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Pensione ai superstiti in totalizzazione

Il servizio permette di presentare domanda per un’unica pensione indiretta, in caso di contribuzione in più gestioni, o per la liquidazione della pensione diretta, reversibile, da parte dei superstiti del pensionato.
Specifico per
Superstiti di un assicurato in possesso di contribuzione presso diverse gestioni dell’INPS e presso le casse professionali o superstiti di titolare di pensione diretta in regime di totalizzazione.

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 23 giugno 2025

Cos'è

La facoltà di totalizzazione può essere esercitata per conseguire un’unica pensione indiretta da parte dei superstiti di un assicurato:

  • deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione;
  • in possesso di contribuzione presso diverse gestioni dell’INPS e presso le casse professionali.

La pensione diretta liquidata in regime di totalizzazione è reversibile ai superstiti del pensionato con le modalità e nei limiti previsti da ogni singola gestione

La totalizzazione è completamente gratuita, a differenza della ricongiunzione che è onerosa.

A chi è rivolto

Si rivolge ai superstiti di un assicurato con contribuzione presso due o più delle seguenti gestioni:

  • Assicurazione generale dei lavoratori dipendenti e autonomi;
  • Gestione Separata;
  • Gestioni sostitutive ed esclusive dell’Assicurazione Generale Obbligatoria;
  • Fondo Clero;
  • Casse professionali.

Come funziona

DECORRENZA E DURATA

La prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso dell'assicurato.

QUANTO SPETTA

L'importo viene determinato:

  • con il sistema "pro-quota” da ciascuna gestione pensionistica interessata, in rapporto ai periodi di iscrizione maturati;
  • con le regole del sistema contributivo;
  • con il calcolo retributivo/misto per iscritti prima del 1996.

È ammessa la facoltà di scelta per il trattamento più favorevole.
Il trattamento pensionistico derivante dalla totalizzazione è corrisposto dall'INPS:

  • anche nei casi in cui non vi siano quote a proprio carico;
  • per conto anche degli altri enti, con i quali sono state stipulate apposite convenzioni.

Sulla pensione ai superstiti liquidata in regime di totalizzazione:

  • è prevista la normale tassazione IRPEF come per tutti gli altri trattamenti pensionistici derivanti da contributi;
  • si applicano gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica delle pensioni con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato, sulla base delle disposizioni di legge vigenti e con onere a carico delle gestioni interessate;
  • è prevista la concessione dei trattamenti di famiglia;
  • si applicano eventuali trattenute sindacali;
  • non si operano le trattenute per redditi da lavoro dipendente o autonomo;
  • non si riconosce l'integrazione al trattamento minimo;
  • sono concesse le maggiorazioni sociali purché tra le quote che compongono la pensione ve ne sia almeno una a carico delle gestioni per le quali è previsto tale beneficio, in presenza delle condizioni reddituali.

Domanda

REQUISITI

Si accede alla pensione indiretta in base a:

  • requisiti di assicurazione e di contribuzione;
  • ulteriori requisiti richiesti nella forma pensionistica alla quale l’assicurato era iscritto al momento della morte.

La pensione diretta liquidata in regime di totalizzazione è reversibile ai superstiti con le modalità e nei limiti previsti da ogni singola gestione.

COME FARE DOMANDA

Il familiare superstite avente diritto:

  • può presentare domanda all'ultimo ente pensionistico di iscrizione, cioè all'ente dove il lavoratore ha versato l'ultima contribuzione; 
  • se il lavoratore era iscritto a più gestioni, può scegliere la gestione dove fare domanda;
  • deve indicare tutti gli enti presso i quali il lavoratore ha contribuito. La sede che riceve la domanda avvia il procedimento con gli altri enti interessati.

Se la scelta ricade sull’INPS, la domanda può essere presentata online attraverso il servizio dedicato.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.