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Pubblicazione: 19 gennaio 2024
I pensionati residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo, per poter fruire delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all’articolo 12 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, sono tenuti a presentare ogni anno all’INPS, nella qualità di sostituto di imposta, apposita dichiarazione che attesti la sussistenza dei seguenti requisiti:
- lo Stato nel quale risultano avere la residenza fiscale;
- di aver prodotto in Italia almeno il 75% del reddito complessivo conseguito nel periodo di imposta;
- di non godere, nel paese di residenza e in nessun altro, degli stessi benefici fiscali richiesti nello Stato italiano;
- i dati anagrafici e il grado di parentela del familiare per il quale si intende fruire della detrazione, con l'indicazione del mese nel quale si sono verificate le condizioni richieste e del mese in cui sono cessate;
- che il reddito complessivo del familiare, non sia superiore a 2.840,51 euro.
Con il messaggio 18 gennaio 2024, n. 245, l’INPS fornisce tutte le indicazioni per l’applicazione delle detrazioni per carichi di famiglia per il periodo d’imposta 2024.
I pensionati interessati possono inoltrare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio:
- accedendo al servizio online dedicato con la propria identità digitale: SPID almeno di secondo livello; CIE 3.0; CNS, eIDAS (sistema di accesso tramite l’identità digitale fornita da un altro paese europeo). Il servizio è disponibile alla pagina Applicazione delle detrazioni fiscali per pensionati residenti all’estero cliccando su Utilizza il servizio;
- avvalendosi dell’assistenza gratuita degli Istituti di Patronato.
I pensionati che hanno già fruito, nel corso dell’anno fiscale 2023, delle detrazioni per carichi di famiglia, possono mantenerle per il periodo d’imposta 2024 solo se la presentazione della domanda di applicazione annuale sarà effettuata entro il 12 febbraio 2024, viceversa saranno revocate.