miglioramento dei rapporti con i pensionati, improntate anche  alla
trasparenza e chiarezza delle informazioni.
In particolare, vengono fornite al pensionato, a seconda dei casi,   le
seguenti informazioni:
- LA SUA PENSIONE E' INTEGRATA AL MINIMO
- LA SUA PENSIONE E' INTEGRATA AL MINIMO IN MISURA RIDOTTA
  IN QUANTO L'AMMONTARE DEI SUOI REDDITI NON CONSENTE
  L'INTEGRAZIONE PER INTERO
- LA SUA PENSIONE VIENE CORRISPOSTA NELL'IMPORTO DEL
  MINIMO SPETTANTE ALLA DATA IN CUI I SUOI REDDITI HANNO
  SUPERATO IL LIMITE STABILITO DALLA LEGGE N. 638/1983
- LA SUA PENSIONE VIENE CORRISPOSTA NELL'IMPORTO SPETTANTE
  AL 31 MARZO 1981 PER IL RIASSORBIMENTO DELLE SOMME
  EROGATE IN PIU' RISPETTO A QUANTO DOVUTO A TALE DATA
- LA SUA PENSIONE VIENE CORRISPOSTA NELL'IMPORTO DEL
  MINIMO DIMINUITO DELLA QUOTA DI PENSIONE ESTERA
  RISULTANTE ALLA DATA DELL'ULTIMO AGGIORNAMENTO
- SULLA SUA PENSIONE VENGONO CORRISPOSTI I MIGLIORAMENTI
  PREVISTI DALLA LEGGE N. 59/1991 PER LE PENSIONI
  SUPERIORI AL MINIMO AVENTI DECORRENZA ANTERIORE AL 1
  GENNAIO 1989
- L'IMPORTO ANNUO LORDO DELLA SUA PENSIONE PER IL 1991 E'
  DI LIRE ... . ... . ...
- SULLA SUA PENSIONE E' STATO TRATTENUTO PER L'ANNO 1991
  IL CONTRIBUTO DI LIRE ... . ... PER IL S.S.N.
- SULLE SUE PENSIONI E' STATO TRATTENUTO PER L'ANNO 1991
  IL CONTRIBUTO DI LIRE ... . ... PER IL S.S.N.
- SULLA SUA PENSIONE PER L'ANNO 1991 NON E' STATO
  TRATTENUTO ALCUN CONTRIBUTO PER IL S.S.N.
- SULLE SUE PENSIONI PER L'ANNO 1991 NON E' STATO
  TRATTENUTO ALCUN CONTRIBUTO PER IL S.S.N.
- L'IMPORTO DELLA SUA PENSIONE PER IL 1992 E' DI
  LIRE ... . ... . ...
- L'IMPORTO DELLE SUE PENSIONI PER IL 1992 E' DI
  LIRE ... . ... . ...
Per  le pensioni localizzate presso istituti di credito, per le   quali
il  pagamento viene disposto con sistemi informatici, il Mod. O bis M e
la cedola con le COMUNICAZIONI PER IL PENSIONATO vengono stampati  tra-
mite   il servizio pubblico di posta elettronica POSTEL ed inviati  di-
rettamente al domicilio degli interessati.
                               IL DIRETTORE GENERALE
                                                            Allegato 2
      PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI PER L'ANNO 1992
                       Valori                               previsionali
   -       TRATTAMENTI       MINIMI       E       PENSIONI       SOCIALI
----------------------------------------------------------------------+
         -  PENSIONI LAV.DIPENDENTI  -  PENSIONI   - PENSIONI SOCIALI  -
CORRENZA  ----------------------------- LAVORATORI  -        ED        -
         - N.CTR < 781="" -="" n.ctr=""> 780 -  AUTONOMI   - ASSEGNI VITALIZI  -
---------+-------------+-------------+-------------+---------------------------
.01.92   -   563.100   -   599.350   -   563.100   -     320.850       -
1.05.92   -   577.750   -   614.950   -   577.750   -     329.200      -
.11.92   -   588.150   -   626.000   -   588.150   -     335.150       -
---------+-------------+-------------+-------------+-------------------
RTI ANNUI- 7.483.350   - 7.965.100   - 7.483.350   -   4.264.050       -
----------------------------------------------------------------------+
    -       AUMENTO       ANNUO       PER       DINAMICA       SALARIALE
  gennaio 1992 la misura percentuale di aumento relativa alla   dinamica
iale   per la perequazione automatica delle pensioni dei lavoratori  di-
nti ed autonomi, agli effetti dell'art. 21, settimo comma, della   legge
icembre 1983, n. 730, e' risultata pari a + 0,4, derivante dalla  diffe-
  tra la variazione percentuale dell'indice delle  retribuzioni   minime
attuali   degli  operai dell'industria di cui all'art. 9 della  legge  3
o  1975, n. 160, pari a + 8,3, e la variazione percentuale   dell'indice
costo della vita di cui all'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n.  153,
ccessive modificazioni, pari a + 7,9. L'aumento dello 0,4 % si   applica
  pensione spettante al 31 dicembre 1991, al netto degli aumenti in  ci-
issa, entro il limite di lire 12.830 mensili, corrispondente allo 0,4  %
importo  mensile  di  pensione  di  lire  3.207.383, conseguibile dal 1
io 1992  in  base  alla  percentuale  massima  di  commisurazione  della
one alla retribuzione, pari all'80 % .
    -        AUMENTI        SEMESTRALI        PER       COSTO       VITA
----------------------------------------------------------------------+
l  1.05.92: aumento del 2,6   % fino a lire 1.126.200                  -
           aumento del 2,34  % sulla  parte di  pensione  compresa     -
                                tra lire 1.126.201 e lire 1.689.300    -
           aumento del 1,95  % sulla  parte di pensione  eccedente     -
                                lire 1.689.300                         -
                                                                       -
l  1.11.92: aumento del 1,8   % fino a lire 1.155.500                  -
           aumento del 1,62  % sulla  parte di  pensione  compresa     -
                                tra lire 1.155.501 e lire 1.733.250    -
           aumento del 1,35  % sulla parte di pensione eccedente       -
                                lire 1.733.250                         -
======================================================================-
 sensi dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41,  a  decorrere -
ngono con cadenza semestrale al 1  maggio ed al 1  novembre di ciascun -
o. La percentuale di aumento  si applica per intero   sull'importo di  -
nsione non eccedente il doppio  del minimo del Fondo pensioni  lavora- -
i dipendenti; per le fasce  d'importo  comprese  tra il doppio  ed il  -
iplo del minimo la percentuale e ridotta al 90 % ; per le  fasce d'im- -
to eccedenti il triplo del minimo la percentuale e ridotta al 75 % .   -
----------------------------------------------------------------------+
                                                            Allegato 3
      PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI PER L'ANNO 1991
                        Valori definitivi
RATTAMENTI MINIMI E PENSIONI SOCIALI
----------------------------------------------------------------------+
          -  PENSIONI LAV.DIPENDENTI  -  PENSIONI   - PENSIONI SOCIALI -
ORRENZA  ----------------------------- LAVORATORI  -        ED         -
          - N.CTR < 781="" -="" n.ctr=""> 780 -  AUTONOMI   - ASSEGNI VITALIZI -
         -             -             -             -                   -
---------+-------------+-------------+-------------+-------------------
.01.91   -   519.550   -   553.000   -   519.550   -     297.200       -
1.05.91   -   541.900   -   576.800   -   541.900   -     310.000      -
.11.91   -   560.850   -   596.950   -   560.850   -     320.850       -
---------+-------------+-------------+-------------+-------------------
RTI ANNUI- 7.012.150   - 7.463.650   - 7.012.150   -   4.011.350       -
----------------------------------------------------------------------+
UMENTO ANNUO PER DINAMICA SALARIALE
1   gennaio 1991 la misura percentuale di aumento per  la   perequazione
atica   delle  pensioni relativa alla dinamica salariale,  agli  effetti
art.  21, 7  comma, della legge  27 dicembre 1983, n. 730, e   risultata
a 0 (zero).
