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Dettaglio
DIREZIONE CENTRALE PER LE PENSIONI
Ai DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Ai COORDINATORI GENERALI CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI Ai PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI Ai DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, Ai CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE Ai PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI Ai PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Pensioni dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi
e pensioni sociali. Perequazione automatica per l'anno 1992.
Conguagli derivanti dall'accertamento in via definitiva degli
aumenti per perequazione relativi all'anno 1991.
PREMESSA La Gazzetta Ufficiale n. 286 del 6 dicembre 1991 ha pubblicato il de- creto ministeriale 26 novembre 1991, con il quale sono state accertate le percentuali di variazione degli indici del costo della vita da va- lere per le perequazioni semestrali delle pensioni per l'anno 1991, gia' effettuate sulla base degli indici previsionali determinati con decreto ministeriale 28 novembre 1990. Con il predetto decreto mini- steriale sono state inoltre determinate la misura percentuale di aumento per dinamica salariale dovuta alle pensioni dal 1 gennaio 1992, nonche' le percentuali di variazione degli indici del costo del- la vita da applicare in via previsionale per gli aumenti semestrali dell'anno 1992. Sulla base delle percentuali di variazione dell'indice del costo del- la vita accertate in via definitiva per l'anno 1991 e delle percentua- li determinate in via previsionale per l'anno 1992, vengono ricalcola- ti gli aumenti per perequazione gia' corrisposti nell'anno 1991 con l'applicazione degli indici previsionali e vengono determinati gli aumenti spettanti per l'anno 1992. Si e' inoltre provveduto al calcolo del limite massimo di retribuzione pensionabile per la liquidazione delle pensioni con decorrenza 1992, nonche' alla determinazione, in via definitiva per l'anno 1991 e in via previsionale per l'anno 1992, dei limiti di reddito per la conces- sione delle prestazioni subordinate all'esistenza di particolari si- tuazioni reddituali. PARTE PRIMA PENSIONI DEI LAVORATORI DIPENDENTI ED AUTONOMI 1 - CONGUAGLI DI PEREQUAZIONE AUTOMATICA PER L'ANNO 1991 Le percentuali di variazione degli indici del costo della vita accerta- te per gli aumenti semestrali delle pensioni per l'anno 1991 risultano del 4,3 dal 1 maggio e del 3,5 dal 1 novembre. I conguagli derivanti per l'anno 1991 dagli scostamenti tra i valori previsionali e quelli definitivi vengono corrisposti sulla prima rata di pensione dell'anno 1992. Si indicano di seguito gli aumenti semestrali per perequazione spet- tanti in via definitiva per l'anno 1991, a modifica di quelli previ- sionali comunicati con circolare n. 256 del 6 dicembre 1990. 1.1 - PENSIONI AL TRATTAMENTO MINIMO A seguito dell'applicazione delle percentuali di aumento accertate in via definitiva, i trattamenti minimi dovuti per l'anno 1991 alla gene- ralita' dei pensionati risultano determinati nei seguenti importi men- sili: - dal 1 maggio 1991: lire 541.900; - dal 1 novembre 1991: lire 560.850. Si ricorda che con effetto dal 1 gennaio 1990, in applicazione del- l'art. 1 del D.P.C.M. 16 dicembre 1989, anche le pensioni a carico del F.P.L.D. con decorrenza compresa tra il 1 gennaio 1984 e il 31 maggio 1985, aventi titolo alla maggiorazione ex art. 14-quater, commi terzo e quarto, della legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono state riliquidate con assorbimento della maggiorazione stessa nell'importo complessivo risultante dalla riliquidazione. A far tempo dal 1 gennaio 1990 per- tanto non vi sono, in via generale, pensioni integrate totalmente o parzialmente al minimo, o con trattamento minimo cristallizzato, cui sia dovuta la maggiorazione in parola, tranne alcune residue situazio- ni connesse con l'applicazione dell'art. 3 della legge 15 aprile 1985, n. 140. La maggiorazione ex art. 14-quater, terzo comma, della citata legge n. 33/1980, tuttora dovuta ai predetti pensionati, assoggettata agli aumenti per perequazione, e' pari a lire 34.900 mensili dal 1 maggio e a lire 36.100 mensili dal 1 novembre 1991. I trattamenti minimi di pensione aumentati della maggiorazione in parola alle predette decor- renze risultano pari, rispettivamente, a lire 576.800 e a lire 596.950 mensili. 1.2 - PENSIONI DI IMPORTO INFERIORE AL MINIMO E PENSIONI SUPPLEMENTARI Le pensioni di importo inferiore al minimo e le pensioni supplementari vengono perequate con le percentuali di aumento del 4,3 dal 1 maggio e del 3,5 dal 1 novembre 1991. Sulle pensioni supplementari il cui importo risulti superiore al dop- pio del trattamento minimo gli aumenti percentuali vengono applicati nella misura differenziata di cui al successivo punto 1.4. 1.3 - PENSIONI CRISTALLIZZATE AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 7, DELLA LEGGE N. 638/1983. Per le pensioni cristallizzate le percentuali di aumento del 4,3 e del 3,5 sono applicate all'importo della pensione a calcolo, rideterminata a norma del comma 6 dell'articolo 6 della legge n. 638/1983. Qualora l'importo della pensione a calcolo, a seguito delle suddette perequazioni, risulti, alle singole decorrenze, inferiore a quello del trattamento cristallizzato, rimane in pagamento quest'ultimo importo. 1.4 - PENSIONI DI IMPORTO SUPERIORE AL TRATTAMENTO MINIMO. Per le pensioni di importo superiore al minimo gli aumenti percentuali semestrali vengono calcolati nelle misure differenziate stabilite dal comma 4 dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per fasce di importo correlate alla misura del trattamento minimo vigente alla fine del mese precedente quello di decorrenza delle perequazioni. Si indicano di seguito le percentuali di aumento per fasce di importo alle singole scadenze: - dal 1 maggio 1991: 4,3 fino a lire 1.039.100 3,87 sulle ulteriori lire 519.550 3,225 sulla parte eccedente lire 1.558.650 - dal 1 novembre 1991: 3,5 fino a lire 1.083.800 3,15 sulle ulteriori lire 541.900 2,625 sulla parte eccedente lire 1.625.700 1.5 - LIMITI DI REDDITO PER LA MAGGIORAZIONE SOCIALE DELLE PENSIONI EX ART. 1 DELLA LEGGE N. 544/1988. A seguito dell'applicazione degli indici di perequazione accertati in via definitiva, i limiti di reddito per l'anno 1991, comunicati con circolare n. 256 del 9 dicembre 1990, sono modificati come segue. 1.5.1 - MAGGIORAZIONE SOCIALE DI LIRE 80.00000000000000000000000000000000000000 MENSILI PER I PENSIONATI ULTRASESSANTACINQUENNI 1.5.1.1 - PENSIONATO NON CONIUGATO Limite di reddito personale: lire 8.052.150 (somma dell'importo annuo del trattamento minimo di lire 7.012.150 e dell'importo annuo della maggiorazione sociale di lire 1.040.000) 1.5.1.2 - PENSIONATO CONIUGATO Limite di reddito personale: lire 8.052.150 Limite di reddito cumulativo:lire 12.063.500 (somma del limite di red- dito personale e dell'importo annuo della pensione sociale di lire 4.011.350). 1.5.2 - MAGGIORAZIONE SOCIALE DI LIRE 30.000 MENSILI PER I PENSIONATI ULTRASESSANTENNI 1.5.2.1 - PENSIONATO NON CONIUGATO Limite di reddito personale: lire 7.402.150 (somma dell'importo annuo del trattamento minimo di lire 7.012.150 e dell'importo annuo della maggiorazione sociale di lire 390.000). 1.5.2.2 - PENSIONATO CONIUGATO Limite di reddito personale: lire 7.402.150 Limite di reddito cumulativo:lire 11.413.500 (somma del limite di red- dito personale e dell'importo annuo della pensione sociale di lire 4.011.350). 2 - PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI PER L'ANNO 1992 2.1 - AUMENTI PER DINAMICA SALARIALE DAL 1 GENNAIO 1992 La misura percentuale di aumento per la perequazione automatica delle pensioni relativa alla dinamica salariale dal 1 gennaio 1992, agli effetti dell'art. 21, settimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e' risultata pari a 0,4. Tale aumento, come stabilito con de- libera del Consiglio di Amministrazione n. 140 del 15 giugno 1984, deve essere attribuito a tutte le pensioni, autonome e supplementari, a carico del F.P.L.D. e delle Gestioni speciali dei lavoratori autono- mi. Il predetto aumento viene calcolato sull'importo di pensione in essere al 31 dicembre 1991, depurato delle quote in cifra fissa di cui al- l'art. 10, terzo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, eventual- mente attribuite dal 1 gennaio 1976 al 30 aprile 1984 (art. 1 della legge 26 febbraio 1982, n. 54) e con la limitazione dell'incremento massimo attribuibile per effetto dell'art. 1, commi sesto e settimo, della legge 27 febbraio 1978, n. 41, secondo cui l'incremento per dinamica salariale non puo' essere superiore all'importo che si ottie- ne applicando la percentuale di aumento all'80 per cento del limite massimo di retribuzione pensionabile. Cio' premesso, si indicano di seguito gli aumenti di pensione per dinamica salariale dovuti dal 1 gennaio 1992. 