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Computo di periodi di lavoro nel settore pubblico

Il servizio permette di presentare la domanda di computo per valorizzare, a fini pensionistici, periodi di lavoro resi allo Stato ed enti pubblici. È rivolto ai dipendenti statali, iscritti alla CTPS.
Rivolto a:
Categorie
Patronati- Dipendenti pubblici
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 31 luglio 2023

Cos'è

È un servizio, su domanda e senza oneri per il richiedente, per valorizzare ai fini pensionistici, i contributi versati all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) o altre gestioni per periodi di lavoro prestati presso lo Stato e altri enti pubblici.

A chi è rivolto

Si rivolge ai dipendenti dello Stato iscritti alla CTPS.

Come funziona

Il servizio consente di inviare domanda per il calcolo:

  • dei servizi non di ruolo resi allo Stato con iscrizione all’AGO o a speciali fondi di previdenza (art. 11, decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092);
  • dei servizi di ruolo e non di ruolo alle dipendenze delle assemblee legislative di enti locali territoriali, di enti parastatali o di enti e istituti di diritto pubblico sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato (art. 12, d.p.r. 1092/1973);
  • dei servizi prestati, ai fini del computo dell’esperienza di servizio per l’inquadramento nelle amministrazioni dello Stato in qualità di dipendente di ruolo o non di ruolo (art.15, d.p.r. 1092/1973).

Per la valutazione si applicano, rispettivamente, l’articolo 11 oppure l’articolo 14, a seconda che questi periodi siano stati prestati con o senza iscrizione all’AGO.

La domanda (d.p.r. 1092/1973) può essere ritirata dal richiedente prima dell’emissione del relativo provvedimento di riconoscimento da parte dell’Istituto.

È ammessa la rinuncia dei periodi di servizio oggetto di computo fino a che l’Istituto non ha adottato il formale provvedimento. 

Domanda

QUANDO FARE DOMANDA

La domanda può essere presentata:

  • durante l’attività lavorativa;
  • entro il termine tassativo di 90 giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro;
  • dal 31 luglio 2010, dall’iscritto assicurato, ossia il soggetto cessato dal servizio senza diritto a pensione.

Se il rapporto di lavoro cessa a causa del raggiungimento del limite di età, la domanda di computo deve essere presentata almeno due anni prima della risoluzione del rapporto di lavoro (circolare ex Inpdap 11 giugno 2004, n. 38 e messaggio INPS 23 novembre 2015, n. 7101).

COME FARE DOMANDA
La domanda di computo dei servizi deve essere presentata online all'INPS attraverso il servizio dedicato, accedendo con le proprie credenziali.

In alternativa, si può fare domanda tramite:

  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • enti di patronato e intermediari dell’Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

 

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.