Ti trovi in:

Assegno per il Nucleo Familiare - Lavoratori ditte cessate e fallite

Domanda di sostegno economico erogato ai nuclei familiari dei lavoratori di ditte cessate e/o fallite. Spetta a lavoratori del settore privato le cui ditte hanno cessato l’attività o risultano fallite. Gli importi sono pubblicati ogni anno dall’Inps.
Rivolto a:
Categorie
Patronati- Disoccupati, inoccupati e lavoratori sospesi
Cassa di appartenenza
-
Età
-
Il servizio è presente anche in

Pubblicazione: 28 aprile 2022 Ultimo aggiornamento: 21 settembre 2022

Cos'è

L’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) è una prestazione economica erogata dall'INPS ai nuclei familiari dei lavoratori di ditte cessate e/o fallite.

Gli importi della prestazione sono pubblicati annualmente dall’INPS in tabelle valide dal 1° luglio di ogni anno, fino al 30 giugno dell’anno seguente (circolare INPS 30 maggio 2022, n. 65).

La prestazione ANF è disciplinata dalla legge 153/1988 ed il riepilogo ed il coordinamento dei criteri normativi sono riportati nella circolare INPS 12 gennaio 1990, n. 12.

A chi è rivolto

Spetta ai lavoratori dipendenti del settore privato le cui ditte hanno cessato la loro attività, o risultano fallite, nel caso in cui per i periodi di attività lavorativa non siano stati corrisposti gli ANF al lavoratore dipendente, a condizione che sussistano i requisiti previsti relativamente alla composizione e al reddito del nucleo.

Come funziona

Decorrenza e durata

Il diritto decorre dal primo giorno del mese nel corso del quale si verificano le condizioni prescritte per il suo riconoscimento (ad esempio, celebrazione del matrimonio/unione civile, nascita di figli).

La cessazione avviene alla fine del periodo di paga in corso in cui le condizioni stesse vengono a mancare (ad esempio, separazione legale del coniuge/scioglimento unione civile, conseguimento della maggiore età da parte del figlio).

Se spettano assegni giornalieri, il diritto decorre e termina dal giorno in cui si verificano o vengono a mancare le condizioni prescritte.

Per i pagamenti subordinati ad autorizzazione da parte dell'INPS, la data iniziale dell'erogazione e quella di scadenza sono indicate nell'autorizzazione.

Se la domanda viene presentata per uno o per più periodi pregressi, gli arretrati spettanti vengono corrisposti per periodi compresi nei cinque anni precedenti, secondo il termine di prescrizione quinquennale.

Quanto spetta

L’importo dell’assegno è calcolato in base alla tipologia del nucleo familiare, al numero dei componenti e al reddito complessivo del nucleo. Sono previsti importi e fasce reddituali più favorevoli per situazioni di particolare disagio (ad esempio, nuclei monoparentali o con componenti inabili).

I redditi del nucleo familiare sono quelli assoggettabili all'IRPEF, al lordo delle detrazioni d'imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali. Sono da indicare anche i redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva (se superiori complessivamente a 1.032,91 euro).

Devono essere considerati i redditi prodotti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno e che hanno valore fino al 30 giugno dell'anno successivo. Quindi, se la richiesta di Assegno per il Nucleo Familiare riguarda periodi compresi nel primo semestre, ovvero da gennaio a giugno, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti due anni prima. Invece, se i periodi sono compresi nel secondo semestre, da luglio a dicembre, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti nell'anno precedente.

Il reddito di riferimento in caso di genitori conviventi, di cui all’articolo 1, commi 36 e 37, legge 20 maggio 2016, n. 76, che abbiano stipulato il contratto di convivenza ai sensi dell’art. 1, co. 50, l. 76/2016, deve essere indicato secondo quanto previsto dalla già citata legge (circolare INPS 5 maggio 2017, n. 84).

Il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto, per almeno il 70%, da reddito derivante da lavoro dipendente e assimilato.

Il diritto al pagamento dell'ANF va riconosciuto anche qualora il reddito complessivo del nucleo familiare sia uguale a "zero”.

Decadenza

Il diritto all’ANF cessa alla fine del periodo in cui vengono a mancare le condizioni per il suo riconoscimento.

Domanda

Alla luce del decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230 che, all’art.1, ha istituito l’Assegno unico e universale per i figli a carico, a partire dal 1° marzo 2022, l’Assegno per il Nucleo Familiare è abrogato.