UMENTI SEMESTRALI PER COSTO VITA
----------------------------------------------------------------------+
l  1.05.91: aumento del 4,3   % fino a lire 1.039.100                  -
           aumento del 3,87  % sulla  parte di  pensione  compresa     -
                                tra lire 1.039.101 e lire 1.558.650    -
           aumento del 3,225 % sulla  parte di pensione  eccedente     -
                                lire 1.558.650                         -
                                                                       -
l  1.11.91: aumento del 3,5   % fino a lire 1.083.800                  -
           aumento del 3,15  % sulla  parte di  pensione  compresa     -
                                tra lire 1.083.801 e lire 1.625.700    -
           aumento del 2,625 % sulla parte di pensione eccedente       -
                                lire 1.625.700                         -
======================================================================-
 sensi dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41,  a  decorrere -
l'anno 1986 gli aumenti derivanti dalla perequazione automatica  inter--
ngono con cadenza semestrale al 1  maggio ed al 1  novembre di ciascun -
o. La percentuale di aumento  si applica per intero   sull'importo di  -
nsione non eccedente il doppio  del minimo del Fondo  pensioni lavora- -
i dipendenti; per le fasce  d'importo  comprese  tra il doppio  ed il  -
iplodel minimo la percentuale  e ridotta al 90 % ; per  le fasce d'im- -
to eccedenti il triplo del minimo la percentuale e ridotta al 75 % .   -
----------------------------------------------------------------------+
                                                            Allegato 4
      PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI PER L'ANNO 1991
                       Valori previsionali
RATTAMENTI MINIMI E PENSIONI SOCIALI
----------------------------------------------------------------------+
         -  PENSIONI LAV.DIPENDENTI  -  PENSIONI   - PENSIONI SOCIALI  -
CORRENZA  ----------------------------- LAVORATORI  -        ED        -
         - N.CTR < 781="" -="" n.ctr=""> 780 -  AUTONOMI   - ASSEGNI VITALIZI  -
          -             -             -             -                  -
---------+-------------+-------------+-------------+-------------------
1.01.91   -   519.550   -   553.000   -   519.550   -     297.200      -
.05.91   -   533.050   -   567.350   -   533.050   -     304.950       -
1.11.91   -   545.300   -   580.400   -   545.300   -     311.950      -
---------+-------------+-------------+-------------+-------------------
RTI  ANNUI- 6.912.400   - 7.357.300   - 6.912.400   -   3.954.350      -
----------------------------------------------------------------------+
UMENTO ANNUO PER DINAMICA SALARIALE
 1   gennaio 1991 la misura percentuale di aumento per  la  perequazione
atica  delle  pensioni relativa alla dinamica salariale,  agli   effetti
art.   21, 7  comma, della legge  27 dicembre 1983, n. 730, e  risultata
a 0 (zero).
UMENTI SEMESTRALI PER COSTO VITA
----------------------------------------------------------------------+
  1.05.91: aumento del 2,6   % fino a lire 1.039.100                   -
            aumento del 2,34  % sulla  parte di  pensione  compresa    -
                               tra lire 1.039.101 e lire 1.558.650     -
            aumento del 1,95  % sulla  parte di pensione  eccedente    -
                               lire 1.558.650                          -
                                                                       -
  1.11.91: aumento del 2,3   % fino a lire 1.066.100                   -
            aumento del 2,07  % sulla  parte di  pensione  compresa    -
                               tra lire 1.066.101 e lire 1.599.150     -
            aumento del 1,725 % sulla parte di pensione eccedente      -
                               lire 1.599.150                          -
======================================================================-
sensi dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41,  a  decorrere  -
ll'anno 1986 gli aumenti derivanti dalla perequazione automatica inter--
gono con cadenza semestrale al 1  maggio ed al 1  novembre di ciascun  -
no. La percentuale di aumento  si applica per intero   sull'importo di -
sione non eccedente il doppio  del minimo del Fondo  pensioni lavora-  -
ri dipendenti; per le fasce  d'importo  comprese  tra il doppio  ed il -
plodel minimo la percentuale  e ridotta al 90 % ; per  le fasce d'im-  -
rto eccedenti il triplo del minimo la percentuale e ridotta al 75 % .  -
----------------------------------------------------------------------+
                                                            Allegato 5
                 FASCE        DI         RETRIBUZIONE         PENSIONABILE
A LIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI CON DECORRENZA DAL 1  GENNAIO 1988 IN POI
       AI SENSI DELL'ART. 21 DELLA LEGGE 11 MARZO 1988, N. 67
------------------------------------------------------------------------+
       -FASCE DI RETRIBUZIONE-   PERCENTUALE DI   -   PENSIONE MASSIMA   -
      -                     -   COMMISURAZIONE   -    CON 40 ANNI DI     -
       -     PENSIONABILE    -   DELLA PENSIONE   -    CONTRIBUZIONE     -
RRENZA----------------------+--------------------+-----------------------
       -           -         -% annua - % mensile -           -          -
SIONE -  Importo  - Importo -per  40 - per ogni  -  Importo  -  Importo  -
       -           - setti-  -anni di - settimana -           -          -
      -   annuo   - manale  -contri- - di contri--   annuo   -  mensile  -
       -           -         -buzione - buzione   -           -          -
------+-----------+---------+--------+-----------+-----------+-----------
       - 38.725.000-  744.712-   80   -0,00153846 - 30.979.988- 2.383.076-
