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Quadro normativo sulle detrazioni fiscali per pensionati residenti all'estero

Tutte le informazioni utili a usufruire di detrazioni fiscali per carichi di famiglia. Sono rivolte ai pensionati residenti all'estero che presentino annualmente all'Inps l'apposita dichiarazione.

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Dettaglio

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 11 novembre 2019

I pensionati residenti all'estero, in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa fiscale vigente, possono usufruire di detrazioni fiscali per carichi di famiglia presentando annualmente all'INPS l'apposita dichiarazione prevista.

La normativa fiscale

In base all'evoluzione della legislazione fiscale vigente, ferme restando le detrazioni indicate nell'articolo 13 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), collegate a determinate tipologie di reddito, si precisa che per l'applicazione delle detrazioni per carichi di famiglia (articolo 12 del TUIR) ai non residenti in Italia:

  • dal 2007 fino al periodo d'imposta 2014, in deroga all'articolo 24, comma 3 del TUIR (d.p.r. 917/1986), l'articolo 1, comma 1324, legge 27 dicembre 2006, n. 296 (e successive modifiche e integrazioni), ha stabilito che le detrazioni per carichi di famiglia, in presenza delle condizioni di spettanza previste dalla legge, possono essere applicate ai trattamenti pensionistici i cui titolari risiedono all'estero;
  • per il periodo d'imposta 2015, in virtù dell'entrata in vigore dell'articolo 7, comma 1, legge 30 ottobre 2014, n. 161 ed essendo stato emanato il decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 settembre 2015, le detrazioni per carichi di famiglia sono risultate applicabili ai soli pensionati residenti in un paese dell'Unione Europea o aderente all'accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE), (i cosiddetti non residenti Schumacker) che assicuri un adeguato scambio di informazioni, a condizione che il reddito prodotto dal soggetto in Italia sia pari almeno al 75% del reddito dallo stesso complessivamente prodotto e che il medesimo soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello stato di residenza o in altri stati;
  • a decorrere dal periodo d'imposta 2016, l'articolo 1, comma 954, legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha precisato che, nel caso in cui ricorrano le condizioni previste, le detrazioni per carichi di famiglia sono fruibili per tutti i soggetti residenti all'estero in stati che assicurino un adeguato scambio di informazioni;
  • dal 1° gennaio 2019, inoltre, la legge di bilancio 2018 (commi 252 e 253 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205) ha innalzato per i figli di età non superiore a 24 anni il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico da 2.840,51 euro a 4.000 euro.

Si precisa che, ai soli fini della determinazione del reddito complessivamente prodotto, sono computati i redditi soggetti a imposizione nello stato di residenza o di produzione, sulla base dei dati indicati nella dichiarazione dei redditi ivi presentata, o in altra certificazione ivi prevista.

I redditi prodotti all'estero, che siano oggetto di tassazione concorrente nello stato di residenza e in quello di produzione, sono computati in base ai dati della dichiarazione dei redditi dello stato di residenza, o in altra certificazione fiscale ivi prevista. I redditi prodotti nel territorio dello Stato italiano e ivi dichiarati al fisco italiano ai fini fiscali, oggetto di tassazione concorrente in base alle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni fiscali, non rilevano quali redditi prodotti all'estero.

Consigli utili

I soggetti residenti all'estero in possesso dei requisiti per richiedere le detrazioni per carichi di famiglia, di cui all'articolo 12 del TUIR, devono conservare ed esibire, all'amministrazione finanziaria che ne faccia richiesta, la seguente documentazione:

  • copia della dichiarazione dei redditi presentata nello stato di residenza o negli stati di produzione del reddito, per il periodo d'imposta delle richieste di agevolazioni in Italia;
  • certificazione del datore di lavoro estero/sostituto d'imposta, dalla quale risulti l'indicazione del reddito prodotto e dei benefici fiscali fruiti;
  • copia del bilancio dell'eventuale attività d'impresa svolta all'estero.

In ogni caso, l'amministrazione finanziaria può richiedere qualsiasi ulteriore documentazione di convalida dei requisiti previsti, anche mediante scambio di informazioni con lo stato di residenza interessato.