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Dettaglio
Circolare numero 144 del 11/11/2010 Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Direzione Centrate Entrate
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali
Ai |
Dirigenti centrali e periferici | |
Ai |
Direttori delle Agenzie | |
Ai |
Coordinatori generali, centrali e | |
Roma, 11/11/2010 |
periferici dei Rami professionali | |
Al |
Coordinatore generale Medico legale e | |
Dirigenti Medici | ||
Circolare n. 144 |
E, per conoscenza, | |
Al |
Presidente | |
Al |
Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza | |
Al |
Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci | |
Al |
Magistrato della Corte dei Conti delegato | |
all’esercizio del controllo | ||
Ai |
Presidenti dei Comitati amministratori | |
di fondi, gestioni e casse | ||
Al |
Presidente della Commissione centrale | |
per l’accertamento e la riscossione | ||
dei contributi agricoli unificati | ||
Ai |
Presidenti dei Comitati regionali | |
Ai |
Presidenti dei Comitati provinciali | |
Allegato n.1 |
OGGETTO: |
- Decreto Interministeriale 17 maggio 2010. Rimborso dei maggiori oneri sostenuti dalle aziende del settore del trasporto pubblico. Modalità operative. Istruzioni contabili. |
SOMMARIO: |
L’art. 1 comma 273, primo periodo, della legge n. 266/2005 stabilisce che i maggiori oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria in attuazione dell’art. 1, comma 148, della legge n. 311/2004 siano finanziati utilizzando le somme residuate dagli importi destinati al fine di assicurare il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale. Modalità che le imprese interessate dovranno seguire per il recupero degli importi spettanti. |
Generalità.
Come noto, l’allegato B del Regio Decreto n. 148/1931 - che poneva a carico dell’INPS una serie di trattamenti economici di malattia speciali ed aggiuntivi a favore dei lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto - è stato abrogato, con effetti dal 1° gennaio 2005, dall'art. 1, c. 148 della legge n. 311/2004.
Con la medesima decorrenza, ai suddetti lavoratori, si applica il trattamento previdenziale di malattia secondo le modalità e i limiti previsti dalla legge per la generalità dei lavoratori del settore industria.
La norma citata [1] dispone – peraltro - che trattamenti aggiuntivi, rispetto a quelli erogati dall'INPS ai lavoratori del settore industria, possano essere definiti mediante la contrattazione collettiva di categoria.
L’art. 1 comma 273, primo periodo, della legge n. 266/2005, stabilisce che i maggiori oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria in attuazione dell’art. 1, comma 148, della legge n. 311/2004, siano finanziati utilizzando le somme residuate dagli importi destinati al fine di assicurare il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale.
La quantificazione dei maggiori oneri contrattuali sostenuti dalle aziende di pubblico trasporto e l’individuazione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse finanziarie da destinare a copertura degli oneri medesimi, sono stati affidati [2] ad un apposito Decreto interministeriale Lavoro - Infrastrutture e trasporti.
Per l’anno 2007, l’ammontare del maggior onere derivante dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria è stato quantificato dal Decreto 17 maggio 2010 (allegato 1) che ha affidato all’Istituto l’erogazione alle aziende degli importi spettanti, secondo i criteri indicati nel decreto medesimo.
Con la presente circolare si forniscono le istruzioni con le quali le aziende di trasporto, interessate dal sopra indicato decreto ministeriale, potranno effettuare il recupero delle somme anticipate per le integrazioni delle indennità di malattia relative all’anno 2007.
Modalità operative. Adempimenti a carico delle Sedi.
Per il recupero delle somme in argomento, le aziende destinatarie dovranno avvalersi del codice causale “L215”,da valorizzare nell’Elemento <Denuncia Aziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito>, del flusso UNIEMENS.
Le operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate, dai soli datori di lavoro beneficiari, con una delle denunce contributive aventi scadenza entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare[3].
Propedeutica alle operazioni di conguaglio, è l’attribuzione del previsto codice di autorizzazione “4H”, avente il significato di “azienda di trasporto autorizzata al
recupero somme anticipate per trattamenti speciali aggiuntivi di malattia”.
A tal fine, le aziende richiedenti dovranno produrre il documento unico di regolarità contributiva (DURC) emesso secondo le modalità ordinarie.[4] .
Istruzioni contabili.
Per la rilevazione contabile delle somme di che trattasi si richiamano le istruzioni contenute nella circolare n. 55 dell’8 aprile 2009.