DAL   - 12.779.250-  245.755-   60   -0,0011538  -  7.667.244-    589.788-
1.1988-  12.779.250-  245.755-   50   -0,000961538-  6.389.630-   491.510-
AL    -    oltre  -   oltre -        -           -           -           -
2.1988-  64.283.500-1.236.222-   40   -0,00076923 -           -          -
      -           -         -        -           -           -           -
------+-----------+---------+--------+-----------+-----------+-----------
      - 41.866.000-  805.116-   80   -0,00153846 - 33.492.797-  2.576.369-
 DAL   - 13.815.780-  265.688-   60   -0,0011538  -  8.289.138-   637.626-
1.1989- 13.815.780-  265.688-   50   -0,000961538-  6.907.888-    531.376-
 AL    -    oltre  -   oltre -        -           -           -          -
2.1989- 69.497.560-1.336.492-   40   -0,00076923 -           -           -
       -           -         -        -           -           -          -
------+-----------+---------+--------+-----------+-----------+-----------
       - 44.848.000-  862.462-   80   -0,00153846 - 35.878.388- 2.759.876-
DAL   - 14.799.840-  284.612-   60   -0,0011538  -  8.879.533-    683.041-
1.1990-  14.799.840-  284.612-   50   -0,000961538-  7.399.912-   569.224-
AL    -    oltre  -   oltre -        -           -           -           -
2.1990-  74.447.680-1.431.686-   40   -0,00076923 -           -          -
      -           -         -        -           -           -           -
------+-----------+---------+--------+-----------+-----------+-----------
      - 48.089.000-  924.789-   80   -0,00153846 - 38.471.186-  2.959.322-
 DAL   - 15.869.370-  305.180-   60   -0,0011538  -  9.521.239-   732.403-
1.1991- 15.869.370-  305.180-   50   -0,000961538-  7.934.680-    610.360-
 AL    -    oltre  -   oltre -        -           -           -          -
2.1991- 79.827.740-1.535.149-   40   -0,00076923 -           -           -
       -           -         -        -           -           -          -
------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------------------
+-----------             - 52.120.000-1.002.308-   80   -0,00153846 - 41.695.97
9- 3.207.383-     DAL   - 17.199.600-  330.762-   60   -0,0011538  - 10.319.361
-    793.797-     1.1992-  17.199.600-  330.762-   50   -0,000961538-  8.599.79
9-   661.523-     AL    -    oltre  -   oltre -        -           -
-           -
2.1992-  86.519.200-1.663.831-   40   -0,00076923 -           -          -
      -           -         -        -           -           -           -
------------------------------------------------------------------------+
                                                     segue  Allegato 5
         PENSIONI DEL FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI
               MASSIMALI DI RETRIBUZIONE PENSIONABILE
                                NOTE
Ai sensi dell'articolo 3, tredicesimo comma, della legge  29 maggio  1982,
97, con decorrenza dal 1  gennaio 1983 il limite massimo di   retribuzione
  pensionabile e adeguato annualmente, con effetto dal 1  gennaio, con  la
plina  della perequazione automatica prevista per le pensioni di   importo
iore al minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Come stabilito dal Consiglio di Amministrazione  con deliberazione n.  253
8 novembre 1982, il massimale di retribuzione annua pensionabile   rivalu-
 deve essere arrotondato alle mille lire per eccesso o per difetto, a  se-
 che le ultime tre cifre siano superiori alle 500 lire, ovvero   inferiori
uali.
Il massimale  di retribuzione per l'anno 1992 e calcolato sulla  base  del
male  dell'anno 1991 di lire 48.089.000, adeguato con gli  aumenti   seme-
i  per costo vita del 4,3% e del 3,5%, accertati dall'ISTAT per le  decor-
 del 1  maggio e del 1  novembre 1991, e con l'aumento per dinamica  sala-
 dello 0.4 % spettante dal 1  gennaio 1992.
L'art. 21, comma 6, della  legge 11 marzo 1988, n. 67, dispone che con ef-
  dal 1  gennaio 1988 la retribuzione eccedente il tetto  pensionabile   e
tata,  ai fini della determinazione della  pensione, in base alle  aliquo-
l 60, del 50 e del 40 per cento, rispettivamente per le quote di  retribu-
 eccedenti il limite stesso fino al 33%, dal 33% al 66%, ed il 66%.
fini della determinazione della retribuzione pensionabile nelle varie  fa-
 in  applicazione dell'articolo 21 della legge n. 67/1988, l'articolo   3,
  2-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160, precisa che, per le  pensioni
i  decorrenza successiva al 30 giugno 1982, la retribuzione   pensionabile
calcolata  sulla media delle retribuzioni imponibili, rivalutate  a  norma
art.  3, 11  comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, e  relative   alle
e 260 settimane di contribuzione.
Ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 della legge 2 agosto 1990, n. 233, con
to dal 1  luglio 1990 la misura deli trattamenti pensionistici da liquida-
a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi e determinata sulla  media
redditi  relativi agli ultimi dieci anni coperti da contribuzione,  o   al
 numero di essi, anteriori alla decorrenza della pensione.
isura massima della percentuale di commisurazione della pensione al reddi-
stabilita nell'80 % con 40 anni di anzianita contributiva. Le misure   in-
die   della percentuale prevista sono pari a quelle determinate nella  ta-
 C annessa alla legge 30 aprile 1969, n. 153. Nel caso in cui il   reddito
ibile   sia superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui  si
ca  la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista   per
icurazione  generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, si  applicano
 parte eccedente e fino a concorrenza dell'importo preso in  considerazio-
i fini del versamento  dei contributi, le disposizioni di cui all'art. 21,
 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni,  secondo
rcentuali di commisurazione ivi previste.
