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Morosità incolpevole: sospendere l'ammortamento o rinegoziare il mutuo

Il servizio permette di inviare la domanda di sospensione dell’ammortamento o di rinegoziazione del mutuo per i mutuatari in situazioni di morosità incolpevole che sono iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.
Specifico per
Mutuatari in situazioni di morosità incolpevole, iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 18 maggio 2023

Cos'è

Il regolamento per l’erogazione dei mutui ipotecari edilizi agli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, entrato in vigore a gennaio 2023, consente, nei casi di morosità incolpevole, di presentare domande di:

  • sospensione dell’ammortamento;
  • di rinegoziazione del mutuo.

Le domande vengono esaminate e valutate da un’apposita Commissione.

A chi è rivolto

Possono presentare le domande i mutuatari in situazioni di morosità incolpevole, iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.

Come funziona

Il Regolamento prevede, da parte di INPS, la costituzione di una Commissione chiamata a valutare le domande di:

  • sospensione dell’ammortamento 
    (articolo 20, comma 1, lett. e) del Regolamento);
  • rinegoziazione del mutuo
    (articolo 21, comma 1, lettera e) del Regolamento).

In entrambi i casi le domande devono essere presentate da mutuatari in situazioni di morosità incolpevole e segnalate alla Direzione provinciale INPS competente.

La Commissione opera secondo le seguenti modalità:

  • applica criteri predeterminati e resi pubblici
    (messaggio 17 marzo 2023 n. 1067);
  • si pronuncia entro 30 giorni dal ricevimento della domanda inoltrata per il tramite della Direzione provinciale competente.

Non è prevista valutazione per le domande presentate da mutuatari non morosi.

L’articolo 23, comma 3, del Regolamento stabilisce la risoluzione del contratto di mutuo e l’attivazione delle procedure di recupero coattivo del credito, in caso di mancato pagamento:

  • di sette rate di ammortamento, per mutui con rata mensile, o di due rate di ammortamento, in caso di rate trimestrali o semestrali;
  • degli interessi di mora maturati;
  • delle eventuali spese richieste dall’INPS, entro 60 giorni dalla scadenza dell’ultima rata non versata.

Di conseguenza, le domande di valutazione vanno presentate alla Direzione provinciale competente:

  • per i mutui ad ammortamento mensile, nel periodo compreso tra la scadenza della prima rata di mutuo non versata e i 60 giorni successivi alla scadenza della settima rata non versata;
  • per i mutui ad ammortamento trimestrale e semestrale, tra la scadenza della prima rata di mutuo non versata e i 60 giorni successivi alla scadenza della seconda rata non versata.

Se presentate entro i termini previsti, la Commissione può esaminare anche:

  • domande di sospensione e di rinegoziazione contestuali;
  • domande di sospensione presentate successivamente a quelle di rinegoziazione.

La Commissione non potrà esaminare una richiesta di rinegoziazione successiva a quella di sospensione.
L’accoglimento della sospensione determina, infatti, la cessazione della morosità e la Commissione non può essere chiamata a valutare la rinegoziazione.

La domanda può essere presentata:

  • in seguito alla malattia del mutuatario o del coniuge, quando c’è stata una riduzione della capacità economica, dopo un periodo di aspettativa senza assegni o il taglio della retribuzione;
  • dopo la morte del mutuatario o del coniuge;
  • a causa della perdita del lavoro involontaria del mutuatario o del coniuge;
  • a seguito di eventi calamitosi nel territorio dell’immobile per cui è stato richiesto il mutuo, dichiarati dalle autorità competenti;
  • in caso di:
    • gravi epidemie;
    • pandemie;
    • altri stati di emergenza dichiarati dalle autorità competenti che abbiano causato rilevante pregiudizio patrimoniale per il richiedente o per il suo nucleo familiare;
  • dopo aver sostenuto spese:
    • mediche;
    • chirurgiche;
    • per ricovero ospedaliero;
    • dovute a malattia o infortunio di un componente del nucleo famigliare del richiedente (ad esempio: il coniuge non separato legalmente dopo sentenza o decreto di omologazione del verbale di separazione consensuale, i figli fiscalmente a carico, siano essi minorenni, maggiorenni, legittimi, legittimati, adottivi, naturali e in affidamento), come previsto dall’articolo 6 del Regolamento.
    Le spese devono essere state sostenute, però, entro due anni dall’istanza di sospensione dell’ammortamento o di rinegoziazione del mutuo;
  • dopo aver sostenuto spese per l’assistenza continuativa a un componente del nucleo familiare del mutuatario (ad esempio: coniuge non separato legalmente, i figli fiscalmente a carico, minori d’età o maggiori d’età, legittimi, legittimati, adottivi, naturali e in affidamento), come previsto dall’art. 6 del Regolamento.
    Le spese devono essere state sostenute entro due anni dall’istanza di sospensione dell’ammortamento o di rinegoziazione del mutuo;
  • dopo separazione giudiziale del mutuatario, solo se avvenuta entro due anni dall’istanza di sospensione dell’ammortamento o di rinegoziazione del mutuo;
  • dopo un furto o danni non coperti da assicurazione, causati all’abitazione di residenza familiare del mutuatario, solo se avvenuti entro due anni dall’istanza di sospensione dell’ammortamento o di rinegoziazione del mutuo.

La Commissione può valutare ulteriori casi di morosità incolpevole, quando comportano una comprovata e oggettiva riduzione della capacità reddituale familiare.
Le domande di sospensione e rinegoziazione devono essere presentate alla Direzione provinciale INPS competente. La Direzione, a sua volta, le invierà alla Commissione valutatrice (art. 20 comma 4, del Regolamento), presso la Direzione centrale Credito e Welfare.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 30 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990.

Nella tabella allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.