2.1.1 - PENSIONI AL TRATTAMENTO MINIMO Per effetto dell'applicazione dell'aumento percentuale dello 0,4 sul- l'importo in essere al 31 dicembre 1991 il trattamento minimo dal 1 gennaio 1992 e' pari a L. 563.100 mensili. L'aumento percentuale dello 0,4 e' attribuito anche sulla pensione a calcolo. La maggiorazione di cui all'art. 14-quater, terzo comma, della legge n. 33/1980, ove spettante, dal 1 gennaio 1992 e' pari a lire 36.250 mensili; il trattamento minimo delle pensioni a carico del F.P.L.D. aumentato della maggiorazione in parola e' pari a L. 599.350 mensili. Preliminarmente alle operazioni di perequazione, per i titolari di piu' pensioni erogate dall'Istituto si e' proceduto in via automatica a confrontare il reddito registrato in archivio per l'anno 1991 ai fini dell'integrazione al minimo con l'importo dell'altra pensione erogata al pensionato per lo stesso anno; nel caso in cui tale importo sia risultato piu' elevato dell'ammontare del reddito memorizzato in archivio, si e' provveduto a registrarlo in luogo di quest'ultimo, contraddistinguendolo con i codici '5' e '4'. Le pensioni al minimo erogate a beneficiari di altri trattamenti per le quali, anche a seguito delle predette operazioni, non risulta in archivio alcun reddito ai fini dell'integrazione, vengono rinnovate nell'importo dell'anno 1991 e fleggate per la successiva ricostituzio- ne d'ufficio. Le pensioni di reversibilita' al minimo erogate a favore di piu' su- perstiti, per le quali in archivio non sia presente alcun reddito ai fini dell'integrazione, per i periodi per i quali risulta in essere un solo titolare vengono rinnovate nella misura del trattamento minimo vigente alla data di cessazione della contitolarita'. 2.1.2 - PENSIONI CRISTALLIZZATE AI SENSI DELL'ART. 6, SETTIMO COMMA, DELLA LEGGE N. 638/1983 Per le pensioni cristallizzate la percentuale di aumento dello 0,4 viene applicata all'importo della pensione a calcolo, determinato a norma del comma 6 dell'art. 6 della legge n. 638. Nei casi in cui l'importo della pensione cosi' perequato risulti infe- riore a quello del trattamento cristallizzato, si continua a corri- spondere l'importo spettante al 31 dicembre 1991. 2.1.3 - PENSIONI DI IMPORTO SUPERIORE AL TRATTAMENTO MINIMO 2.1.3.1 - IMPORTO DI PENSIONE PEREQUABILE L'aumento percentuale dello 0,4 viene calcolato sull'importo di pen- sione in essere al 31 dicembre 1991, al netto delle quote in cifra fissa attribuite dal 1 gennaio 1976 al 30 aprile 1984, in relazione alla decorrenza della pensione. Per le pensioni ai superstiti, oltre alle quote in cifra fissa attri- buite direttamente in relazione alla decorrenza originaria, vengono scorporate anche le quote in cifra fissa attribuite in aliquota di reversibilita' in quanto gia' concesse sulla pensione diretta del dan- te causa. 2.1.3.2 - IMPORTO MASSIMO DI INCREMENTO PER DINAMICA SALARIALE E LIMITE MASSIMO DI RETRIBUZIONE PENSIONABILE CON LA PERCENTUALE DI COMMISURAZIONE DELL'80 PER CENTO L'incremento massimo spettante alle pensioni per effetto dell'appli- cazione dell'aumento percentuale dello 0,4 viene determinato applican- do l'art. 1, commi sesto e settimo, della legge n. 41/1978, il quale stabilisce che tale aumento non puo' essere superiore a quello che si ottiene applicando lo stesso aumento percentuale all'80 per cento del limite massimo di retribuzione pensionabile. Ai sensi dell'art. 3, tredicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, che prevede la perequazione del tetto pensionabile con la di- sciplina della perequazione automatica delle pensioni a carico del F.P.L.D. superiori al trattamento minimo, la retribuzione massima pen- sionabile per l'anno 1992 viene determinata applicando all'importo dell'anno precedente le percentuali di aumento accertate per la pere- quazione di tali pensioni. Si ricorda che, a seguito del disposto di cui all'articolo 21, comma 6, della legge n. 67/1988, per retribuzione massima si intende quella pensionabile con la percentuale massima di commisurazione del 2 per cento per ogni anno di contribuzione (0,00153846 per ogni settimana). Cio' premesso, il limite massimo di retribuzione annua pensionabile per l'anno 1992 va determinato applicando all'importo dell'anno 1991 di lire 48.089.000 le percentuali relative agli aumenti semestrali del 1 maggio (+4,3%) e del 1 novembre 1991 (+3,5%), nonche' l'aumento percentuale dello 0,4 dovuto dal 1 gennaio 1992 a titolo di dinamica salariale. La retribuzione massima pensionabile per l'anno 1992 e' pertanto pari a lire 52.120.000. Conseguentemente, l'importo mensile massimo di pensione perequabile e' pari a L. 3.207.383 e l'incremento massimo attribuibile e' di lire 12.830 mensili. Ai fini della liquidazione delle pensioni aventi decorrenza nell'anno 1992, secondo le istruzioni di cui alla circolare n. 133 del 9 giugno 1988, la retribuzione pensionabile eccedente il predetto importo di lire 52.120.000 annue e' da computare per ogni anno di anzianita' con- tributiva, secondo le seguenti aliquote stabilite per fasce di impor- to: - 1,50 per cento sulla prima fascia di lire 17.199.600 annue, pari a lire 330.762 settimanali; - 1,25 per cento sulla ulteriore fascia di lire 17.199.600 annue, pari a lire 330.762 settimanali; - 1 per cento sulla fascia di retribuzione eccedente lire 86.519.200 annue, pari a lire 1.663.831 settimanali. 2.1.4 - PENSIONI NON INTEGRATE AL MINIMO E PENSIONI SUPPLEMENTARI Per le pensioni non integrate al minimo e per le pensioni supplementa- ri l'aumento percentuale dello 0,4 viene attribuito sull'importo spet- tante al 31 dicembre 1991, al netto delle eventuali quote in cifra fissa. L'ipotesi, come e' noto, puo' riguardare pensioni dirette superiori al minimo che, nel corso dell'erogazione, per effetto dell'art. 19 della legge n. 843/1978, non abbiano potuto piu' beneficiare degli incremen- ti in cifra fissa e siano, pertanto, divenute di importo inferiore al trattamento minimo, ovvero pensioni ai superstiti che abbiano usufrui- to in aliquota di reversibilita' delle quote in cifra fissa erogate sulla pensione diretta del dante causa. 2.2 - AUMENTI SEMESTRALI DOVUTI DAL 1 MAGGIO E DAL 1 NOVEMBRE 1992 2.2.1 - PENSIONI AL TRATTAMENTO MINIMO I trattamenti minimi dovuti alla generalita' dei pensionati risultano determinati nei seguenti importi: - dal 1 maggio 1992: lire 577.750 - dal 1 novembre 1992: lire 588.150 Gli aumenti di perequazione sono attribuiti anche sull'importo della pensione a calcolo. La maggiorazione ex art. 14-quater, terzo comma, della legge n.33/1980, per le residue situazioni per le quali e' tuttora dovuta, e' pari a lire 37.200 mensili dal 1* maggio e a lire 37.850 mensili dal 1 novembre 1992. I trattamenti minimi, aumentati della maggiora- zione in parola, alle predette scadenze risultano pari, rispettivamen- te, a lire 614.950 mensili e a lire 626.000 mensili. 2.2.2 - PENSIONI DI IMPORTO INFERIORE AL MINIMO E PENSIONI SUPPLEMENTARI Le pensioni di importo inferiore al trattamento minimo e le pensioni supplementari sono calcolate con l'attribuzione degli aumenti percen- tuali del 2,6 dal 1 maggio e dell'1,8 dal 1 novembre 1992. Le percentuali di aumento sono applicate sull'importo della pensione spettante alla fine del mese precedente quello da cui hanno effetto le singole perequazioni. Sulle pensioni supplementari il cui importo risulti superiore al dop- pio del trattamento minimo gli aumenti percentuali vengono applicati nella misura differenziata di cui al successivo punto 2.2.3. 2.2.3 - PENSIONI DI IMPORTO SUPERIORE AL TRATTAMENTO MINIMO Le pensioni di importo superiore al trattamento minimo beneficiano degli aumenti percentuali semestrali nelle misure differenziate stabi- lite dal comma 4 dell'art. 24 della legge n. 41/1986, per fasce di importo correlate alla misura del trattamento minimo vigente alla fine del periodo precedente. Le pensioni di reversibilita' di importo superiore al minimo erogate a favore di piu' superstiti, per i periodi per i quali risulta in essere un solo titolare, ove in archivio non sia presente alcun reddito ai fini dell'integrazione, vengono rinnovate nell'importo a calcolo, an- che se inferiore al minimo. Si indicano di seguito le percentuali di aumento spettanti per fasce di importo alle singole scadenze: - dal 1 maggio 1992: 2,6 fino a lire 1.126.200 2,34 sulle ulteriori lire 563.100 1,95 sulla parte eccedente lire 1.689.300 - dal 1 novembre 1992: 1,8 fino a lire 1.155.500 1,62 sulle ulteriori lire 577.750 1,35 sulla parte eccedente lire 1.733.250 2.2.4 - PENSIONI CRISTALLIZZATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, COMMA 7, DELLA LEGGE N. 638/1983 Alle pensioni cristallizzate gli aumenti semestrali del 2,6 e dell'1,8 per cento sono applicati sull'importo della pensione a calcolo, ride- terminata a norma del comma 6 dell'art. 6 della legge n. 638/1983. Qualora l'importo della pensione a calcolo, a seguito delle suddette perequazioni, risulti, alle singole scadenze, inferiore a quello del trattamento cristallizzato, rimane in pagamento quest'ultimo importo. 2.3 - LIMITI DI REDDITO PER LA MAGGIORAZIONE SOCIALE DELLE PENSIONI EX ART. 1 DELLA LEGGE N. 544/1988. I limiti di reddito valevoli per l'anno 1992 ai fini dell'attribuzione della maggiorazione sociale sono calcolati sulla base degli importi di pensione determinati con le percentuali di perequazione stabilite in via previsionale. 2.3.1 - MAGGIORAZIONE SOCIALE DI LIRE 80.000 MENSILI PER I PENSIONATI ULTRASESSANTACINQUENNI 2.3.1.1 - PENSIONATO NON CONIUGATO Limite di reddito personale: lire 8.523.350 (somma dell'importo annuo del trattamento minimo di lire 7.483.350 e dell'importo annuo della maggiorazione sociale di lire 1.040.000) 2.3.1.2 - PENSIONATO CONIUGATO Limite di reddito personale: lire 8.523.350 Limite di reddito cumulativo:lire 12.787.400 (somma del limite di red- dito personale e dell'importo annuo della pensione sociale di lire 4.264.050). 2.3.2 - MAGGIORAZIONE SOCIALE DI LIRE 30.000 MENSILI PER I PENSIONATI ULTRASESSANTENNI 2.3.2.1 - PENSIONATO NON CONIUGATO Limite di reddito personale: lire 7.873.350 (somma dell'importo annuo del trattamento minimo di lire 7.483.350 e dell'importo annuo della maggiorazione sociale di lire 390.000). 