                                                            Allegato 6
       IMPORTI MENSILI DEI TRATTAMENTI MINIMI DI PENSIONE
                  Dal 1.1.1989  al  31.12.1992
--------------------------------------------------------------------+
       - PENSIONI DEI LAVORATORI -                         -         -
      -       DIPENDENTI        -                         -          -
       ---------------------------                         -         -
      -            -            - PENSIONI DEI LAVORATORI -PENSIONI  -
RRENZA-    Numero   -   Numero   -        AUTONOMI         -SOCIALI  -
      - contributi - contributi -                         -          -
       -   < 781="" -=""> 781    -                         -         -
      -            -            -                         -          -
------+------------+------------+-------------------------+----------
1.89  -  452.300   -  481.450   -         452.300         - 258.750  -
------+------------+------------+-------------------------+----------
5.89  -  469.500   -  499.750   -         469.500         - 268.600  -
------+------------+------------+-------------------------+--------------------
          1.89  -  484.500   -  515.700   -         484.500         - 277.200
-         ------+------------+------------+-------------------------+----------
          1.90  -  484.500   -  515.700   -         484.500         - 277.200
-         ------+------------+------------+-------------------------+----------
          5.90  -  502.450   -  534.800   -         502.450         - 287.450
-         ------+------------+------------+-------------------------+----------
          1.90  -  519.550   -  553.000   -         519.550         - 297.200
-         ------+------------+------------+-------------------------+----------
          1.91  -  519.550   -  553.000   -         519.550         - 297.200
-         ------+------------+------------+-------------------------+----------
5.91  -  541.900   -  576.800   -         541.900         - 310.000  -
------+------------+------------+-------------------------+----------
1.91  -  560.850   -  596.950   -         560.850         - 320.850  -
------+------------+------------+-------------------------+----------
1.92  -  563.100   -  599.350   -         563.100         - 320.850  -
------+------------+-----------------------------------------------------------
+-------------------------+----------          5.92  -  577.750   -  614.950
-         577.750         - 329.200  -         ------+------------+------------
+-------------------------+----------          1.92  -  588.150   -  626.000
-         588.150         - 335.150  -         --------------------------------
------------------------------------+
                            Allegato 7         IMITI DI REDDITO PERSONALE ANNUO
 PER L'INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLE             PENSIONI AI SENSI DELL'ART.6 DE
LLA LEGGE 11 NOVEMBRE 1983, N.638
 -     PENSIONI     DEL     FONDO    PENSIONI    LAVORATORI    DIPENDENTI
-----------------------------------------------------------------------+
 -LIMITI DI REDDITO - LIMITI DI REDDITO -     LIMITI DI REDDITO CHE     -
-  CHE ESCLUDONO   -  CHE CONSENTONO   -   CONSENTONO L'INTEGRAZIONE    -
 -  L'INTEGRAZIONE  -  L'INTEGRAZIONE   -      PARZIALE AL MINIMO       -
-    AL MINIMO     - AL MINIMO INTERO  -                                -
+------------------+-------------------+--------------------------------
-Oltre L. 7.177.300-Fino a L. 3.364.300-Da L. 3.364.301 a L. 7.177.300  -
 -                  -                   -                               -
-Oltre L. 8.325.200-Fino a L. 4.006.900-Da L. 4.006.901 a L. 8.325.300  -
 -                  -                   -                               -
-Oltre L. 8.988.200-Fino a L. 4.253.950-Da L. 4.253.951 a L. 8.988.200  -
 -                  -                   -                               -
-Oltre L. 9.776.000-Fino a L. 4.776.700-Da L. 4.776.701 a L. 9.776.000  -
 -                  -                   -                               -
-Oltre L.10.332.400-Fino a L. 5.041.250-Da L. 5.041.251 a L.10.332.400  -
 -                  -                   -                               -
-Oltre L.10.877.100-Fino a L. 5.307.000-Da L. 5.307.001 a L.10.877.100  -
 -                  -                   -                               -
-Oltre L.11.759.800-Fino a L. 5.680.100-Da L. 5.680.101 a L.11.759.800  -
 -                  -                   -                               -
-Oltre L.12.597.000-Fino a L. 6.085.650-Da L. 6.085.651 a L.12.597.000  -
 -                  -                   -                               -
-Oltre L.13.508.300-Fino a L. 6.496.150-Da L. 6.496.151 a L.13.508.300  -
 -                  -                   -                               -
-Oltre L.14.640.600-Fino a L. 7.157.250-Da L. 7.157.251 a L.14.640.600  -
-----------------------------------------------------------------------+
                                                      segue Allegato 7
IMITI DI REDDITO PERSONALE ANNUO PER L'INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLE
ENSIONI DELLE GESTIONI SPECIALI DEI LAVORATORI AUTONOMI
 PENSIONI DI  VECCHIAIA,  DI ANZIANITA', DI INABILITA', PENSIONI AI
 SUPERSTITI E PENSIONI DI INVALIDITA' EROGATE AD INVALIDI CHE HANNO
 COMPIUTO L'ETA' PER IL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA
-----------------------------------------------------------------------+
-LIMITI DI REDDITO - LIMITI DI REDDITO -     LIMITI DI REDDITO CHE      -
-   CHE ESCLUDONO   -  CHE CONSENTONO   -   CONSENTONO L'INTEGRAZIONE   -
-  L'INTEGRAZIONE  -  L'INTEGRAZIONE   -      PARZIALE AL MINIMO        -
 -    AL MINIMO     - AL MINIMO INTERO  -                               -
+------------------+-------------------+--------------------------------
-Oltre  L. 7.177.300-Fino a L. 3.983.100-Da L. 3.983.101 a L. 7.177.300 -
-                  -                   -                                -
-Oltre  L. 8.325.200-Fino a L. 4.713.450-Da L. 4.713.451 a L. 8.325.300 -
-                  -                   -                                -
-Oltre  L. 8.988.200-Fino a L. 5.071.600-Da L. 5.071.601 a L. 8.988.200 -
-                  -                   -                                -
-Oltre  L. 9.776.000-Fino a L. 5.390.800-Da L. 5.390.801 a L. 9.776.000 -
-                  -                   -                                -
-Oltre  L.10.332.400-Fino a L. 5.709.600-Da L. 5.709.601 a L.10.332.400 -
------------------------------------------------------------------------
 1.1.1988 i limiti di reddito che consentono l'integrazione al minimo,  -
le o parziale, delle pensioni dei lavoratori autonomi sono gli stessi   -
quelli previsti per le pensioni dei lavoratori dipendenti.              -
-----------------------------------------------------------------------+
 PENSIONI DI INVALIDITA' EROGATE AD INVALIDI CHE NON HANNO
 COMPIUTO     L'ETA'     PER     IL     PENSIONAMENTO     DI    VECCHIAIA
-----------------------------------------------------------------------+
 -LIMITI DI REDDITO - LIMITI DI REDDITO -     LIMITI DI REDDITO CHE     -
-  CHE ESCLUDONO   -  CHE CONSENTONO   -   CONSENTONO L'INTEGRAZIONE    -
 -  L'INTEGRAZIONE  -  L'INTEGRAZIONE   -      PARZIALE AL MINIMO       -
-    AL MINIMO     - AL MINIMO INTERO  -                                -
+------------------+-------------------+--------------------------------
-Oltre L. 7.177.300-Fino a L. 4.322.750-Da L. 4.322.751 a L. 7.177.300  -
 -                  -                   -                               -
-Oltre L. 8.325.200-Fino a L. 5.097.750-Da L. 5.097.751 a L. 8.325.300  -
 -                  -                   -                               -
-Oltre L. 8.988.200-Fino a L. 5.487.950-Da L. 5.487.951 a L. 8.988.200  -
 -                  -                   -                               -
-Oltre L. 9.776.000-Fino a L. 6.094.550-Da L. 6.094.551 a L. 9.776.000  -
 -                  -                   -                               -
-Oltre L.10.332.400-Fino a L. 6.451.750-Da L. 6.451.751 a L.10.332.400  -
 -                  -                   -                               -
------------------------------------------------------------------------
 1.1.1988 i limiti di reddito che consentono l'integrazione al minimo,  -
le o parziale, delle pensioni dei lavoratori autonomi sono gli stessi   -
quelli previsti per le pensioni dei lavoratori dipendenti.              -
-----------------------------------------------------------------------+
                                                      segue Allegato 7
IMITI DI REDDITO ANNUO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ASSEGNI D'INVALIDITA'
       AI SENSI DELL'ART.1 DELLA LEGGE 12 GIUGNO 1984, N.222.