Il Direttore Generale Nori |
Allegato 1
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 17 maggio 2010 (GU n. 216 del 15-9-2010 )
Copertura, fino a concorrenza, degli oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali del trasporto pubblico locale. (10A10996)
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che, nell'ambito del processo di armonizzazione al regime generale, prevede l'abrogazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2005, dell'allegato B al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e la conseguente applicazione, per i lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto rientranti nell'ambito di applicazione del citato regio decreto, dei trattamenti economici previdenziali di malattia secondo le norme, le modalità e i limiti previsti per i lavoratori del settore industria, con eventuale erogazione di trattamenti aggiuntivi secondo la contrattazione collettiva di categoria;
Visto il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, il quale, all'art. 23, autorizza, al fine di assicurare il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale, la spesa di euro 337.500.000 per l'anno 2004 e di euro 214.300.000 annui a decorrere dall'anno 2005;
Visto il decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, il quale, all'art. 1, comma 2, autorizza, al fine di assicurare il rinnovo del primo biennio del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale, la spesa di 260 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005;
Visto l'art. 1, comma 273, primo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale dispone che le somme eventualmente residuate dagli importi di cui al predetto art. 23 del decreto-legge n. 355 del 2003 e all'art. 1, comma 2, del predetto decreto-legge n. 16 del 2005, sono destinate, fino a concorrenza, alla copertura degli oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria in attuazione dell'art. 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Visto il decreto interministeriale 6 agosto 2007 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dei trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2007, con il quale, in attuazione dell'art. 1, del citato comma 273 della legge n. 266 del 2005, sono stati quantificati i predetti oneri contrattuali e stabiliti i criteri e le modalità di riparto delle somme per l'anno di competenza 2005;
Tenuto conto degli accordi sindacali nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali con i quali sono stati definiti i trattamenti di malattia da riconoscere al personale dipendente a decorrere dall'anno 2005;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 recante: «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 2009;
Visto il comunicato del Ministero del lavoro e della Previdenza sociale dell' 8 febbraio 2008, pubblicato sul sito internet del Ministero del lavoro e della Previdenza sociale, con il quale per l'anno di competenza 2007, sono stati richiesti i dati riguardanti le aziende del trasporto pubblico locale, necessari per la quantificazione dei maggiori oneri contrattuali derivanti dall'attuazione del citato art. 1, comma 148, della legge n. 311 del 2004;
Rilevato che dalle istanze presentate dalle aziende beneficiarie entro i termini stabiliti dal predetto comunicato e' stato quantificato un onere pari ad euro 60.683.285,13;
Vista la nota prot. n.1807 dell' 11 gennaio 2010, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha comunicato che le somme residue disponibili a copertura dei maggiori oneri sostenuti dalle aziende per il trattamento di malattia ammontano, in via estimativa, ad Euro 35.000.000,00;
Preso atto che, sulla scorta dei dati acquisiti, le somme residue come sopra indicate non sono sufficienti a coprire interamente i maggiori oneri sostenuti dalle aziende nell'anno 2007;
Ritenuto pertanto di dover stabilire le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie, come sopra quantificate, alle aziende di trasporto pubblico aventi titolo;
Ritenuto di autorizzare l'INPS, cui affluiscono i trasferimenti disposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti mediante prelevamento dal pertinente capitolo di spesa, al versamento delle somme residue attraverso un'evidenza contabile nell'ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, in considerazione della qualità di ente erogatore delle provvidenze di malattia per le categorie interessate;
Decreta:
Art. 1
1. Le somme, come quantificate nelle premesse, sono utilizzate, ai sensi dell'art. 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n.266, secondo i criteri e le modalità di cui al presente decreto.
Art. 2
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati acquisiti mediante il comunicato dell' 8 febbraio 2008 del predetto Ministero ripartisce tra le aziende aventi titolo le somme residue ai sensi dell'art. 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con riferimento all'anno di competenza 2007, secondo il prospetto allegato, parte integrante del presente decreto, stabilendo - considerato che le risorse residue non offrono completa capienza - la percentuale di riparto del 57,6765083251847 % data dal rapporto tra la somma disponibile e il totale delle richieste;
Art. 3
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede a trasferire all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le risorse complessive di cui al prospetto allegato, a valere su apposita evidenza contabile nell'ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.
2. L'INPS provvede ad erogare le somme alle aziende destinatarie tramite procedura automatizzata, nelle modalità previste per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria.
3. L'erogazione di cui al comma 2 é subordinata alla verifica della correntezza contributiva o del possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte delle aziende interessate, ai fini dell'eventuale conguaglio.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 maggio 2010
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali |
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti | |
Sacconi |
Matteoli |
Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 13, foglio n. 334
[1] Si osserva che il testo originario è stato parzialmente sostituito dall'art. 3 ter della legge n. 58/2005.
[2] Cfr. art. 1 c. 273, secondo periodo, della legge n. 266/2005.
[3] Deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993
[4] La ditta dovrà effettuare la richiesta di DURC attraverso l’apposita procedura telematica – www.sportellounicoprevidenziale.it – selezionando l’opzione “agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni ed autorizzazioni.
Allegati