2.3.2.2 - PENSIONATO CONIUGATO Limite di reddito personale: lire 7.873.350 Limite di reddito cumulativo:lire 12.137.400 (somma del limite di red- dito personale e dell'importo annuo della pensione sociale di lire 4.264.050) 3 - MIGLIORAMENTI DELLE PENSIONI DEI LAVORATORI DIPENDENTI AI SENSI DELLA LEGGE 27 FEBBRAIO 1991, N. 59 Nel contesto delle operazioni di perequazione automatica, alle pensio- ni dei lavoratori dipendenti di importo superiore al minimo alla data del 1 gennaio 1990, aventi decorrenza anteriore al 1 luglio 1982, vengono attribuiti anche i miglioramenti disposti dall'art. 1, comma 9-bis, della legge n. 59/1991. Come e' noto, la disposizione in parola prevede che, con effetto dal 1 gennaio 1992, ai predetti trattamenti pensionistici venga attribui- to, se piu' favorevole dell'aumento determinato sulla base delle di- sposizioni di cui ai commi da 2 ad 8 dello stesso articolo 1, un au- mento mensile determinato come segue: - pensioni con decorrenza anteriore al 1 maggio 1968: 10 per cento dell'importo mensile del trattamento pensionistico in pagamento al 1 gennaio 1992, comprensivo dell'aumento per dinamica salariale do- vuto dalla stessa data, con un minimo complessivo di lire 50.000 mensili; - pensioni con decorrenza compresa tra il 1 maggio 1968 ed il 30 giu- gno 1982: lire 2.500 per ogni anno di anzianita' contributiva utile alla data di decorrenza della pensione, con un minimo complessivo di lire 50.000 mensili. Poiche' l'anzianita' contributiva e' rapportata a settimane, l'aumento viene determinato moltiplicando il numero delle settimane per 48,077 (2.500: 52). Per le pensioni contributive riliquidate in forma retributiva, la mi- sura degli aumenti viene determinata con riferimento alla decorrenza della riliquidazione in forma retributiva. Per le pensioni ai superstiti, la determinazione dei predetti aumenti viene effettuata con riferimento alla decorrenza della pensione diret- ta ed alla composizione del nucleo familiare alla data del 1 gennaio 1992. Degli aumenti previsti dal comma 9-bis dell'art. 1 beneficiano sia i pensionati nei cui confronti l'applicazione dei commi da 2 a 8 del- l'art. 1 non ha comportato alcun incremento di pensione, sia i pensio- nati per i quali l'applicazione degli stessi commi ha comportato un incremento di importo meno elevato. Gli aumenti mensili risultanti dall'applicazione della disposizione in esame sono corrisposti dal 1 gennaio 1992 in misura pari a lire 20.000 mensili. Per le pensioni che hanno titolo a percepire gli aumenti previsti dal comma 9-bis dell'art. 1 in sostituzione di quelli, complessivamente meno favorevoli, calcolati in base ai commi da 2 a 8, tenuto conto del diverso periodo di spettanza e della diversa misura di frazionamento degli aumenti in parola, puo' verificarsi che la quota di aumento do- vuta dal 1 gennaio 1992 a norma del comma 9-bis risulti meno elevata dela quota di aumento gia' corrisposta al 31 dicembre 1991, perequata dello 0,4 per cento per dinamica salariale. In tale caso, viene mante- enuto in pagamento dal 1 gennaio 1992 quest'ultimo importo; l'ecceden- za viene riassorbita in occasione della corresponsione dell'ulteriore quota di aumento dovuta dal 1 gennaio 1993 ai sensi del comma 9-ter dello stesso articolo 1. Per le pensioni con decorrenza anteriore al 1 luglio 1982 per le qua- li l'incremento calcolato in base ai commi da 2 a 8 dell'art. 1 e' risultato piu' favorevole di quello determinato ai sensi del comma 9- bis e per le pensioni con decorrenza compresa tra il 1 luglio 1982 ed il 31 dicembre 1988, viene attribuito dal 1 gennaio 1992, ai sensi del comma 9 dello stesso articolo, l'ulteriore quota del 3 per cento dell'incremento complessivamente spettante. Con l'occasione i miglioramenti previsti dalla legge n. 59 sono stati attribuiti, con effetto dal 1 gennaio 1990, anche alle pensioni even- tualmente non ricomprese, per qualsiasi motivo, nelle operazioni di riliquidazione effettuate nell'anno 1991. 4 - CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE Come e' noto, a norma dell'art. 5, comma 13, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, a decorrere dal 1 gennaio 1991 i trattamenti pensioni- stici di importo annuo lordo superiore a 18 milioni sono soggetti al contributo al Servizio Sanitario Nazionale nelle stesse misure previ- ste per i lavoratori dipendenti (0,90 per cento sulla quota di imponi- bile fino a 40 milioni; 0,40 per cento sulla quota di imponibile ecce- dente i 40 milioni fino al limite di 100 milioni). Il contributo sanitario dovuto per l'anno 1991 viene trattenuto in unica soluzione sulla prima rata di pensione dell'anno 1992, con la quale, come e' noto, vengono corrisposti i conguagli di pensione spet- tanti per lo stesso anno 1991; il contributo dovuto per l'anno 1992 viene trattenuto sulle singole rate di pensione di tale anno. Preliminarmente alle operazioni di rinnovo, sono stati registrati in archivio, ai fini del calcolo del contributo sanitario, i codici ope- rativi segnalati dalle Sedi secondo le istruzioni impartite con circo- lare n. 249 del 26 ottobre 1991. In tale contesto si e' altresi' provveduto all'abbinamento dei plurimi trattamenti erogati dall'Istituto ad uno stesso beneficiario. Ovvia- mente, l'abbinamento si e' reso possibile soltanto nei casi di coinci- denza di tutti i dati anagrafici degli interessati (cognome, nome, data e luogo di nascita). Per le pensioni abbinate il contributo sanitario viene calcolato sul- l'importo complessivamente erogato e ripartito su ciascun trattamento in proporzione al relativo ammontare. Le pensioni abbinate ai fini del calcolo delle ritenute IRPEF vengono in ogni caso assoggettate al contributo sanitario sul cumulo degli emolumenti complessivamente erogati. 5 - RITENUTE IRPEF Le ritenute IRPEF per l'anno 1992 vengono determinate sulla base delle aliquote per scaglioni di reddito di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 1991, con l'attribuzione delle detrazioni di imposta nella misura prevista dallo stesso decreto. Per le pensioni assoggettate al contributo sanitario, l'imponibile IRPEF e' determinato al netto dell'importo del contributo medesimo. In particolare, l'importo del contributo sanitario relativo all'anno 1991 viene portato in detrazione dell'imponibile degli arretrati relativi ad anni precedenti il 1992. Nel caso di titolari di due pensioni INPS assoggettate a ritenuta alla fonte sul cumulo degli emolumenti complessivamente erogati, sul Model- lo O bis M di ciascuna pensione viene stampata dalle procedure di rin- novo la seguente comunicazione: LA RITENUTA IRPEF E' CALCOLATA SULLA SOMMA DEGLI IMPORTI DI QUESTA PENSIONE E DELL'ALTRA PENSIONE INPS DI CUI LEI E' TITOLARE. PARTE SECONDA PENSIONI SOCIALI 1 - CONGUAGLI DI PEREQUAZIONE AUTOMATICA E LIMITI DI REDDITO PER L'ANNO 1991. A seguito dell'applicazione degli indici di perequazione automatica accertati in via definitiva, gli importi della pensione sociale e dei relativi limiti di reddito, comunicati con circolare n. 256 del 6 di- cembre 1990, sono modificati come indicato di seguito. I conguagli derivanti per l'anno 1991 dagli scostamenti tra i valori previsionali e quelli definitivi vengono corrisposti sulla prima rata di pensione dell'anno 1992. Dal 1 maggio 1991: - importo mensile della pensione sociale: lire 310.000 - limite di reddito personale: lire 3.978.800 - limiti di reddito cumulativo dei coniugi: lire 12.766.050 e lire 16.744.850 Dal 1 novembre 1991: - importo mensile della pensione sociale: lire 320.850 - limite di reddito personale: lire 4.011.350 - limite di reddito cumulativo dei coniugi: lire 13.212.850 e lire 17.224.200 2 - PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI SOCIALI E LIMITI DI REDDITO PER L'ANNO 1992. Le pensioni sociali vengono perequate per l'anno 1992 con le percen- tuali di vavariazione dell'indice del costo della vita del 2,6 dal 1 maggio e dell'1,8 dal 1 novembre. Alle pensioni sociali non si applica, come e' noto, la perequazione per dinamica salariale spettante alle pensioni dei lavoratori dipen- denti ed autonomi. Per aderire alle richieste formulate dalla generalita' delle Sedi, finalizzate a limitare il piu' possibile l'erogazione di somme non spettanti il cui recupero e' problematico, le pensioni sociali in pa- gamento in misura ridotta, che non siano state liquidate o ricostitui- te nel corso dell'anno 1991, vengono rinnovate nell'importo corrispo- sto a novembre 1991. 2.1 - IMPORTI DELLA PENSIONE SOCIALE E DEI RELATIVI LIMITI DI REDDITO DAL 1 GENNAIO 1992. Gli importi della pensione sociale e dei relativi limiti di reddito dal 1 gennaio 1992 sono i seguenti: a) importo mensile della pensione sociale: lire 320.850; b) limite di reddito personale: lire 4.171.050; c) limite di reddito cumulativo dei coniugi: lire 13.265.700. Qualora il reddito complessivo dei coniugi sia superiore a lire 13.265.700, ma inferiore a lire 17.436.750, il soggetto che non possegga redditi propri, ovvero possegga redditi propri di importo annuo inferiore a quello della pensione sociale, ha diritto alla pensione sociale ridotta di un importo pari alla differenza tra li- re 17.436.750 e l'ammontare del reddito posseduto dai coniugi; peraltro, ove l'importo del reddito personale sia superiore alla predetta differenza, la pensione sociale deve essere ridotta di un importo pari al reddito personale. 