 LIMITI DI REDDITO ANNUO CHE ESCLUDONO  L'INTEGRAZIONE DEGLI ASSEGNI
 DI                                                          INVALIDITA'.
-----------------------------------------------------------------------+
NNO  -       PENSIONATO SOLO        -       PENSIONATO CONIUGATO        -
----+------------------------------+------------------------------------
984  -   Oltre  lire   5.170.500    -      Oltre  lire   7.755.750      -
    -                              -                                    -
985  -   Oltre  lire   5.607.200    -      Oltre  lire   8.410.800      -
    -                              -                                    -
986  -   Oltre  lire   5.898.200    -      Oltre  lire   8.847.300      -
    -                              -                                    -
987  -   Oltre  lire   6.217.400    -      Oltre  lire   9.326.100      -
    -                              -                                    -
988  -   Oltre  lire   6.545.300    -      Oltre  lire   9.817.950      -
    -                              -                                    -
989  -   Oltre  lire   6.956.400    -      Oltre  lire  10.434.600      -
    -                              -                                    -
990  -   Oltre  lire   7.450.200    -      Oltre  lire  11.175.300      -
    -                              -                                    -
991  -   Oltre  lire   8.022.700    -      Oltre  lire  12.034.050      -
    -                              -                                    -
992  -   Oltre  lire   8.528.100    -      Oltre  lire  12.792.150      -
-----------------------------------------------------------------------+
 LIMITI DI REDDITO ANNUO NON INFLUENTI AI FINI DELL'INTEGRAZIONE
 DEGLI ASSEGNI  DI INVALIDITA', QUALUNQUE SIA  L'IMPORTO ANNUO A
 CALCOLO DELL'ASSEGNO DA INTEGRARE.
  -  ASSEGNI  A  CARICO  DEL   FONDO   PENSIONI   LAVORATORI   DIPENDENTI
-----------------------------------------------------------------------+
NO  -       PENSIONATO SOLO        -       PENSIONATO CONIUGATO         -
----+------------------------------+------------------------------------
84  -  Fino a  lire     852.200    -     Fino a  lire   3.437.450       -
     -                              -                                   -
85  -  Fino a  lire     872.950    -     Fino a  lire   3.676.550       -
     -                              -                                   -
86  -  Fino a  lire     898.900    -     Fino a  lire   3.848.000       -
     -                              -                                   -
87  -  Fino a  lire     926.250    -     Fino a  lire   4.034.950       -
     -                              -                                   -
88  -  Fino a  lire     975.200    -     Fino a  lire   4.247.850       -
     -                              -                                   -
89  -  Fino a  lire     876.700    -     Fino a  lire   4.354.900       -
     -                              -                                   -
90  -  Fino a  lire     938.850    -     Fino a  lire   4.663.950       -
     -                              -                                   -
91  -  Fino a  lire   1.010.550    -     Fino a  lire   5.021.900       -
     -                              -                                   -
92  -  Fino a  lire   1.044.750    -     Fino a  lire   5.308.800       -
-----------------------------------------------------------------------+
                                                      segue Allegato 7
MITI DI REDDITO ANNUO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ASSEGNI D'INVALIDITA'
       AI SENSI DELL'ART.1 DELLA LEGGE 12 GIUGNO 1984, N.2
.                   - ASSEGNI A CARICO DELLE GESTIONI SPECIALI DEI LAVORATORI A
UTONOMI            ------------------------------------------------------------
-----------+
NNO  -       PENSIONATO SOLO        -       PENSIONATO CONIUGATO        -
----+------------------------------+------------------------------------
984  -  Fino a  lire   1.943.050    -     Fino a  lire   4.528.300      -
    -                              -                                    -
985  -  Fino a  lire   2.106.950    -     Fino a  lire   4.910.550      -
    -                              -                                    -
986  -  Fino a  lire   2.216.750    -     Fino a  lire   5.165.850      -
    -                              -                                    -
987  -  Fino a  lire   2.336.750    -     Fino a  lire   5.445.450      -
    -                              -                                    -
------------------------------------------------------------------------
 1.1.1988 i limiti di reddito non influenti ai fini  dell'integrazione  -
gli assegni  d'invalidita  dei lavoratori  autonomi sono  gli stessi di -
lli previsti per gli assegni d'invalidita dei lavoratori dipendenti.    -
-----------------------------------------------------------------------+
-----------------------------------------------------------------------+
imiti di reddito non influenti ai fini dell'integrazione degli assegni  -
invalidita'corrispondono alla differenza tra i limiti di reddito che e- -
udono l'integrazione e l'ammontare annuo del trattamento minimo.        -
-------------------------------------------------------------------------------
-------+                                                          Allegato 8
               PETTO PER IL CALCOLO DELL'INTEGRAZIONE PARZIALE AL TRATTA-
               ENTO MINIMO  AI  SENSI  DELL'ART.  6  DELLA  LEGGE  N.  638/1983
               -----------------------------------------------------------+
                   - Colonna 1  -Colonna 2 - Colonna 3  -   Colonna 4         -
odo     -------------+----------+------------+------------------
i   - Trattamento- Pensione  -  Differenza  -Imp.  integrazione-
rim.-      minimo    - adeguata -(Col. 1 - 2)-(Col.3 x n. mesi)-
--------------                   RAZIONE MASSIMA ANNUA                    -
             -'A'                                                         +====
=============+                                                            +----
-------------+
                                         -                     -
E DI REDDITO ANNO 19..              Lire -..............  --
                                         -                     -
TO DICHIARATO                       Lire -..............  =-
                                         -                     -
RAZIONE ANNUA SPETTANTE             Lire -..............   -'B'
                                         +-----------------+
ICENTE          DI           CALCOLO           DELL'INTEGRAZIONE
LE: IMPORTO 'B' DIVISO IMPORTO 'A'        ................. 'C'
-------------------------------------------------------------+
    - Colonna 5 - Colonna 6  - Colonna 7  -    Colonna 8       -
odo   ------------+------------+------------+-------------------
i   -Coefficente- Int. parz. -   Totale    -PENSIONE  SPETTANTE-
rim.-      'C'    -(Col. 5 x 3)-(Col. 2 + 6)-(Imp.Col.7 arr.to)-
----+-----------+------------+------------+------------------------------------
---------------------------------------+                 'B' e > di 'A' la pens
ione e integrata totalmente al trattamento               imo
                                                         fini del calcolo della
 parziale integrazione per l'anno 1983, si               e tener conto dell'int
egrazione gia'concessa dal 1  gennaio 1983
30 settembre 1983, sottraendo il relativo ammontare dall'importo
l'integrazione annua spettante 'B'
mporto della pensione  di colonna 8 non puo  in ogni caso essere
eriore alla misura del trattamento minimo.
