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Messaggio numero 2241 del 10-06-2021

Dettaglio

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali

Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Precisazioni sull’ambito di applicazione degli stanziamenti di cui all’articolo 9 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41

L’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, ha esteso l’integrazione a carico del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale anche ai trattamenti di integrazione salariale in deroga riconosciuti, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del medesimo decreto-legge, per effetto di sospensioni o riduzioni delle attività produttive intervenute nel periodo dal 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2021, prevedendo altresì un incremento della dotazione del Fondo nella misura di 186,7 milioni di euro.

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, riscontrando una richiesta di chiarimenti posta dall’Istituto in merito al corretto utilizzo dell’importo stanziato ai sensi del citato articolo 9, comma 3, ha chiarito, con la nota prot. n. 4850 del 3 giugno 2021, che dette risorse possono essere utilizzate per il finanziamento di tutte le tipologie di prestazione erogate dal Fondo.

Tanto rappresentato, con il presente messaggio si rende noto, pertanto, che le indicazioni fornite dall’Istituto con la circolare n. 72/2021, che limitavano l’impiego del predetto stanziamento (186,7 milioni di euro) esclusivamente al finanziamento dei trattamenti in deroga di cui all’articolo 8, comma 2, del citato decreto-legge, escludendolo per le altre tipologie di prestazioni previste dal decreto istitutivo del Fondo, devono ritenersi superate dal recente orientamento interpretativo ministeriale.

 Il Direttore Generale 
 Gabriella Di Michele