2.2 - IMPORTI DELLA PENSIONE SOCIALE E DEI RELATIVI LIMITI DI REDDITO DAL 1 MAGGIO 1992 Gli importi della pensione sociale e dei relativi limiti di reddito dal 1 maggio 1992 sono i seguenti: a) importo mensile della pensione sociale: lire 329.200; b) limite di reddito personale: lire 4.246.200; c) limite di reddito cumulativo dei coniugi: lire 13.610.600. Qualora il reddito complessivo dei coniugi sia superiore a lire 13.610.600, ma inferiore a lire 17.856.800, il soggetto che non possegga redditi propri, ovvero possegga redditi propri di importo annuo inferiore a quello della pensione sociale, ha diritto alla pensione sociale ridotta di un importo pari alla differenza tra li- re 17.856.800 e l'ammontare del reddito posseduto dai coniugi; peraltro, ove l'importo del reddito personale sia superiore alla predetta differenza, la pensione sociale deve essere ridotta di un importo pari al reddito personale. 2.3 - IMPORTI DELLA PENSIONE SOCIALE E DEI RELATIVI LIMITI DI REDDITO DAL 1 NOVEMBRE 1992 Gli importi della pensione sociale e dei relativi limiti di reddito dal 1 novembre 1992 sono i seguenti: a) importo mensile della pensione sociale: lire 335.150; b) limite di reddito personale: lire 4.264.050; c) limite di reddito cumulativo dei coniugi: lire 13.855.600. Qualora il reddito complessivo dei coniugi sia superiore a lire 13.855.600, ma inferiore a lire 18.119.650, il soggetto che non possegga redditi propri, ovvero possegga redditi propri di importo annuo inferiore a quello della pensione sociale, ha diritto alla pensione sociale ridotta di un importo pari alla differenza tra li- re 18.119.650 e l'ammontare del reddito posseduto dai coniugi; peraltro, ove l'importo del reddito personale sia superiore alla predetta differenza, la pensione sociale deve essere ridotta di un importo pari al reddito personale. 2.4 - LIMITI DI REDDITO INDIVIDUALE PER L'EROGAZIONE DELLE PENSIONI SOCIALI A FAVORE DEGLI INVALIDI CIVILI E DEI SORDOMUTI Sulla base della variazione percentuale dell'indice del costo della vita di cui all'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e succes- sive modificazioni, pari a +7,9, si e provveduto alla determinazione in via provvisoria dei limiti di reddito individuale da valere per l'anno 1992 ai fini dell'erogazione della pensione sociale nei confronti degli invalidi civili e dei sordomuti. I limiti di reddito in parola non sono stati ancora comunicati in via ufficiale dal Ministero dell'Interno; gli stessi potrebbero d'altra parte subire variazioni in relazione alle norme contenute al riguardo nei provvedimenti di accompagno alla legge finanziaria per l'anno 1992. 2.4.1 - LIMITE DI REDDITO PERSONALE PER GLI INVALIDI CIVILI ASSOLUTI E PER I SORDOMUTI Il limite di reddito personale valido per l'anno 1992 ai fini del diritto, rispettivamente, alla pensione di invalidita' e all'assegno mensile di assistenza e, conseguentemente, ai fini del diritto alla pensione sociale nei confronti degli invalidi civili assoluti e dei sordomuti e' di lire 17.379.325. 2.4.2 - LIMITE DI REDDITO PERSONALE PER GLI INVALIDI CIVILI PARZIALI Il limite di reddito personale valido per l'anno 1992 ai fini del diritto all'assegno mensile di assistenza e, conseguentemente, ai fini del diritto alla pensione sociale nei confronti degli invalidi civili parziali e' di lire 4.654.670. 3 - AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE Si riportano di seguito i limiti di reddito per il diritto all'aumento della pensione sociale per l'anno 1991 rideterminati sulla base degli indici definitivi di perequazione automatica, nonche' i limiti di red- dito determinati per l'anno 1992 sulla base delle percentuali di pere- quazione delle pensioni stabilite in via previsionale. 3.1 - LIMITI DI REDDITO PER L'ANNO 1991. 3.1.1 - PENSIONATO NON CONIUGATO Limite di reddito personale: lire 5.636.350 (somma dell'importo annuo della pensione sociale di lire 4.011.350 e dell'importo annuo dell'au- mento di lire 1.625.000). 3.1.2 - PENSIONATO CONIUGATO Limite di reddito personale: lire 5.636.350 Limite di reddito cumulativo: lire 12.648.500 (somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo del trattamento minimo di lire 7.012.150). 3.2 - LIMITI DI REDDITO PER L'ANNO 1992. 3.2.1 - PENSIONATO NON CONIUGATO Limite di reddito personale: lire 5.889.050 (somma dell'importo annuo della pensione sociale di lire 4.264.050 e dell'importo annuo dell'au- mento di lire 1.625.000). 3.2.2 - PENSIONATO CONIUGATO Limite di reddito personale: lire 5.889.050. Limite di reddito dei coniugi: lire 13.372.400 (somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo del trattamento minimo di lire 7.483.350). PARTE TERZA COMUNICAZIONI PER IL PENSIONATO I modelli P.1/ott utilizzati per la stampa dei mandati di pagamento delle pensioni per l'anno 1992 sono stati ristrutturati nella parte relativa al Mod. O bis M e nel tagliando sottostante. Come per lo scorso anno, il tagliando in parola viene utilizzato per la stampa da parte delle procedure automatizzate di rinnovo di apposite COMUNICA- ZIONI PER IL PENSIONATO sul trattamento erogato. La soluzione adottata si inquadra nel contesto delle iniziative tese al miglioramento dei rapporti con i pensionati, improntate anche alla trasparenza e chiarezza delle informazioni. In particolare, vengono fornite al pensionato, a seconda dei casi, le seguenti informazioni: - LA SUA PENSIONE E' INTEGRATA AL MINIMO - LA SUA PENSIONE E' INTEGRATA AL MINIMO IN MISURA RIDOTTA IN QUANTO L'AMMONTARE DEI SUOI REDDITI NON CONSENTE L'INTEGRAZIONE PER INTERO - LA SUA PENSIONE VIENE CORRISPOSTA NELL'IMPORTO DEL MINIMO SPETTANTE ALLA DATA IN CUI I SUOI REDDITI HANNO SUPERATO IL LIMITE STABILITO DALLA LEGGE N. 638/1983 - LA SUA PENSIONE VIENE CORRISPOSTA NELL'IMPORTO SPETTANTE AL 31 MARZO 1981 PER IL RIASSORBIMENTO DELLE SOMME EROGATE IN PIU' RISPETTO A QUANTO DOVUTO A TALE DATA - LA SUA PENSIONE VIENE CORRISPOSTA NELL'IMPORTO DEL MINIMO DIMINUITO DELLA QUOTA DI PENSIONE ESTERA RISULTANTE ALLA DATA DELL'ULTIMO AGGIORNAMENTO - SULLA SUA PENSIONE VENGONO CORRISPOSTI I MIGLIORAMENTI PREVISTI DALLA LEGGE N. 59/1991 PER LE PENSIONI SUPERIORI AL MINIMO AVENTI DECORRENZA ANTERIORE AL 1 GENNAIO 1989 - L'IMPORTO ANNUO LORDO DELLA SUA PENSIONE PER IL 1991 E' DI LIRE ... . ... . ... - SULLA SUA PENSIONE E' STATO TRATTENUTO PER L'ANNO 1991 IL CONTRIBUTO DI LIRE ... . ... PER IL S.S.N. - SULLE SUE PENSIONI E' STATO TRATTENUTO PER L'ANNO 1991 IL CONTRIBUTO DI LIRE ... . ... PER IL S.S.N. - SULLA SUA PENSIONE PER L'ANNO 1991 NON E' STATO TRATTENUTO ALCUN CONTRIBUTO PER IL S.S.N. - SULLE SUE PENSIONI PER L'ANNO 1991 NON E' STATO TRATTENUTO ALCUN CONTRIBUTO PER IL S.S.N. - L'IMPORTO DELLA SUA PENSIONE PER IL 1992 E' DI LIRE ... . ... . ... - L'IMPORTO DELLE SUE PENSIONI PER IL 1992 E' DI LIRE ... . ... . ... Per le pensioni localizzate presso istituti di credito, per le quali il pagamento viene disposto con sistemi informatici, il Mod. O bis M e la cedola con le COMUNICAZIONI PER IL PENSIONATO vengono stampati tra- mite il servizio pubblico di posta elettronica POSTEL ed inviati di- rettamente al domicilio degli interessati. IL DIRETTORE GENERALE Allegato 2 PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI PER L'ANNO 1992 Valori previsionali - TRATTAMENTI MINIMI E PENSIONI SOCIALI ----------------------------------------------------------------------+ - PENSIONI LAV.DIPENDENTI - PENSIONI - PENSIONI SOCIALI - CORRENZA ----------------------------- LAVORATORI - ED - - N.CTR < 781="" -="" n.ctr=""> 780 - AUTONOMI - ASSEGNI VITALIZI - ---------+-------------+-------------+-------------+--------------------------- .01.92 - 563.100 - 599.350 - 563.100 - 320.850 - 1.05.92 - 577.750 - 614.950 - 577.750 - 329.200 - .11.92 - 588.150 - 626.000 - 588.150 - 335.150 - ---------+-------------+-------------+-------------+------------------- RTI ANNUI- 7.483.350 - 7.965.100 - 7.483.350 - 4.264.050 - ----------------------------------------------------------------------+ - AUMENTO ANNUO PER DINAMICA SALARIALE gennaio 1992 la misura percentuale di aumento relativa alla dinamica iale per la perequazione automatica delle pensioni dei lavoratori di- nti ed autonomi, agli effetti dell'art. 21, settimo comma, della legge icembre 1983, n. 730, e' risultata pari a + 0,4, derivante dalla diffe- tra la variazione percentuale dell'indice delle retribuzioni minime attuali degli operai dell'industria di cui all'art. 9 della legge 3 o 1975, n. 160, pari a + 8,3, e la variazione percentuale dell'indice costo della vita di cui all'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ccessive modificazioni, pari a + 7,9. L'aumento dello 0,4 % si applica pensione spettante al 31 dicembre 1991, al netto degli aumenti in ci- issa, entro il limite di lire 12.830 mensili, corrispondente allo 0,4 % importo mensile di pensione di lire 3.207.383, conseguibile dal 1 io 1992 in base alla percentuale massima di commisurazione della one alla retribuzione, pari all'80 % . - AUMENTI SEMESTRALI PER COSTO VITA ----------------------------------------------------------------------+ l 1.05.92: aumento del 2,6 % fino a lire 1.126.200 - aumento del 2,34 % sulla parte di pensione compresa - tra lire 1.126.201 e lire 1.689.300 - aumento del 1,95 % sulla parte di pensione eccedente - lire 1.689.300 - - l 1.11.92: aumento del 1,8 % fino a lire 1.155.500 - aumento del 1,62 % sulla parte di pensione compresa - tra lire 1.155.501 e lire 1.733.250 - aumento del 1,35 % sulla parte di pensione eccedente - lire 1.733.250 - ======================================================================- sensi dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, a decorrere - ngono con cadenza semestrale al 1 maggio ed al 1 novembre di ciascun - o. La percentuale di aumento si applica per intero sull'importo di - nsione non eccedente il doppio del minimo del Fondo pensioni lavora- - i dipendenti; per le fasce d'importo comprese tra il doppio ed il - iplo del minimo la percentuale e ridotta al 90 % ; per le fasce