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Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 18 maggio 2023
Cos'è
Il regolamento per l’erogazione dei mutui ipotecari edilizi agli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, entrato in vigore a gennaio 2023, consente, nei casi di morosità incolpevole, di presentare domande di:
- sospensione dell’ammortamento;
- di rinegoziazione del mutuo.
Le domande vengono esaminate e valutate da un’apposita Commissione.
A chi è rivolto
Possono presentare le domande i mutuatari in situazioni di morosità incolpevole, iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.
Come funziona
Il Regolamento prevede, da parte di INPS, la costituzione di una Commissione chiamata a valutare le domande di:
- sospensione dell’ammortamento
(articolo 20, comma 1, lett. e) del Regolamento); - rinegoziazione del mutuo
(articolo 21, comma 1, lettera e) del Regolamento).
In entrambi i casi le domande devono essere presentate da mutuatari in situazioni di morosità incolpevole e segnalate alla Direzione provinciale INPS competente.
La Commissione opera secondo le seguenti modalità:
- applica criteri predeterminati e resi pubblici
(messaggio 17 marzo 2023 n. 1067); - si pronuncia entro 30 giorni dal ricevimento della domanda inoltrata per il tramite della Direzione provinciale competente.
Non è prevista valutazione per le domande presentate da mutuatari non morosi.
L’articolo 23, comma 3, del Regolamento stabilisce la risoluzione del contratto di mutuo e l’attivazione delle procedure di recupero coattivo del credito, in caso di mancato pagamento:
- di sette rate di ammortamento, per mutui con rata mensile, o di due rate di ammortamento, in caso di rate trimestrali o semestrali;
- degli interessi di mora maturati;
- delle eventuali spese richieste dall’INPS, entro 60 giorni dalla scadenza dell’ultima rata non versata.
Di conseguenza, le domande di valutazione vanno presentate alla Direzione provinciale competente:
- per i mutui ad ammortamento mensile, nel periodo compreso tra la scadenza della prima rata di mutuo non versata e i 60 giorni successivi alla scadenza della settima rata non versata;
- per i mutui ad ammortamento trimestrale e semestrale, tra la scadenza della prima rata di mutuo non versata e i 60 giorni successivi alla scadenza della seconda rata non versata.
Se presentate entro i termini previsti, la Commissione può esaminare anche:
- domande di sospensione e di rinegoziazione contestuali;
- domande di sospensione presentate successivamente a quelle di rinegoziazione.
La Commissione non potrà esaminare una richiesta di rinegoziazione successiva a quella di sospensione.
L’accoglimento della sospensione determina, infatti, la cessazione della morosità e la Commissione non può essere chiamata a valutare la rinegoziazione.
La domanda può essere presentata:
- in seguito alla malattia del mutuatario o del coniuge, quando c’è stata una riduzione della capacità economica, dopo un periodo di aspettativa senza assegni o il taglio della retribuzione;
- dopo la morte del mutuatario o del coniuge;
- a causa della perdita del lavoro involontaria del mutuatario o del coniuge;
- a seguito di eventi calamitosi nel territorio dell’immobile per cui è stato richiesto il mutuo, dichiarati dalle autorità competenti;
- in caso di:
- gravi epidemie;
- pandemie;
- altri stati di emergenza dichiarati dalle autorità competenti che abbiano causato rilevante pregiudizio patrimoniale per il richiedente o per il suo nucleo familiare;
- dopo aver sostenuto spese:
- mediche;
- chirurgiche;
- per ricovero ospedaliero;
- dovute a malattia o infortunio di un componente del nucleo famigliare del richiedente (ad esempio: il coniuge non separato legalmente dopo sentenza o decreto di omologazione del verbale di separazione consensuale, i figli fiscalmente a carico, siano essi minorenni, maggiorenni, legittimi, legittimati, adottivi, naturali e in affidamento), come previsto dall’articolo 6 del Regolamento.
- dopo aver sostenuto spese per l’assistenza continuativa a un componente del nucleo familiare del mutuatario (ad esempio: coniuge non separato legalmente, i figli fiscalmente a carico, minori d’età o maggiori d’età, legittimi, legittimati, adottivi, naturali e in affidamento), come previsto dall’art. 6 del Regolamento.
Le spese devono essere state sostenute entro due anni dall’istanza di sospensione dell’ammortamento o di rinegoziazione del mutuo; - dopo separazione giudiziale del mutuatario, solo se avvenuta entro due anni dall’istanza di sospensione dell’ammortamento o di rinegoziazione del mutuo;
- dopo un furto o danni non coperti da assicurazione, causati all’abitazione di residenza familiare del mutuatario, solo se avvenuti entro due anni dall’istanza di sospensione dell’ammortamento o di rinegoziazione del mutuo.
La Commissione può valutare ulteriori casi di morosità incolpevole, quando comportano una comprovata e oggettiva riduzione della capacità reddituale familiare.
Le domande di sospensione e rinegoziazione devono essere presentate alla Direzione provinciale INPS competente. La Direzione, a sua volta, le invierà alla Commissione valutatrice (art. 20 comma 4, del Regolamento), presso la Direzione centrale Credito e Welfare.
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 30 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990.
Nella tabella allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.