Infatti è previsto che “limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, cessano di essere riconosciute le prestazioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153”.

Si riportano di seguito i requisiti per le richieste relative a periodi fino al 28 febbraio 2022 e per quelle relative a periodi successivi al 1° marzo 2022 (circolare INPS 28 febbraio 2022, n. 34).

Requisiti

Per richieste di prestazioni ANF attinenti ai periodi entro il 28 febbraio 2022 compreso, il nucleo familiare può essere così composto:

  • il richiedente l’assegno;
  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  • la parte di unione civile ai sensi dell’art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76;
  • i figli o equiparati di età inferiore a 18 anni;
  • i figli o equiparati di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti, se il nucleo familiare è composto da più di tre figli (o equiparati) di età inferiore a 26 anni;
  • i figli maggiorenni inabili che si trovano, per difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente inabilità a proficuo lavoro;
  • i fratelli, le sorelle ed i nipoti del richiedente, minori di età o maggiorenni inabili, se orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto alla pensione ai superstiti.

Per richieste di prestazioni ANF attinenti ai periodi successivi al 1° marzo 2022 compreso, il nucleo familiare può essere così composto:

  • il richiedente l’assegno;
  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  • l'unito civilmente ai sensi dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76;
  • i fratelli, le sorelle ed i nipoti in linea collaterale del richiedente, minori di età o maggiorenni inabili, se orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto alla pensione ai superstiti.

Se il richiedente è straniero può includere nel proprio nucleo i familiari residenti in Italia.

Fanno parte del nucleo anche i familiari che non risiedono in Italia se lo Stato estero, del quale il richiedente è cittadino, ha stipulato una convenzione internazionale con il nostro Paese per gli ANF o se è un Paese UE.

Il lavoratore extracomunitario, titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo o di permesso unico di soggiorno, può includere nel proprio nucleo anche i familiari residenti in Paese terzo (circolare INPS 2 agosto 2022, n. 95).

Quando fare domanda

La domanda deve essere presentata per ogni anno a cui si ha diritto.

Come fare domanda

Per le domande di Assegno per il Nucleo Familiare da parte di lavoratori di ditte cessate o fallite, la prestazione familiare viene erogata direttamente dall’Istituto. Il cittadino richiedente, in fase di domanda, deve inserire informazioni relative alla matricola aziendale del datore di lavoro cessato/fallito, alla residenza, al suo stato civile e alla composizione del proprio nucleo familiare, dichiarando, per ogni componente, i redditi conseguiti.

Modalità di presentazione della domanda

La relativa domanda telematica (cfr. la circolare INPS 30 ottobre 2014, n. 136) deve essere presentata all’Istituto attraverso uno dei seguenti canali:

  • servizio online dedicato, accessibile dal cittadino munito di credenziali, dal sito dell’Istituto al seguente percorso: “Invio online di prestazioni a sostegno del reddito” > “Funzione ANF Ditte Cessate e Fallite”;
  • Contact Center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico;
  • Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

A partire dal 10 aprile 2020, non deve essere più allegato a corredo della domanda di prestazione il Mod. SR163.

Modalità di presentazione della domanda per lavoratori di ditte cessate

Per i lavoratori di ditte cessate, la domanda dell’ANF deve essere presentata corredata della dichiarazione della ditta, da cui risulti:

  • la data di cessazione attività della ditta;
  • i motivi della mancata erogazione, nei periodi indicati, dell'ANF al richiedente;
  • l'impegno a non effettuare il pagamento della prestazione successivamente al rilascio della dichiarazione.

Modalità di presentazione della domanda per lavoratori di ditte fallite

Per i lavoratori di ditte fallite, la domanda dell’ANF deve essere presentata corredata della seguente documentazione:

  • la dichiarazione del curatore fallimentare attestante gli estremi del fallimento e l'esistenza del rapporto di lavoro;
  • la dichiarazione del lavoratore che attesti il mancato ricevimento dell’assegno e l’impegno a non insinuare nel passivo fallimentare i crediti per la prestazione che viene richiesta con pagamento diretto.

N.B. L’Assegno per il Nucleo Familiare non è compatibile con l'Assegno temporaneo di cui all'art. 1 del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79 convertito dalla legge 112/2021.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine per la definizione del provvedimento, è stato fissato in 55 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge 241/1990.

Nella tabella (pdf 203KB) allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.