                                                            Allegato 9
           MAGGIORAZIONE SOCIALE DEI TRATTAMENTI MINIMI
               Legge 29 dicembre 1988, n. 544, art. 1
        LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE
                 PENSIONATI ULTRASESSANTACINQUENNI
------------------------------------------------------------------------+
    -                 -                    -       IMPORTO MENSILE       -
NNO  - PENSIONATO SOLO -PENSIONATO CONIUGATO-  MAGGIORAZIONE SPETTANTE   -
    -                 -                    -                             -
     -      ( A )      -        ( B )       -       ( vedi NOTE )        -
----+-----------------+--------------------+-----------------------------
     -                 -                    - 80.000                     -
91  -    8.052.150    -    12.063.500      - +(A - ( RP + P )) :13       -
     -                 -                    - +(B - ( RF + RP + P )) :13 -
----+-----------------+--------------------+-----------------------------
     -                 -                    - 80.000                     -
92  -    8.523.350    -    12.787.400      - +(A - ( RP + P )) :13       -
     -                 -                    - +(B - ( RF + RP + P )) :13 -
-------------------------------------------------------------------------
                                                                         -
                            NOTE                                         -
) La maggiorazione sociale spettante e' quella di importo meno elevato   -
 risultante dal calcolo  effettuato sulla base  del reddito personale    -
  e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.           -
 < rp=""> = Reddito del pensionato da considerare ai fini della maggio-    -
           razione sociale.                                              -
 < rf=""> = Reddito del  coniuge del pensionato  da considerare ai fini    -
           della maggiorazione sociale.                                  -
 < p="">  = Importo della pensione spettante nell'anno.                    -
) Lire  8.052.150 =  somma del trattamento minimo annuo  1991,  pari a   -
                    lire 7.012.150, e della maggiorazione sociale per    -
                     13 mensilita', pari a lire 1.040.000                -
 Lire 12.063.500 =  somma del limite  di reddito personale e dell'im-    -
                     porto annuo 1991  della  pensione sociale, pari a   -
                    lire 4.011.350.                                      -
  Lire  8.523.350 =  somma del trattamento minimo annuo  1992,  pari a   -
                    lire 7.483.350, e della maggiorazione sociale per    -
                     13 mensilita', pari a lire 1.040.000                -
 Lire 12.787.400 =  somma del limite  di reddito personale e dell'im-    -
                     porto annuo 1992  della  pensione sociale, pari a   -
                    lire 4.264.050.                                      -
------------------------------------------------------------------------+
                                                            Allegato 10
           MAGGIORAZIONE SOCIALE DEI TRATTAMENTI MINIMI
               Legge 29 dicembre 1988, n. 544, art. 1
        LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE
                    PENSIONATI ULTRASESSANTENNI
------------------------------------------------------------------------+
    -                 -                    -       IMPORTO MENSILE       -
NNO  - PENSIONATO SOLO -PENSIONATO CONIUGATO-  MAGGIORAZIONE SPETTANTE   -
    -                 -                    -                             -
     -      ( A )      -        ( B )       -       ( vedi NOTE )        -
----+-----------------+--------------------+-----------------------------
     -                 -                    - 30.000                     -
91  -    7.402.150    -    11.413.500      - +(A - ( RP + P )) :13       -
     -                 -                    - +(B - ( RF + RP + P )) :13 -
----+-----------------+--------------------+-----------------------------------
           -                 -                    - 30.000
-     92  -    7.873.350    -    12.137.400      - +(A - ( RP + P )) :13
-          -                 -                    - +(B - ( RF + RP + P )) :13
-     -------------------------------------------------------------------------
-                                   NOTE
-
-      La maggiorazione sociale spettante e' quella di importo meno elevato
-       risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e
-
 della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.              -
                                                                         -
 < rp=""> = Reddito del pensionato da considerare ai fini della maggio-    -
           razione sociale.                                              -
                                                                         -
) < rf=""> = Reddito del coniuge del pensionato  da considerare  ai fini   -
          della maggiorazione sociale.                                   -
                                                                         -
 < p="">  = Importo della pensione spettante nell'anno.                    -
                                                                         -
 Lire  7.402.150 =  somma del trattamento minimo  annuo 1991,  pari a    -
                     lire 7.012.150,e della maggiorazione  sociale per   -
                    13 mensilita', pari a lire 390.000.                  -
  Lire 11.413.500 =  somma del limite di reddito personale  e dell'im-   -
                    porto annuo 1991 della  pensione  sociale, pari a    -
                     lire 4.011.350.                                     -
 Lire  7.873.350 =  somma del trattamento minimo  annuo 1992,  pari a    -
                     lire 7.483.350,e della maggiorazione  sociale per   -
                    13 mensilita', pari a lire 390.000.                  -
  Lire 12.137.400 =  somma del limite di reddito personale  e dell'im-   -
                    porto annuo 1992 della  pensione  sociale, pari a    -
                     lire 4.264.050.                                     -
------------------------------------------------------------------------+
                                                            Allegato 11
SIONI SOCIALI - LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO MENSILE
------------------------------------------------------------------------+
    -  REDDITO  - REDDITO ANNUO DEL PENSIO--  IMPORTO MENSILE   -IMPORTO -
OR-- ANNUO DEL - NATO CUMULATO CON IL RED-- DA DETRARRE DALLA  -MENSILE  -
NZA - PENSIONATO-     DITO DEL CONIUGE     - PENSIONE SOCIALE   -PENSIONE-
   -    (RP)   -           (RT)           -                    -SOCIALE  -
---+-----------+--------------------------+--------------------+---------
   -   zero    -       < 12.239.750="" -="" zero="" -="" 297.200-="" -=""> 3.863.600-         qualunque        -      297.200       -  zero  -
    -< 3.863.600-="">< 12.239.750="" -="" rp:13="" -="" -="" -="" -="" -+="" rp:13="" (*)="" -="" -="">< 3.863.600-="">12.239.750 e < 16.103.350-+="" (rt-12.239.750):13-="" -="" ---+-----------+--------------------------+--------------------+---------="" -="" zero="" -="">< 12.766.050="" -="" zero="" -="" 310.000-="" -=""> 3.978.800-         qualunque        -      310.000       -  zero   -