d'im- - to eccedenti il triplo del minimo la percentuale e ridotta al 75 % . - ----------------------------------------------------------------------+ Allegato 3 PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI PER L'ANNO 1991 Valori definitivi RATTAMENTI MINIMI E PENSIONI SOCIALI ----------------------------------------------------------------------+ - PENSIONI LAV.DIPENDENTI - PENSIONI - PENSIONI SOCIALI - ORRENZA ----------------------------- LAVORATORI - ED - - N.CTR < 781="" -="" n.ctr=""> 780 - AUTONOMI - ASSEGNI VITALIZI - - - - - - ---------+-------------+-------------+-------------+------------------- .01.91 - 519.550 - 553.000 - 519.550 - 297.200 - 1.05.91 - 541.900 - 576.800 - 541.900 - 310.000 - .11.91 - 560.850 - 596.950 - 560.850 - 320.850 - ---------+-------------+-------------+-------------+------------------- RTI ANNUI- 7.012.150 - 7.463.650 - 7.012.150 - 4.011.350 - ----------------------------------------------------------------------+ UMENTO ANNUO PER DINAMICA SALARIALE 1 gennaio 1991 la misura percentuale di aumento per la perequazione atica delle pensioni relativa alla dinamica salariale, agli effetti art. 21, 7 comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e risultata a 0 (zero). UMENTI SEMESTRALI PER COSTO VITA ----------------------------------------------------------------------+ l 1.05.91: aumento del 4,3 % fino a lire 1.039.100 - aumento del 3,87 % sulla parte di pensione compresa - tra lire 1.039.101 e lire 1.558.650 - aumento del 3,225 % sulla parte di pensione eccedente - lire 1.558.650 - - l 1.11.91: aumento del 3,5 % fino a lire 1.083.800 - aumento del 3,15 % sulla parte di pensione compresa - tra lire 1.083.801 e lire 1.625.700 - aumento del 2,625 % sulla parte di pensione eccedente - lire 1.625.700 - ======================================================================- sensi dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, a decorrere - l'anno 1986 gli aumenti derivanti dalla perequazione automatica inter-- ngono con cadenza semestrale al 1 maggio ed al 1 novembre di ciascun - o. La percentuale di aumento si applica per intero sull'importo di - nsione non eccedente il doppio del minimo del Fondo pensioni lavora- - i dipendenti; per le fasce d'importo comprese tra il doppio ed il - iplodel minimo la percentuale e ridotta al 90 % ; per le fasce d'im- - to eccedenti il triplo del minimo la percentuale e ridotta al 75 % . - ----------------------------------------------------------------------+ Allegato 4 PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI PER L'ANNO 1991 Valori previsionali RATTAMENTI MINIMI E PENSIONI SOCIALI ----------------------------------------------------------------------+ - PENSIONI LAV.DIPENDENTI - PENSIONI - PENSIONI SOCIALI - CORRENZA ----------------------------- LAVORATORI - ED - - N.CTR < 781="" -="" n.ctr=""> 780 - AUTONOMI - ASSEGNI VITALIZI - - - - - - ---------+-------------+-------------+-------------+------------------- 1.01.91 - 519.550 - 553.000 - 519.550 - 297.200 - .05.91 - 533.050 - 567.350 - 533.050 - 304.950 - 1.11.91 - 545.300 - 580.400 - 545.300 - 311.950 - ---------+-------------+-------------+-------------+------------------- RTI ANNUI- 6.912.400 - 7.357.300 - 6.912.400 - 3.954.350 - ----------------------------------------------------------------------+ UMENTO ANNUO PER DINAMICA SALARIALE 1 gennaio 1991 la misura percentuale di aumento per la perequazione atica delle pensioni relativa alla dinamica salariale, agli effetti art. 21, 7 comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e risultata a 0 (zero). UMENTI SEMESTRALI PER COSTO VITA ----------------------------------------------------------------------+ 1.05.91: aumento del 2,6 % fino a lire 1.039.100 - aumento del 2,34 % sulla parte di pensione compresa - tra lire 1.039.101 e lire 1.558.650 - aumento del 1,95 % sulla parte di pensione eccedente - lire 1.558.650 - - 1.11.91: aumento del 2,3 % fino a lire 1.066.100 - aumento del 2,07 % sulla parte di pensione compresa - tra lire 1.066.101 e lire 1.599.150 - aumento del 1,725 % sulla parte di pensione eccedente - lire 1.599.150 - ======================================================================- sensi dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, a decorrere - ll'anno 1986 gli aumenti derivanti dalla perequazione automatica inter-- gono con cadenza semestrale al 1 maggio ed al 1 novembre di ciascun - no. La percentuale di aumento si applica per intero sull'importo di - sione non eccedente il doppio del minimo del Fondo pensioni lavora- - ri dipendenti; per le fasce d'importo comprese tra il doppio ed il - plodel minimo la percentuale e ridotta al 90 % ; per le fasce d'im- - rto eccedenti il triplo del minimo la percentuale e ridotta al 75 % . - ----------------------------------------------------------------------+ Allegato 5 FASCE DI RETRIBUZIONE PENSIONABILE A LIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI CON DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 1988 IN POI AI SENSI DELL'ART. 21 DELLA LEGGE 11 MARZO 1988, N. 67 ------------------------------------------------------------------------+ -FASCE DI RETRIBUZIONE- PERCENTUALE DI - PENSIONE MASSIMA - - - COMMISURAZIONE - CON 40 ANNI DI - - PENSIONABILE - DELLA PENSIONE - CONTRIBUZIONE - RRENZA----------------------+--------------------+----------------------- - - -% annua - % mensile - - - SIONE - Importo - Importo -per 40 - per ogni - Importo - Importo - - - setti- -anni di - settimana - - - - annuo - manale -contri- - di contri-- annuo - mensile - - - -buzione - buzione - - - ------+-----------+---------+--------+-----------+-----------+----------- - 38.725.000- 744.712- 80 -0,00153846 - 30.979.988- 2.383.076- DAL - 12.779.250- 245.755- 60 -0,0011538 - 7.667.244- 589.788- 1.1988- 12.779.250- 245.755- 50 -0,000961538- 6.389.630- 491.510- AL - oltre - oltre - - - - - 2.1988- 64.283.500-1.236.222- 40 -0,00076923 - - - - - - - - - - ------+-----------+---------+--------+-----------+-----------+----------- - 41.866.000- 805.116- 80 -0,00153846 - 33.492.797- 2.576.369- DAL - 13.815.780- 265.688- 60 -0,0011538 - 8.289.138- 637.626- 1.1989- 13.815.780- 265.688- 50 -0,000961538- 6.907.888- 531.376- AL - oltre - oltre - - - - - 2.1989- 69.497.560-1.336.492- 40 -0,00076923 - - - - - - - - - - ------+-----------+---------+--------+-----------+-----------+----------- - 44.848.000- 862.462- 80 -0,00153846 - 35.878.388- 2.759.876- DAL - 14.799.840- 284.612- 60 -0,0011538 - 8.879.533- 683.041- 1.1990- 14.799.840- 284.612- 50 -0,000961538- 7.399.912- 569.224- AL - oltre - oltre - - - - - 2.1990- 74.447.680-1.431.686- 40 -0,00076923 - - - - - - - - - - ------+-----------+---------+--------+-----------+-----------+----------- - 48.089.000- 924.789- 80 -0,00153846 - 38.471.186- 2.959.322- DAL - 15.869.370- 305.180- 60 -0,0011538 - 9.521.239- 732.403- 1.1991- 15.869.370- 305.180- 50 -0,000961538- 7.934.680- 610.360- AL - oltre - oltre - - - - - 2.1991- 79.827.740-1.535.149- 40 -0,00076923 - - - - - - - - - - ------+-----------+---------+--------+-----------+----------------------------- +----------- - 52.120.000-1.002.308- 80 -0,00153846 - 41.695.97 9- 3.207.383- DAL - 17.199.600- 330.762- 60 -0,0011538 - 10.319.361 - 793.797- 1.1992- 17.199.600- 330.762- 50 -0,000961538- 8.599.79 9- 661.523- AL - oltre - oltre - - - - - 2.1992- 86.519.200-1.663.831- 40 -0,00076923 - - - - - - - - - - ------------------------------------------------------------------------+ segue Allegato 5 PENSIONI DEL FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI MASSIMALI DI RETRIBUZIONE PENSIONABILE NOTE Ai sensi dell'articolo 3, tredicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, 97, con decorrenza dal 1 gennaio 1983 il limite massimo di retribuzione pensionabile e adeguato annualmente, con effetto dal 1 gennaio, con la plina della perequazione automatica prevista per le pensioni di importo iore al minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Come stabilito dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 253 8 novembre 1982, il massimale di retribuzione annua pensionabile rivalu- deve essere arrotondato alle mille lire per eccesso o per difetto, a se- che le ultime tre cifre siano superiori alle 500 lire, ovvero inferiori uali. Il massimale di retribuzione per l'anno 1992 e calcolato sulla base del male dell'anno 1991 di lire 48.089.000, adeguato con gli aumenti seme- i per costo vita del 4,3% e del 3,5%, accertati dall'ISTAT per le decor- del 1 maggio e del 1 novembre 1991, e con l'aumento per dinamica sala- dello 0.4 % spettante dal 1 gennaio 1992. L'art. 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, dispone che con ef- dal 1 gennaio 1988 la retribuzione eccedente il tetto pensionabile e tata, ai fini della determinazione della pensione, in base alle aliquo- l 60, del 50 e del 40 per cento, rispettivamente per le quote di retribu- eccedenti il limite stesso fino al 33%, dal 33% al 66%, ed il 66%. fini della determinazione della retribuzione pensionabile nelle varie fa- in applicazione dell'articolo 21 della legge n. 67/1988, l'articolo 3, 2-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160, precisa che, per le pensioni i decorrenza successiva al 30 giugno 1982, la retribuzione pensionabile calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili, rivalutate a norma art. 3, 11 comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, e relative alle e 260 settimane di contribuzione. Ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 della legge 2 agosto 1990, n. 233, con to dal 1 luglio 1990 la misura deli trattamenti pensionistici da liquida- a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi e determinata sulla media redditi relativi agli ultimi dieci anni coperti da contribuzione, o al numero di essi, anteriori alla decorrenza della pensione. isura massima della percentuale di commisurazione della pensione al reddi- stabilita nell'80 % con 40 anni di anzianita contributiva. Le misure in- die della percentuale prevista sono pari a quelle determinate nella ta- C annessa alla legge 30 aprile 1969, n. 153. Nel caso in cui il reddito ibile sia superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si ca la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per icurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, si applicano parte eccedente e fino a concorrenza dell'importo preso in considerazio- i fini del versamento dei contributi, le disposizioni di cui all'art. 21, 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, secondo rcentuali di commisurazione ivi previste. Allegato 6 IMPORTI MENSILI DEI TRATTAMENTI MINIMI DI PENSIONE Dal 1.1.1989 al 31.12.1992 --------------------------------------------------------------------+ - PENSIONI DEI LAVORATORI - - - - DIPENDENTI - - - --------------------------- - - - - - PENSIONI DEI LAVORATORI -PENSIONI - RRENZA- Numero - Numero - AUTONOMI -SOCIALI - - contributi - contributi - - - - < 781="" -=""> 781 - - - - - - - - ------+------------+------------+-------------------------+---------- 1.89 - 452.300 - 481.450 - 452.300 - 258.750 - ------+------------+------------+-------------------------+---------- 5.89 - 469.500 - 499.750 - 469.500 - 268.600 - ------+------------+------------+-------------------------+-------------------- 1.89 - 484.500 - 515.700 - 484.500 - 277.200 - ------+------------+------------+-------------------------+---------- 1.90 - 484.500 - 515.700 - 484.500 - 277.200 - ------+------------+------------+-------------------------+---------- 5.90 - 502.450 - 534.800 - 502.450 - 287.450 - ------+------------+------------+-------------------------+---------- 1.90 - 519.550 - 553.000 - 519.550 - 297.200 - ------+------------+------------+-------------------------+---------- 1.91 - 519.550 - 553.000 - 519.550 - 297.200 - ------+------------+------------+-------------------------+---------- 5.91 - 541.900 - 576.800 - 541.900 - 310.000 - ------+------------+------------+-------------------------+---------- 1.91 - 560.850 - 596.950 - 560.850 - 320.850 - ------+------------+------------+-------------------------+---------- 1.92 - 563.100 - 599.350 - 563.100 - 320.850 - ------+------------+----------------------------------------------------------- +-------------------------+---------- 5.92 - 577.750 - 614.950 - 577.750 - 329.200 - ------+------------+------------ +-------------------------+---------- 1.92 - 588.150 - 626.000 - 588.150 - 335.150 - -------------------------------- ------------------------------------+ Allegato 7 IMITI DI REDDITO PERSONALE ANNUO PER L'INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLE PENSIONI AI SENSI DELL'ART.6 DE LLA LEGGE 11 NOVEMBRE 1983, N.638 - PENSIONI DEL FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI -----------------------------------------------------------------------+ -LIMITI DI REDDITO - LIMITI DI REDDITO - LIMITI DI REDDITO CHE - - CHE ESCLUDONO - CHE CONSENTONO - CONSENTONO L'INTEGRAZIONE - - L'INTEGRAZIONE - L'INTEGRAZIONE - PARZIALE AL MINIMO - - AL MINIMO - AL MINIMO INTERO - - +------------------+-------------------+-------------------------------- -Oltre L. 7.177.300-Fino a L. 3.364.300-Da L. 3.364.301 a L. 7.177.300 - - - - - -Oltre L. 8.325.200-Fino a L. 4.006.900-Da L. 4.006.901 a L. 8.325.300 - - - - - -Oltre L. 8.988.200-Fino a L. 4.253.950-Da L. 4.253.951 a L. 8.988.200 - - - - - -Oltre L. 9.776.000-Fino a L. 4.776.700-Da L. 4.776.701 a L. 9.776.000 - - - - - -Oltre L.10.332.400-Fino a L. 5.041.250-Da L. 5.041.251 a L.10.332.400 - - - - - -Oltre L.10.877.100-Fino a L. 5.307.000-Da L. 5.307.001 a L.10.877.100 - - - - - -Oltre L.11.759.800-Fino a L. 5.680.100-Da L. 5.680.101 a L.11.759.800 - - - - - -Oltre L.12.597.000-Fino a L. 6.085.650-Da L. 6.085.651 a L.12.597.000 - - - - - -Oltre L.13.508.300-Fino a L. 6.496.150-Da L. 6.496.151 a L.13.508.300 - - - - - -Oltre L.14.640.600-Fino a L. 7.157.250-Da L. 7.157.251 a L.14.640.600 - -----------------------------------------------------------------------+ segue Allegato 7 IMITI DI REDDITO PERSONALE ANNUO PER L'INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLE ENSIONI DELLE GESTIONI SPECIALI DEI LAVORATORI AUTONOMI PENSIONI DI VECCHIAIA, DI ANZIANITA', DI INABILITA', PENSIONI AI SUPERSTITI E PENSIONI DI INVALIDITA' EROGATE AD INVALIDI CHE HANNO COMPIUTO L'ETA' PER IL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA -----------------------------------------------------------------------+ -LIMITI DI REDDITO - LIMITI DI REDDITO - LIMITI DI REDDITO CHE - - CHE ESCLUDONO - CHE CONSENTONO - CONSENTONO L'INTEGRAZIONE - - L'INTEGRAZIONE - L'INTEGRAZIONE - PARZIALE AL MINIMO - - AL MINIMO - AL MINIMO INTERO - - +------------------+-------------------+-------------------------------- -Oltre L. 7.177.300-Fino a L. 3.983.100-Da L. 3.983.101 a L. 7.177.300 - - - - - -Oltre L. 8.325.200-Fino a L. 4.713.450-Da L. 4.713.451 a L. 8.325.300 - - - - - -Oltre L. 8.988.200-Fino a L. 5.071.600-Da L. 5.071.601 a L. 8.988.200 - - - - - -Oltre L. 9.776.000-Fino a L. 5.390.800-Da L. 5.390.801 a L. 9.776.000 - - - - - -Oltre L.10.332.400-Fino a L. 5.709.600-Da L. 5.709.601 a L.10.332.400 - ------------------------------------------------------------------------ 1.1.1988 i limiti di reddito che consentono l'integrazione al minimo, - le o parziale, delle pensioni dei lavoratori autonomi sono gli stessi - quelli previsti per le pensioni dei lavoratori dipendenti. - -----------------------------------------------------------------------+ PENSIONI DI INVALIDITA' EROGATE AD INVALIDI CHE NON HANNO COMPIUTO L'ETA' PER IL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA -----------------------------------------------------------------------+ -LIMITI DI REDDITO - LIMITI DI REDDITO - LIMITI DI REDDITO CHE - - CHE ESCLUDONO - CHE CONSENTONO - CONSENTONO L'INTEGRAZIONE - - L'INTEGRAZIONE - L'INTEGRAZIONE - PARZIALE AL MINIMO - - AL MINIMO - AL MINIMO INTERO - - +------------------+-------------------+-------------------------------- -Oltre L. 7.177.300-Fino a L. 4.322.750-Da L. 4.322.751 a L. 7.177.300 - - - - - -Oltre L. 8.325.200-Fino a L. 5.097.750-Da L. 5.097.751 a L. 8.325.300 - - - - - -Oltre L. 8.988.200-Fino a L. 5.487.950-Da L. 5.487.951 a L. 8.988.200 - - - - - -Oltre L. 9.776.000-Fino a L. 6.094.550-Da L. 6.094.551 a L. 9.776.000 - - - - - -Oltre L.10.332.400-Fino a L. 6.451.750-Da L. 6.451.751 a L.10.332.400 - - - - - ------------------------------------------------------------------------ 1.1.1988 i limiti di reddito che consentono l'integrazione al minimo, - le o parziale, delle pensioni dei lavoratori autonomi sono gli stessi - quelli previsti per le pensioni dei lavoratori dipendenti. - -----------------------------------------------------------------------+ segue Allegato 7 IMITI DI REDDITO ANNUO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ASSEGNI D'INVALIDITA' AI SENSI DELL'ART.1 DELLA LEGGE 12 GIUGNO 1984, N.222. LIMITI DI REDDITO ANNUO CHE ESCLUDONO L'INTEGRAZIONE DEGLI ASSEGNI DI INVALIDITA'. -----------------------------------------------------------------------+ NNO - PENSIONATO SOLO - PENSIONATO CONIUGATO - ----+------------------------------+------------------------------------ 984 - Oltre lire 5.170.500 - Oltre lire 7.755.750 - - - - 985 - Oltre lire 5.607.200 - Oltre lire 8.410.800 - - - - 986 - Oltre lire 5.898.200 - Oltre lire 8.847.300 - - - - 987 - Oltre lire 6.217.400 - Oltre lire 9.326.100 - - - - 988 - Oltre lire 6.545.300 - Oltre lire 9.817.950 - - - - 989 - Oltre lire 6.956.400 - Oltre lire 10.434.600 - - - - 990 - Oltre lire 7.450.200 - Oltre lire 11.175.300 - - - - 991 - Oltre lire 8.022.700 - Oltre lire 12.034.050 - - - - 992 - Oltre lire 8.528.100 - Oltre lire 12.792.150 - -----------------------------------------------------------------------+ LIMITI DI REDDITO ANNUO NON INFLUENTI AI FINI DELL'INTEGRAZIONE DEGLI ASSEGNI DI INVALIDITA', QUALUNQUE SIA L'IMPORTO ANNUO A CALCOLO DELL'ASSEGNO DA INTEGRARE. - ASSEGNI A CARICO DEL FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI -----------------------------------------------------------------------+ NO - PENSIONATO SOLO - PENSIONATO CONIUGATO - ----+------------------------------+------------------------------------ 84 - Fino a lire 852.200 - Fino a lire 3.437.450 - - - - 85 - Fino a lire 872.950 - Fino a lire 3.676.550 - - - - 86 - Fino a lire 898.900 - Fino a lire 3.848.000 - - - - 87 - Fino a lire 926.250 - Fino a lire 4.034.950 - - - - 88 - Fino a lire 975.200 - Fino a lire 4.247.850 - - - - 89 - Fino a lire 876.700 - Fino a lire 4.354.900 - - - - 90 - Fino a lire 938.850 - Fino a lire 4.663.950 - - - - 91 - Fino a lire 1.010.550 - Fino a lire 5.021.900 - - - - 92 - Fino a lire 1.044.750 - Fino a lire 5.308.800 - -----------------------------------------------------------------------+ segue Allegato 7 MITI DI REDDITO ANNUO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ASSEGNI D'INVALIDITA' AI SENSI DELL'ART.1 DELLA LEGGE 12 GIUGNO 1984, N.2 . - ASSEGNI A CARICO DELLE GESTIONI SPECIALI DEI LAVORATORI A UTONOMI ------------------------------------------------------------ -----------+ NNO - PENSIONATO SOLO - PENSIONATO CONIUGATO - ----+------------------------------+------------------------------------ 984 - Fino a lire 1.943.050 - Fino a lire 4.528.300 - - - - 985 - Fino a lire 2.106.950 - Fino a lire 4.910.550 - - - - 986 - Fino a lire 2.216.750 - Fino a lire 5.165.850 - - - - 987 - Fino a lire 2.336.750 - Fino a lire 5.445.450 - - - - ------------------------------------------------------------------------ 1.1.1988 i limiti di reddito non influenti ai fini dell'integrazione - gli assegni d'invalidita dei lavoratori autonomi sono gli stessi di - lli previsti per gli assegni d'invalidita dei lavoratori dipendenti. - -----------------------------------------------------------------------+ -----------------------------------------------------------------------+ imiti di reddito non influenti ai fini dell'integrazione degli assegni - invalidita'corrispondono alla differenza tra i limiti di reddito che e- - udono l'integrazione e l'ammontare annuo del trattamento minimo. - ------------------------------------------------------------------------------- -------+ Allegato 8 PETTO PER IL CALCOLO DELL'INTEGRAZIONE PARZIALE AL TRATTA- ENTO MINIMO AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA LEGGE N. 638/1983 -----------------------------------------------------------+ - Colonna 1 -Colonna 2 - Colonna 3 - Colonna 4 - odo -------------+----------+------------+------------------ i - Trattamento- Pensione - Differenza -Imp. integrazione- rim.