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Assegno per il Nucleo Familiare ai lavoratori dipendenti privati: autorizzazioni

Il servizio consente di inoltrare domanda di autorizzazione all'Assegno per il Nucleo Familiare. È rivolto ai lavoratori dipendenti del settore privato. Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito in 30 giorni.
Rivolto a:
Categorie
Dipendenti privati- Patronati
Cassa di appartenenza
-
Età
-
Il servizio è presente anche in

Pubblicazione: 29 marzo 2019 Ultimo aggiornamento: 2 maggio 2023

Cos'è

La domanda di autorizzazione all’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) deve essere presentata dal lavoratore all’INPS nei casi in cui si richieda:

  • l’inclusione di determinati familiari nel nucleo;
  • (e/o) l’applicazione dell’aumento dei livelli reddituali.

A chi è rivolto

Il servizio è rivolto ai lavoratori dipendenti del settore privato che intendano ottenere il riconoscimento del diritto e della misura dell’ANF erogato dal datore di lavoro.

Come funziona

DECORRENZA E DURATA

L’autorizzazione viene rilasciata dall'INPS con un termine di validità indicato. Ha durata massima di cinque anni dalla data del rilascio.

Domanda

REQUISITI

Di seguito i requisiti per le richieste relative ai periodi:

Per richieste di prestazioni ANF relative ai periodi entro il 28 febbraio 2022 l'autorizzazione può riguardare i seguenti casi:

  • per i figli ed equiparati di coniugi/parti dell'unione civile, legalmente ed effettivamente separati o divorziati/sciolti da unione civile o in stato di abbandono;
  • per i figli del coniuge/parte dell'unione civile nati da precedente matrimonio;
  • per i figli (propri o del coniuge/parte dell'unione civile) riconosciuti dall'altro genitore;
  • per fratelli, sorelle e nipoti del/della richiedente orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione per i superstiti;
  • per i nipoti minori in linea retta a carico dell'ascendente (nonno/a) richiedente;
  • minori affidati a strutture pubbliche in accasamento etero familiare;
  • per i figli o equiparati studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti e inferiore ai 21 anni compiuti se parte di "nuclei numerosi" con almeno quattro figli o equiparati, tutti di età inferiore ai 26 anni;
  • per familiari minorenni incapaci di compiere gli atti propri della loro età
    (se non sono in possesso di documenti attestanti il diritto all'indennità di accompagnamento ex lege 11 febbraio 1980, n. 18 o ex artt. 2 e 17, legge 30 marzo 1971, n. 118, o di frequenza ex lege 11 ottobre 1990, n. 289);
  • per familiari maggiorenni con inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro (se non sono in possesso di documenti attestanti l'inabilità al 100%).

Per richieste di prestazioni ANF relative ai periodi a partire dal 1° marzo 2022 l'autorizzazione può riguardare i seguenti casi:

  • per l'inclusione di fratelli, sorelle e nipoti del/della richiedente orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione per i superstiti;
  • per l'inclusione di familiari maggiorenni con inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro (se non sono in possesso di documenti attestanti l'inabilità al 100%). In tal caso l'autorizzazione può essere rilasciata esclusivamente per i soggetti componenti il nucleo diversi dai figli.

Se il richiedente è extracomunitario, può includere nel proprio nucleo i familiari che:

  • risiedono in Italia;
  • non risiedono in Italia se lo Stato estero, del quale il richiedente è cittadino, ha stipulato una convenzione internazionale con il nostro Paese per gli ANF o se è un Paese UE;
  • risiedono in Paese terzo (circolare INPS 2 agosto 2022, n. 95), se il richiedente è titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo o di permesso unico di soggiorno.

COME FARE DOMANDA

La domanda di autorizzazione ANF deve essere presentata online all'INPS, attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

  • Contact center al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa)
    oppure 06 164164 da rete mobile;
  • Enti di patronato, usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.

Il lavoratore dipendente del settore privato (o soggetto titolare del diritto all'ANF) che presenta la domanda online di "ANF DIP" (se privo di un provvedimento di autorizzazione in corso di validità) deve:

  • inoltrare la domanda di "Autorizzazione ANF";
  • allegare la documentazione necessaria.

Dal 1° aprile 2019 (circolare INPS 22 marzo 2019, n. 45), in caso di accoglimento della domanda, per il lavoratore dipendente del settore privato non viene più rilasciato il provvedimento cartaceo di autorizzazione ANF (ANF43).

Si procede con il riconoscimento dell'importo teoricamente spettante al richiedente:

  • sia nel Cassetto aziendale del datore di lavoro, che provvede al successivo pagamento dell'ANF;
  • sia nell'area personale del cittadino nel portale INPS.

In caso di non accoglimento della domanda viene inviato al richiedente il relativo provvedimento di rigetto.

Il lavoratore dipendente del settore agricolo a tempo indeterminato deve:

  • presentare la domanda online di "Autorizzazione ANF";
  • consegnare il successivo provvedimento di autorizzazione "ANF43"
    al datore di lavoro allegando il modello ANF/DIP (Codice SR16);
  • presentare la domanda di autorizzazione anche nel caso in cui il coniuge/parte dell'unione civile non sottoscriva la dichiarazione di responsabilità presente nello stesso modello ANF/DIP.

Il lavoratore che riceve l'importo ANF con pagamento diretto dell'Istituto:

  • deve allegare alla domanda di liquidazione ANF la documentazione/ dichiarazione sostitutiva necessaria all'istruttoria;
  • non deve presentare domanda di "Autorizzazione ANF".

A partire dal 1° marzo 2022 l'applicazione dell'aumento dei livelli reddituali sarà riconosciuta esclusivamente nel caso di familiari maggiorenni con inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro diversi dai figli (il coniuge del richiedente, fratelli, sorelle e nipoti).

Altre informazioni

La prestazione ANF è disciplinata dalla legge 153/1988. Il riepilogo e il coordinamento dei criteri normativi sono riportati nella circolare INPS 12 gennaio 1990, n. 12.

L’Assegno per il Nucleo Familiare è incompatibile con l'Assegno temporaneo di cui all'articolo 1, decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79 convertito dalla legge 112/2021.

Alla luce dell’articolo 1, decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, a partire dal 1° marzo 2022, l’Assegno per il Nucleo Familiare, limitatamente ai nuclei familiari con figli o orfanili, è abrogato.

L’articolo 1 dello stesso decreto ha istituito dal 1° marzo 2022 l’Assegno unico e universale per i figli a carico.

L’articolo 10, comma 3 prevede che, “limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, cessano di essere riconosciute le prestazioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153”.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.

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