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Rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa

Il servizio permette di inviare la domanda di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa. È rivolto al contribuente che ha maturato dei debiti nei confronti delle gestioni amministrate dall’INPS.
Rivolto a:
Categorie
Agricoli- Artigiani e commercianti - Lavoratori iscritti alla Gestione Separata- Amministrazioni, Enti e Aziende- Associazioni di categoria e sindacati
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 6 novembre 2023

Cos'è

La rateazione amministrativa è la modalità di pagamento in forma rateale di quanto dovuto dal contribuente per l’esposizione debitoria nei confronti delle Gestioni amministrate dall’INPS a titolo di contributi e sanzioni.

Per il debito da rateizzare, alla data di presentazione della domanda, non devono risultare formati avvisi di addebito.

A chi è rivolto

Si rivolge al contribuente che ha maturato dei debiti nei confronti delle Gestioni amministrate dall'INPS, in particolare:

  • datore di lavoro con dipendenti (pubblico e privato);
  • lavoratori autonomi (artigiani e commercianti);
  • datori di lavoro agricolo con dipendenti;
  • lavoratori autonomi agricoli;
  • committenti della Gestione Separata;
  • liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata.

Come funziona

La rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa è concessa dall’INPS fino a un massimo di 24 rate.

Il contribuente può chiedere all’INPS il prolungamento della rateazione fino a 36 rate che può essere autorizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nei seguenti casi:

  • calamità naturali;
  • procedure concorsuali;
  • temporanea carenza di liquidità finanziaria causata da:
    • ritardato introito di crediti maturati nei confronti dello Stato, Enti Pubblici o P.A.;
    • ritardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti da legge o convenzione;
  • crisi aziendale, riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale;
  • trasmissione debiti contributivi agli eredi;
  • carenza temporanea di liquidità finanziaria legata a difficoltà economico-sociali, territoriali o settoriali.

Inoltre, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro dell’Economia e Finanze possono autorizzare il prolungamento fino a 60 rate nei casi di:

  • oggettiva incertezza dell’obbligo contributivo;
  • fatto doloso del terzo.

Domanda

REQUISITI

La domanda di rateazione deve comprendere tutti i debiti contributivi in fase amministrativa:

  • maturati nei confronti di tutte le Gestioni amministrate dall’INPS per i quali non sia stato effettuato il versamento con le modalità e nei termini previsti dalle Gestioni di competenza;
  • che risultano denunciati dal contribuente e accertati alla data di presentazione dell’istanza stessa.

In caso contrario, la domanda sarà respinta.

Il contribuente può proporre una nuova istanza, completa dell’esposizione debitoria maturata nei confronti di tutte le Gestioni amministrate dall’INPS.

È possibile rateizzare le partite a debito, sia in caso di omissione che di evasione, comprese quelle per ritenute previdenziali e assistenziali a carico dei lavoratori.

Non possono essere incluse in rateazione le esposizioni debitorie che si siano determinate nel corso di una precedente dilazione.

La rateazione comporta l’applicazione degli interessi di dilazione al tasso vigente alla data di presentazione della domanda.

La domanda comporta la rinuncia:

  • a tutte le eccezioni che possano influire sull’esistenza e sull’azionabilità del credito;
  • agli eventuali giudizi di opposizione proposti in sede civile.

Il contribuente accetta e si impegna a seguire il piano di ammortamento, con il pagamento:

  • della prima delle rate accordate, non oltre il termine assegnato con il piano di ammortamento, che determina l’attivazione della rateazione;
  • delle rate scadute già scadute in relazione alle mensilità trascorse, qualora il pagamento della prima rata abbia una scadenza successiva a 15 giorni dalla data di presentazione della domanda;
  • delle successive rate uguali e consecutive.

Oltre al regolare versamento delle rate accordate è richiesta la correntezza nell’adempimento della contribuzione mensile o periodica.

Rateazione breve

Il requisito di correntezza può essere mantenuto presentando la domanda per accedere a un piano di rateazione breve:

  • per un periodo di tre mesi nel caso di datori di lavoro e committenti;
  • per un trimestre/rata per i lavoratori autonomi.

La durata può essere di massimo sei rate.

In caso di inadempimento, entrambe le rateazioni, principale e breve, saranno revocate e il credito residuo sarà inserito in avviso di addebito e consegnato all’Agente della riscossione per il recupero unitamente all’eventuale contribuzione corrente non versata.

Estinzione anticipata

È sempre possibile estinguere anticipatamente, con il pagamento integrale delle rate accordate e ancora dovute, la rateazione in corso.

COME FARE DOMANDA

La domanda deve essere presentata online all’INPS attraverso i servizi dedicati.

In caso di debiti relativi a Gestioni diverse da quella oggetto della domanda online, è necessario allegare anche il modello SC18.

Normativa di riferimento

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Il Regolamento di Disciplina delle Rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa definisce le fasi di gestione della domanda fissando il termine di 15 giorni dalla data di presentazione della domanda medesima per la conclusione del procedimento.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.