.91-< 3.978.800-=""> 16.744.850       -      310.000       -  zero  -
   -< 3.978.800-="">< 12.766.050="" -="" rp:13="" -="" -="" -="" -="" -+="" rp:13="" (*)="" -="" -="">< 3.978.800-="">12.766.050 e < 16.744.850-+="" (rt-12.766.050):13-="" -="" ---+-----------+--------------------------+--------------------+-="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" --------------="" -="" zero="" -="">< 13.212.850="" -="" zero="" -="" 320.850-="" -=""> 4.011.350-         qualunque        -      320.850       -  zero  -
.91-< 4.011.350-=""> 17.224.200       -      320.850       -  zero   -
    -< 4.011.350-="">< 13.212.850="" -="" rp:13="" -="" -="" -="" -="" -+="" rp:13="" (*)="" -="" -="">< 4.011.350-="">13.212.850 e < 17.224.200-+="" (rt-13.212.850):13-="" -="" ---+-----------+--------------------------+--------------------+---------------="" -="" zero="" -="">< 13.265.700="" -="" zero="" -="" 320.850="" -="" -=""> 4.171.050-         qualunque        -      320.850       -  zero
-     .92-< 4.171.050-=""> 17.436.750       -      320.850       -  zero
-        -< 4.171.050-="">< 13.265.700="" -="" rp:13="" -="" -="" -="" -="" -+="" rp:13="" (*)="" -="" -="">< 4.171.050-="">13.265.700 e < 17.436.750-+="" (rt-13.265.700):13-="" -="" ---+-----------+--------------------------+--------------------+---------="" -="" zero="" -="">< 13.610.600="" -="" zero="" -="" 329.200-="" -=""> 4.246.200-         qualunque        -      329.200       -  zero  -
.92-< 4.246.200-=""> 17.856.800       -      329.200       -  zero   -
    -< 4.246.200-="">< 13.610.600="" -="" rp:13="" -="" -="" -="" -="" -+="" rp:13="" (*)="" -="" -="">< 4.246.200-="">13.610.600 e < 17.856.800-+="" (rt-13.610.600):13-="" -="" ---+-----------+--------------------------+--------------------+---------="" -="" zero="" -="">< 13.855.600="" -="" zero="" -="" 335.150-="" -=""> 4.264.050-         qualunque        -      335.150       -  zero   -
.92-< 4.264.050-=""> 18.119.650       -      335.150       -  zero  -
   -< 4.264.050-="">< 13.855.600="" -="" rp:13="" -="" -="" -="" -="" -+="" rp:13="" (*)="" -="" -="">< 4.264.050-="">13.855.600 e < 18.119.650-+="" (rt-13.855.600):13-="" -="=======================================================================-" dall'importo="" mensile="" della="" pensione="" sociale="" deve="" essere="" detratto="" il="" va--="" lore="" piu'="" elevato="" derivante="" dalle="" due="" operazioni="" di="" calcolo.="" -="=======================================================================+" allegato="" 12="" limiti="" di="" reddito="" per="" la="" concessione="" delle="" pensioni="" ed="" assegni="" ai="" mutilati="" e="" invalidi="" civili="" ed="" ai="" sordomuti="" ---------------------------------------------------------------------+="" -="" mutilati="" ed="" invalidi="" -="" mutilati="" ed="" invalidi="" -="" -="" -="" civili="" parziali="" -="" civili="" totali="" -="" sordomuti="" -="" rrenza="" -----------------------+----------------------+----------------="" -="" reddito="" -="" reddito="" -="" reddito="" -="" reddito="" -="" reddito="" -="" -="" personale="" -cumulativo-="" personale="" -cumulativo-="" personale="" -="" -------+-----------+-----------------------------------------------------------="" +-----------+----------+----------------="" 8.1966="" -="==" -="==" -="" 96.000="" -="==" -="==" -="" .1969="" -="" 156.000="" -="==" -="" 156.000="" -="==" -="" 156.000="" -="" 5.1971="" -="" 156.000="" -="==" -="" 234.000="" -="==" -="" 156.000="" -="" .1972="" -="" 234.000="" -="==" -="" 234.000="" -="==" -="" 234.000="" -="" 1.1974="" -="" 286.000="" -="" 1.320.00="" 0-="" 325.000="" -="" 1.320.000-="" 1.320.000="" -="" .1975="" -="" 455.000="" -="" 1.560.000="" -="" 494.000="" -="" 1.560.000-="" 1.560.000="" -="" 1.1976="" -="" 548.275="" -="" 1.663.35="" 0-="" 595.270="" -="" 1.663.350-="" 1.663.350="" -="" .1977="" -="" 624.455="" -="" 1.747.850="" -="" 678.015="" -="" 3.120.000-="" 3.120.000="" -="" 1.1978="" -="" 746.200="" -="" 1.883.05="" 0-="" 810.255="" -="" 3.255.000-="" 3.255.000="" -="" .1979="" -="" 846.170="" -="" 2.361.015="" -="" 918.775="" -="" 3.366.350-="" 3.366.350="" -="" 1.1980="" -="" 964.400="" -="" 3.050.235-="" 1.047.410="" -="" 3.497.650-="" 3.497.450="" -="" -----------------------+-----------------------="" -="" -="" reddito="" personale="" -="" reddito="" personale="" -="" -="" -----------------------+-----------------------="" -="" 7.1980="" -="" 2.500.000="" -="" 5.200.000="" -="" 5.200.0000000000000="" -="" .1981="" -="" 2.927.500="" -="" 6.089.200="" -="" 6.089.200="" -="" 1.1982="" -="" 2.927.500="" -="" 7.246.150="" -="" 7.246.150="" -="" .1983="" -="" 2.927.500="" -="" 8.412.780="" -="" 8.412.780="" -="" 1.1984="" -="" 2.927.500="" -="" 9.742.000="" -="" 9.742.000="" -="" .1985="" -="" 2.927.500="" -="" 10.930.525="" -="" 10.930.525="" -="" 1.1986="" -="" 2.927.500="" -="" 11.914.270="" -="" 11.914.270="" -="" .1986="" -="" 3.190.975="" -="" 11.914.270="" -="" 11.914.270="" -="" 1.1987="" -="" 3.411.150="" -="" 12.736.355="" -="" 12.736.355="" -="" .1988="" -="" 3.602.175="" -="" 13.449.590="" -="" 13.449.590="" -="" 1.1989="" -="" 3.789.490="" -="" 14.148.970="" -="" 14.148.970="" -="" .1990="" -="" 4.035.430="" -="" 15.067.240="" -="" 15.067.240="" -="" 1.1991="" -="" 4.313.875="" -="" 16.106.880="" -="" 16.106.880="" -="" .1992="" -="" 4.653.375="" -="" 17.374.490="" -="" 17.374.490="" -="" ---------------------------------------------------------------------+="" allegato="" 13="" aumento="" della="" pensione="" sociale="" legge="" 29="" dicembre="" 1988,="" n.="" 544,="" art.="" 2="" limiti="" di="" reddito="" per="" il="" diritto="" all'aumento="" ------------------------------------------------------------------------+="" -="" -="" -="" importo="" mensile="" -="" no="" -="" pensionato="" solo="" -pensionato="" coniugato-="" aumento="" spettante="" -="" -="" -="" -="" -="" -="" (="" a="" )="" -="" (="" b="" )="" -="" (="" vedi="" note="" )="" -="" ----+-----------------+--------------------+-----------------------------="" -="" -="" -="" 125.000="" -="" 991="" -="" 5.636.350="" -="" 12.648.500="" -="" +(a="" -="" (="" rpms+ps))="" :13="" -="" -="" -="" -="" +(b="" -="" (rfms+rpms+ps))="" :13="" -="" ----+-----------------+--------------------+-----------------------------="" -="" -="" -="" 125.000="" -="" 992="" -="" 5.889.050="" -="" 13.372.400="" -="" +(a="" -="" (="" rpms+ps))="" :13="" -="" -="" -="" -="" +(b="" -="" (rfms+rpms+ps))="" :13="" -="=======================================================================-" note="" -="" -="" l'aumento="" spettante="" e'="" quello="" di="" importo="" meno="" elevato="" risultante="" dal="" -="" calcolo="" effettuato="" sulla="" base="" del="" reddito="" personale="" e="" della="" somma-="" -="" toria="" dei="" redditi="" del="" pensionato="" e="" del="" coniuge.="" -="" )=""> = Reddito del pensionato  da considerare  ai fini  dell'aumento -
          della pensione sociale.                                        -
)  = Reddito  del coniuge  del pensionato  da considerare  ai fini -
          dell'aumento della pensione sociale.                           -
