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Avviso di addebito: informativa, sospensione, annullamento e rateazione

Il servizio invia una notifica di addebito delle somme da corrispondere all'INPS in seguito a una verifica da parte degli uffici competenti. Tale avviso ha valore immediatamente esecutivo e sostituisce la cartella di pagamento.
Rivolto a:
Categorie
Intermediari e consulenti- Amministrazioni, Enti e Aziende- Lavoratori iscritti alla Gestione Separata- Dipendenti privati
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 17 maggio 2023

Cos'è

È la notifica di un avviso di addebito immediatamente esecutivo che sostituisce la cartella di pagamento.

A chi è rivolto

I servizi di consultazione, di richiesta di sospensione e di annullamento totale o parziale dell’avviso di addebito si rivolgono:

  • al soggetto responsabile dell’adempimento contributivo (titolare o legale rappresentante);
  • al delegato;
  • all’intermediario autorizzato.

Come funziona

L'avviso di addebito può essere notificato al contribuente:

  • tramite posta elettronica certificata (PEC);
  • per raccomandata con ricevuta di ritorno;
  • da messi comunali;
  • da agenti di Polizia municipale.

Il pagamento dell’avviso di addebito deve essere effettuato:

  • entro 60 giorni dalla notifica;
  • con il bollettino RAV prestampato e allegato all’avviso di addebito.

L’avviso di addebito viene contestualmente consegnato telematicamente all’agente della riscossione, che procederà al recupero coattivo del debito una volta superato il termine dei 60 giorni previsti per il pagamento.

A partire dal 1° gennaio 2011, l’INPS riscuote le somme dovute attraverso l’avviso di addebito che include gli oneri di riscossione (che dal 1° gennaio 2016 hanno sostituito l’aggio, riducendo i costi al cittadino, come previsto dal d. l. 24 settembre 2015, n. 159).

Gli oneri di riscossione previsti sono stati fissati nella misura:

  • del 3% per i pagamenti effettuati entro 60 giorni dalla notifica;
  • del 6% per i pagamenti effettuati oltre i 60 giorni, al quale vanno anche aggiunte le ulteriori somme previste dalla legge.

A seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 15, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 all’articolo 17 del d.lgs. 112/1999, dal 1° gennaio 2022, per i carichi affidati all’agente della riscossione, è stata abolita la quota di oneri di riscossione a carico del debitore nella misura fissa:

  • del 3% delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella di pagamento;
  • del 6% delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora, in caso di assolvimento del debito oltre il termine di legge indicato sopra.

A carico del debitore restano solo le ulteriori somme dovute a titolo di spese esecutive e di notifica.

Per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021, gli oneri di riscossione continuano ad essere dovuti nella misura indicata.

Entro 40 giorni dalla notifica dell’avviso di addebito:

  • il contribuente può presentare ricorso al Giudice del lavoro secondo le modalità indicate in avviso, nella sezione “Comunicazioni dell’INPS”;
  • il giudice del lavoro può sospendere l’esecuzione dell’avviso di addebito;
  • il ricorrente dovrà notificare il provvedimento di sospensione al competente agente della riscossione;
  • nei casi previsti, il ricorrente può presentare richiesta di rateazione all'agente della riscossione.

Domanda

La domanda di sospensione o di annullamento dell’avviso di addebito deve essere trasmessa online all’INPS, attraverso il servizio dedicato.

Il servizio consente anche la visualizzazione dello stato della domanda e delle eventuali comunicazioni inserite dalla sede INPS competente.
L’adozione dei provvedimenti avverrà nel rispetto del principio di autotutela