- minimo - adeguata -(Col. 1 - 2)-(Col.3 x n. mesi)- -------------- RAZIONE MASSIMA ANNUA - -'A' +==== =============+ +---- -------------+ - - E DI REDDITO ANNO 19.. Lire -.............. -- - - TO DICHIARATO Lire -.............. =- - - RAZIONE ANNUA SPETTANTE Lire -.............. -'B' +-----------------+ ICENTE DI CALCOLO DELL'INTEGRAZIONE LE: IMPORTO 'B' DIVISO IMPORTO 'A' ................. 'C' -------------------------------------------------------------+ - Colonna 5 - Colonna 6 - Colonna 7 - Colonna 8 - odo ------------+------------+------------+------------------- i -Coefficente- Int. parz. - Totale -PENSIONE SPETTANTE- rim.- 'C' -(Col. 5 x 3)-(Col. 2 + 6)-(Imp.Col.7 arr.to)- ----+-----------+------------+------------+------------------------------------ ---------------------------------------+ 'B' e > di 'A' la pens ione e integrata totalmente al trattamento imo fini del calcolo della parziale integrazione per l'anno 1983, si e tener conto dell'int egrazione gia'concessa dal 1 gennaio 1983 30 settembre 1983, sottraendo il relativo ammontare dall'importo l'integrazione annua spettante 'B' mporto della pensione di colonna 8 non puo in ogni caso essere eriore alla misura del trattamento minimo. Allegato 9 MAGGIORAZIONE SOCIALE DEI TRATTAMENTI MINIMI Legge 29 dicembre 1988, n. 544, art. 1 LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE PENSIONATI ULTRASESSANTACINQUENNI ------------------------------------------------------------------------+ - - - IMPORTO MENSILE - NNO - PENSIONATO SOLO -PENSIONATO CONIUGATO- MAGGIORAZIONE SPETTANTE - - - - - - ( A ) - ( B ) - ( vedi NOTE ) - ----+-----------------+--------------------+----------------------------- - - - 80.000 - 91 - 8.052.150 - 12.063.500 - +(A - ( RP + P )) :13 - - - - +(B - ( RF + RP + P )) :13 - ----+-----------------+--------------------+----------------------------- - - - 80.000 - 92 - 8.523.350 - 12.787.400 - +(A - ( RP + P )) :13 - - - - +(B - ( RF + RP + P )) :13 - ------------------------------------------------------------------------- - NOTE - ) La maggiorazione sociale spettante e' quella di importo meno elevato - risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale - e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. - < rp=""> = Reddito del pensionato da considerare ai fini della maggio- - razione sociale. - < rf=""> = Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini - della maggiorazione sociale. - < p=""> = Importo della pensione spettante nell'anno. - ) Lire 8.052.150 = somma del trattamento minimo annuo 1991, pari a - lire 7.012.150, e della maggiorazione sociale per - 13 mensilita', pari a lire 1.040.000 - Lire 12.063.500 = somma del limite di reddito personale e dell'im- - porto annuo 1991 della pensione sociale, pari a - lire 4.011.350. - Lire 8.523.350 = somma del trattamento minimo annuo 1992, pari a - lire 7.483.350, e della maggiorazione sociale per - 13 mensilita', pari a lire 1.040.000 - Lire 12.787.400 = somma del limite di reddito personale e dell'im- - porto annuo 1992 della pensione sociale, pari a - lire 4.264.050. - ------------------------------------------------------------------------+ Allegato 10 MAGGIORAZIONE SOCIALE DEI TRATTAMENTI MINIMI Legge 29 dicembre 1988, n. 544, art. 1 LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE PENSIONATI ULTRASESSANTENNI ------------------------------------------------------------------------+ - - - IMPORTO MENSILE - NNO - PENSIONATO SOLO -PENSIONATO CONIUGATO- MAGGIORAZIONE SPETTANTE - - - - - - ( A ) - ( B ) - ( vedi NOTE ) - ----+-----------------+--------------------+----------------------------- - - - 30.000 - 91 - 7.402.150 - 11.413.500 - +(A - ( RP + P )) :13 - - - - +(B - ( RF + RP + P )) :13 - ----+-----------------+--------------------+----------------------------------- - - - 30.000 - 92 - 7.873.350 - 12.137.400 - +(A - ( RP + P )) :13 - - - - +(B - ( RF + RP + P )) :13 - ------------------------------------------------------------------------- - NOTE - - La maggiorazione sociale spettante e' quella di importo meno elevato - risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e - della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. - - < rp=""> = Reddito del pensionato da considerare ai fini della maggio- - razione sociale. - - ) < rf=""> = Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini - della maggiorazione sociale. - - < p=""> = Importo della pensione spettante nell'anno. - - Lire 7.402.150 = somma del trattamento minimo annuo 1991, pari a - lire 7.012.150,e della maggiorazione sociale per - 13 mensilita', pari a lire 390.000. - Lire 11.413.500 = somma del limite di reddito personale e dell'im- - porto annuo 1991 della pensione sociale, pari a - lire 4.011.350. - Lire 7.873.350 = somma del trattamento minimo annuo 1992, pari a - lire 7.483.350,e della maggiorazione sociale per - 13 mensilita', pari a lire 390.000. - Lire 12.137.400 = somma del limite di reddito personale e dell'im- - porto annuo 1992 della pensione sociale, pari a - lire 4.264.050. - ------------------------------------------------------------------------+ Allegato 11 SIONI SOCIALI - LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO MENSILE ------------------------------------------------------------------------+ - REDDITO - REDDITO ANNUO DEL PENSIO-- IMPORTO MENSILE -IMPORTO - OR-- ANNUO DEL - NATO CUMULATO CON IL RED-- DA DETRARRE DALLA -MENSILE - NZA - PENSIONATO- DITO DEL CONIUGE - PENSIONE SOCIALE -PENSIONE- - (RP) - (RT) - -SOCIALE - ---+-----------+--------------------------+--------------------+--------- - zero - < 12.239.750="" -="" zero="" -="" 297.200-="" -=""> 3.863.600- qualunque - 297.200 - zero - -< 3.863.600-="">< 12.239.750="" -="" rp:13="" -="" -="" -="" -="" -+="" rp:13="" (*)="" -="" -="">< 3.863.600-="">12.239.750 e < 16.103.350-+="" (rt-12.239.750):13-="" -="" ---+-----------+--------------------------+--------------------+---------="" -="" zero="" -="">< 12.766.050="" -="" zero="" -="" 310.000-="" -=""> 3.978.800- qualunque - 310.000 - zero - .91-< 3.978.800-=""> 16.744.850 - 310.000 - zero - -< 3.978.800-="">< 12.766.050="" -="" rp:13="" -="" -="" -="" -="" -+="" rp:13="" (*)="" -="" -="">< 3.978.800-="">12.766.050 e < 16.744.850-+="" (rt-12.766.050):13-="" -="" ---+-----------+--------------------------+--------------------+-="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" -------------------------------------------------------------------------------="" --------------="" -="" zero="" -="">< 13.212.850="" -="" zero="" -="" 320.850-="" -=""> 4.011.350- qualunque - 320.850 - zero - .91-< 4.011.350-=""> 17.224.200 - 320.850 - zero - -< 4.011.350-="">< 13.212.850="" -="" rp:13="" -="" -="" -="" -="" -+="" rp:13="" (*)="" -="" -="">< 4.011.350-="">13.212.850 e < 17.224.200-+="" (rt-13.212.850):13-="" -="" ---+-----------+--------------------------+--------------------+---------------="" -="" zero="" -="">< 13.265.700="" -="" zero="" -="" 320.850="" -="" -=""> 4.171.050- qualunque - 320.850 - zero - .92-< 4.171.050-=""> 17.436.750 - 320.850 - zero - -< 4.171.050-="">< 13.265.700="" -="" rp:13="" -="" -="" -="" -="" -+="" rp:13="" (*)="" -="" -="">< 4.171.050-="">13.265.700 e < 17.436.750-+="" (rt-13.265.700):13-="" -="" ---+-----------+--------------------------+--------------------+---------="" -="" zero="" -="">< 13.610.600="" -="" zero="" -="" 329.200-="" -=""> 4.246.200- qualunque - 329.200 - zero - .92-< 4.246.200-=""> 17.856.800 - 329.200 - zero - -< 4.246.200-="">< 13.610.600="" -="" rp:13="" -="" -="" -="" -="" -+="" rp:13="" (*)="" -="" -="">< 4.246.200-="">13.610.600 e < 17.856.800-+="" (rt-13.610.600):13-="" -="" ---+-----------+--------------------------+--------------------+---------="" -="" zero="" -="">< 13.855.600="" -="" zero="" -="" 335.150-="" -=""> 4.264.050- qualunque - 335.150 - zero - .92-< 4.264.050-=""> 18.119.650 - 335.150 - zero - -< 4.264.050-="">< 13.855.600="" -="" rp:13="" -="" -="" -="" -="" -+="" rp:13="" (*)="" -="" -="">< 4.264.050-="">13.855.600 e < 18.119.650-+="" (rt-13.855.600):13-="" -="=======================================================================-" dall'importo="" mensile="" della="" pensione="" sociale="" deve="" essere="" detratto="" il="" va--="" lore="" piu'="" elevato="" derivante="" dalle="" due="" operazioni="" di="" calcolo.