) < ps=""> = Importo della pensione sociale  spettante nell'anno, al netto -
          del  di lire 10.000000000000000000000000000000000000000000000
 corrisposto sulla tredicesima.     -     ) Lire  5.636.350 =  somma dell'impor
to annuo 1991 della pensione socia- -                         le, pari a lire 4
.011.350, e  dell' aumento per  13  -                          mensilita', pari
 a lire 1.625.000.                  -      Lire 12.648.500 =  somma del limite
di reddito personale e dell'impor-  -
                     to annuo 1991  del trattamento  minimo, pari a  li- -
                    re 7.012.150.                                        -
  Lire  5.889.050 =  somma dell'importo annuo 1992 della pensione socia- -
                    le, pari a lire 4.264.050, e  dell' aumento per  13  -
                     mensilita', pari a lire 1.625.000.                  -
 Lire 132.372.400=  somma del limite di reddito personale e dell'impor-  -
                     to annuo 1992  del trattamento  minimo, pari a  li- -
                    re 7.483.350.                                        -
------------------------------------------------------------------------+
                                                  Allegato 14
       IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
        ALIQUOTE IN VIGORE DAL 1  GENNAIO 1992
  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
                  30 settembre 1991
      ALIQUOTE PER IL CALCOLO DELL'IMPOSTA MENSILE
------------------------------------------------------+
    IMPONIBILE MENSILE     - ALIQUOTA -  CORRETTIVO   -
----------------------------          - DA  DETRARRE  -
 Oltre lire  - Fino a lire -    %     -               -
-------------+-------------+----------+----------------
             -    600.000  -    10    -     ------    -
    600.000  -  1.200.000  -    22    -     72.000    -
  1.200.000  -  2.991.667  -    26    -    120.000    -
  2.991.667  -  6.000.000  -    33    -    329.417    -
  6.000.000  - 14.983.333  -    40    -    749.417    -
 14.983.333  - 29.975.000  -    45    -  1.498.583    -
 29.975.000  -             -    50    -  2.997.333    -
------------------------------------------------------+
     ALIQUOTE PER IL CALCOLO DELL'IMPOSTA ANNUA
------------------------------------------------------+
     IMPONIBILE ANNUO      - ALIQUOTA -  CORRETTIVO   -
----------------------------          - DA  DETRARRE  -
 Oltre lire  - Fino a lire -    %     -               -
-------------+-------------+----------+----------------
             -   7.200.000 -    10    -      ------   -
   7.200.000 -  14.400.000 -    22    -     864.000   -
  14.400.000 -  35.900.000 -    26    -   1.440.000   -
  35.900.000 -  72.000.000 -    33    -   3.953.000   -
  72.000.000 - 179.800.000 -    40    -   8.993.000   -
 179.800.000 - 359.700.000 -    45    -  17.983.0000000000000000000000000000000
   -
 359.700.000 -             -    50    -  35.968.000   -
------------------------------------------------------+
------------------------------------------------------+
 Nota                                                 -
                                                      -
 Per calcolare l'imposta lorda, applicare  l'aliquota -
 prevista  per lo  scaglione nel quale  e compreso il -
 reddito  e sottrarre  dal  risultato  il  correttivo -
 indicato per lo scaglione stesso.                    -
                                                      -
------------------------------------------------------+
                                                     Allegato 15
           IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
        Detrazioni d'imposta spettanti per l'anno 1992
               (Art.      2      DPCM     30     settembre     1991)
------------------------------------------------------------------+
        DETRAZIONE             -  IMPORTO ANNUO  - IMPORTO MENSILE -
------------------------------+------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------+------------------            ese inerenti alla pr
oduzione   -                 -                 -            reddito da lavoro d
ipendente -                 -                  -           da pensione
           -     690.562     -      57.547     -
          -                 -                  -           niuge a carico non l
egalmente  -                 -                 -
effettivamente separato,ovvero-                 -                  -
imo figlio a carico in mancanza-                 -                 -
 coniuge (1)                  -     719.336     -      59.945      -
                               -                 -                 -
li a carico                   -                 -                  -
                               -                 -                 -
er ogni figlio in misura      -                 -                  -
semplice                       -      83.107     -       6.925     -
                              -                 -                  -
per ogni figlio in misura      -                 -                 -
oppia                         -     166.214     -      13.851      -
                               -                 -                 -
 ogni altra persona a carico  -     115.093     -       9.591      -
                               -                 -                 -
diti di lavoro dipendente e   -                 -                  -
 pensione non superiori a      -                 -                 -
e 13.200.000 annue            -     215.801     -      17.983      -
                               -                 -                 -
diti di lavoro dipendente e   -                 -                  -
 pensione di importo compreso  -                 -                 -
 13.200.000 e 13.476.660      - 215.801 - 78 %  -  Importo annuo   -
                               - della parte di  -    diviso 12    -
                              - reddito ecceden--                  -
                               - te 13.200.000   -                 -
-------------------------------------------------------------------
) Nei casi in cui viene attribuita  la detrazione di  lire 719.336 -
 il primo figlio a carico in mancanza  del coniuge, le detrazioni  -
r figli a carico spettano nella misura doppia e l'importo delle de--
zioni in relazione al numero dei figli (compreso il primo figlio)  -
 ridotto di lire 166.214 annue (lire 13.851 mensili ).             -
 Sono  considerati a carico  i familiari che  nell'anno 1992 non   -
sseggano redditi  per un ammontare superiore a lire 4.800.000, al  -
do degli oneri deducibili.                                         -
) Nel caso in cui debbano essere applicate contestualmente  detra- -
ni per figli a carico  in misura semplice ed in misura doppia, le  -
trazioni complessivamente spettanti si determinano rilevando l'im- -
to  delle detrazioni  dalla tabella in misura doppia in relazione  -
 numero totale dei figli e sottraendo l'ammontare delle detrazioni -
ttanti in misura semplice.                                         -
) Ai residenti all'estero spettano soltanto la  detrazione di lire -
.562 annue per spese di produzione del reddito e la detrazione di  -
re 215.801 annue per redditi non superiori a lire 13.200.000 annue -
------------------------------------------------------------------+