="" -="=======================================================================+" allegato="" 12="" limiti="" di="" reddito="" per="" la="" concessione="" delle="" pensioni="" ed="" assegni="" ai="" mutilati="" e="" invalidi="" civili="" ed="" ai="" sordomuti="" ---------------------------------------------------------------------+="" -="" mutilati="" ed="" invalidi="" -="" mutilati="" ed="" invalidi="" -="" -="" -="" civili="" parziali="" -="" civili="" totali="" -="" sordomuti="" -="" rrenza="" -----------------------+----------------------+----------------="" -="" reddito="" -="" reddito="" -="" reddito="" -="" reddito="" -="" reddito="" -="" -="" personale="" -cumulativo-="" personale="" -cumulativo-="" personale="" -="" -------+-----------+-----------------------------------------------------------="" +-----------+----------+----------------="" 8.1966="" -="==" -="==" -="" 96.000="" -="==" -="==" -="" .1969="" -="" 156.000="" -="==" -="" 156.000="" -="==" -="" 156.000="" -="" 5.1971="" -="" 156.000="" -="==" -="" 234.000="" -="==" -="" 156.000="" -="" .1972="" -="" 234.000="" -="==" -="" 234.000="" -="==" -="" 234.000="" -="" 1.1974="" -="" 286.000="" -="" 1.320.00="" 0-="" 325.000="" -="" 1.320.000-="" 1.320.000="" -="" .1975="" -="" 455.000="" -="" 1.560.000="" -="" 494.000="" -="" 1.560.000-="" 1.560.000="" -="" 1.1976="" -="" 548.275="" -="" 1.663.35="" 0-="" 595.270="" -="" 1.663.350-="" 1.663.350="" -="" .1977="" -="" 624.455="" -="" 1.747.850="" -="" 678.015="" -="" 3.120.000-="" 3.120.000="" -="" 1.1978="" -="" 746.200="" -="" 1.883.05="" 0-="" 810.255="" -="" 3.255.000-="" 3.255.000="" -="" .1979="" -="" 846.170="" -="" 2.361.015="" -="" 918.775="" -="" 3.366.350-="" 3.366.350="" -="" 1.1980="" -="" 964.400="" -="" 3.050.235-="" 1.047.410="" -="" 3.497.650-="" 3.497.450="" -="" -----------------------+-----------------------="" -="" -="" reddito="" personale="" -="" reddito="" personale="" -="" -="" -----------------------+-----------------------="" -="" 7.1980="" -="" 2.500.000="" -="" 5.200.000="" -="" 5.200.0000000000000="" -="" .1981="" -="" 2.927.500="" -="" 6.089.200="" -="" 6.089.200="" -="" 1.1982="" -="" 2.927.500="" -="" 7.246.150="" -="" 7.246.150="" -="" .1983="" -="" 2.927.500="" -="" 8.412.780="" -="" 8.412.780="" -="" 1.1984="" -="" 2.927.500="" -="" 9.742.000="" -="" 9.742.000="" -="" .1985="" -="" 2.927.500="" -="" 10.930.525="" -="" 10.930.525="" -="" 1.1986="" -="" 2.927.500="" -="" 11.914.270="" -="" 11.914.270="" -="" .1986="" -="" 3.190.975="" -="" 11.914.270="" -="" 11.914.270="" -="" 1.1987="" -="" 3.411.150="" -="" 12.736.355="" -="" 12.736.355="" -="" .1988="" -="" 3.602.175="" -="" 13.449.590="" -="" 13.449.590="" -="" 1.1989="" -="" 3.789.490="" -="" 14.148.970="" -="" 14.148.970="" -="" .1990="" -="" 4.035.430="" -="" 15.067.240="" -="" 15.067.240="" -="" 1.1991="" -="" 4.313.875="" -="" 16.106.880="" -="" 16.106.880="" -="" .1992="" -="" 4.653.375="" -="" 17.374.490="" -="" 17.374.490="" -="" ---------------------------------------------------------------------+="" allegato="" 13="" aumento="" della="" pensione="" sociale="" legge="" 29="" dicembre="" 1988,="" n.="" 544,="" art.="" 2="" limiti="" di="" reddito="" per="" il="" diritto="" all'aumento="" ------------------------------------------------------------------------+="" -="" -="" -="" importo="" mensile="" -="" no="" -="" pensionato="" solo="" -pensionato="" coniugato-="" aumento="" spettante="" -="" -="" -="" -="" -="" -="" (="" a="" )="" -="" (="" b="" )="" -="" (="" vedi="" note="" )="" -="" ----+-----------------+--------------------+-----------------------------="" -="" -="" -="" 125.000="" -="" 991="" -="" 5.636.350="" -="" 12.648.500="" -="" +(a="" -="" (="" rpms+ps))="" :13="" -="" -="" -="" -="" +(b="" -="" (rfms+rpms+ps))="" :13="" -="" ----+-----------------+--------------------+-----------------------------="" -="" -="" -="" 125.000="" -="" 992="" -="" 5.889.050="" -="" 13.372.400="" -="" +(a="" -="" (="" rpms+ps))="" :13="" -="" -="" -="" -="" +(b="" -="" (rfms+rpms+ps))="" :13="" -="=======================================================================-" note="" -="" -="" l'aumento="" spettante="" e'="" quello="" di="" importo="" meno="" elevato="" risultante="" dal="" -="" calcolo="" effettuato="" sulla="" base="" del="" reddito="" personale="" e="" della="" somma-="" -="" toria="" dei="" redditi="" del="" pensionato="" e="" del="" coniuge.="" -="" )=""> = Reddito del pensionato da considerare ai fini dell'aumento - della pensione sociale. - ) = Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini - dell'aumento della pensione sociale. - ) < ps=""> = Importo della pensione sociale spettante nell'anno, al netto - del di lire 10.000000000000000000000000000000000000000000000 corrisposto sulla tredicesima. - ) Lire 5.636.350 = somma dell'impor to annuo 1991 della pensione socia- - le, pari a lire 4 .011.350, e dell' aumento per 13 - mensilita', pari a lire 1.625.000. - Lire 12.648.500 = somma del limite di reddito personale e dell'impor- - to annuo 1991 del trattamento minimo, pari a li- - re 7.012.150. - Lire 5.889.050 = somma dell'importo annuo 1992 della pensione socia- - le, pari a lire 4.264.050, e dell' aumento per 13 - mensilita', pari a lire 1.625.000. - Lire 132.372.400= somma del limite di reddito personale e dell'impor- - to annuo 1992 del trattamento minimo, pari a li- - re 7.483.350. - ------------------------------------------------------------------------+ Allegato 14 IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE ALIQUOTE IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 1992 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 1991 ALIQUOTE PER IL CALCOLO DELL'IMPOSTA MENSILE ------------------------------------------------------+ IMPONIBILE MENSILE - ALIQUOTA - CORRETTIVO - ---------------------------- - DA DETRARRE - Oltre lire - Fino a lire - % - - -------------+-------------+----------+---------------- - 600.000 - 10 - ------ - 600.000 - 1.200.000 - 22 - 72.000 - 1.200.000 - 2.991.667 - 26 - 120.000 - 2.991.667 - 6.000.000 - 33 - 329.417 - 6.000.000 - 14.983.333 - 40 - 749.417 - 14.983.333 - 29.975.000 - 45 - 1.498.583 - 29.975.000 - - 50 - 2.997.333 - ------------------------------------------------------+ ALIQUOTE PER IL CALCOLO DELL'IMPOSTA ANNUA ------------------------------------------------------+ IMPONIBILE ANNUO - ALIQUOTA - CORRETTIVO - ---------------------------- - DA DETRARRE - Oltre lire - Fino a lire - % - - -------------+-------------+----------+---------------- - 7.200.000 - 10 - ------ - 7.200.000 - 14.400.000 - 22 - 864.000 - 14.400.000 - 35.900.000 - 26 - 1.440.000 - 35.900.000 - 72.000.000 - 33 - 3.953.000 - 72.000.000 - 179.800.000 - 40 - 8.993.000 - 179.800.000 - 359.700.000 - 45 - 17.983.0000000000000000000000000000000 - 359.700.000 - - 50 - 35.968.000 - ------------------------------------------------------+ ------------------------------------------------------+ Nota - - Per calcolare l'imposta lorda, applicare l'aliquota - prevista per lo scaglione nel quale e compreso il - reddito e sottrarre dal risultato il correttivo - indicato per lo scaglione stesso. - - ------------------------------------------------------+ Allegato 15 IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE Detrazioni d'imposta spettanti per l'anno 1992 (Art. 2 DPCM 30 settembre 1991) ------------------------------------------------------------------+ DETRAZIONE - IMPORTO ANNUO - IMPORTO MENSILE - ------------------------------+------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------+------------------ ese inerenti alla pr oduzione - - - reddito da lavoro d ipendente - - - da pensione - 690.562 - 57.547 - - - - niuge a carico non l egalmente - - - effettivamente separato,ovvero- - - imo figlio a carico in mancanza- - - coniuge (1) - 719.336 - 59.945 - - - - li a carico - - - - - - er ogni figlio in misura - - - semplice - 83.107 - 6.925 - - - - per ogni figlio in misura - - - oppia - 166.214 - 13.851 - - - - ogni altra persona a carico - 115.093 - 9.591 - - - - diti di lavoro dipendente e - - - pensione non superiori a - - - e 13.200.000 annue - 215.801 - 17.983 - - - - diti di lavoro dipendente e - - - pensione di importo compreso - - - 13.200.000 e 13.476.660 - 215.801 - 78 % - Importo annuo - - della parte di - diviso 12 - - reddito ecceden-- - - te 13.200.000 - - ------------------------------------------------------------------- ) Nei casi in cui viene attribuita la detrazione di lire 719.336 - il primo figlio a carico in mancanza del coniuge, le detrazioni - r figli a carico spettano nella misura doppia e l'importo delle de-- zioni in relazione al numero dei figli (compreso il primo figlio) - ridotto di lire 166.214 annue (lire 13.851 mensili ). - Sono considerati a carico i familiari che nell'anno 1992 non - sseggano redditi per un ammontare superiore a lire 4.800.000, al - do degli oneri deducibili. - ) Nel caso in cui debbano essere applicate contestualmente detra- - ni per figli a carico in misura semplice ed in misura doppia, le - trazioni complessivamente spettanti si determinano rilevando l'im- - to delle detrazioni dalla tabella in misura doppia in relazione - numero totale dei figli e sottraendo l'ammontare delle detrazioni - ttanti in misura semplice. - ) Ai residenti all'estero spettano soltanto la detrazione di lire - .562 annue per spese di produzione del reddito e la detrazione di - re 215.801 annue per redditi non superiori a lire 13.200.000 annue - ------------------------------------------------------------------+