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Corso di lingue all'estero

Il servizio permette di richiedere il contributo per la partecipazione di un corso certificato all'estero nella lingua del Paese ospitante per figli e orfani degli iscritti alla Gestione Unitaria e Gestione Fondo IPOST.
Specifico per
Figli o orfani ed equiparati di dipendenti e pensionati della Pubblica Amministrazione iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici e iscritti alla Gestione Fondo IPOST
Il servizio è presente anche in:

Pubblicazione: 16 gennaio 2018 Ultimo aggiornamento: 22 febbraio 2024

Cos'è

È un contributo a copertura parziale delle spese di partecipazione ad un Corso di lingua in uno dei paesi ospitanti.

Al termine del corso l’Ente certificatore rilascerà la certificazione del livello di conoscenza della lingua B2, C1 o C2, in base al Quadro Comune Europeo di riferimento – QCER (Common European Framework of Reference for languages – CEFR).

Ascolta il podcast "Borse di studio un'opportunità per i più giovani" sul canale “INPS on air” della piattaforma Spreaker.

A chi è rivolto

Il bando di concorso Corso di lingue all’estero è una prestazione dedicata ai figli o orfani ed equiparati di:

  • dipendenti e dei pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
  • pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici;
  • iscritti alla Gestione Fondo IPOST.

Come funziona

Il corso deve prevedere:

  • la durata minima di tre settimane e massima di cinque settimane;
  • la frequenza obbligatoria per almeno 20 ore (di 60 minuti ciascuna) settimanali;
  • svolgersi nel Paese straniero in cui la lingua ufficiale è quella oggetto del corso, nei mesi di giugnoluglio e agosto.

Al termine del corso si sosterrà l’esame per il riconoscimento della certificazione del livello di conoscenza della lingua B2, C1 o C2, secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER), rilasciata dai competenti Enti certificatori.

Il contributo viene erogato in percentuale alle spese sostenute per:

  • il corso; 
  • vitto e alloggio;
  • il viaggio. 

La percentuale di rimborso viene stabilita in base al valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza e calcolata sull’importo più basso tra la spesa effettiva e il tetto massimo rimborsabile, come riportato nell’esempio.

 

Esempio:

  Voci di spesaMassimo rimborsabileSpesa effettiva% riconosciuta in base all’ISEE

50%

100%

  Corso

300

280

140

280

  Vitto e alloggio 

 

400

600

200

400

  Viaggio

 

400

450

200

400

Domanda

REQUISITI

Gli studenti, all'atto della domanda, devono essere iscritti al secondo, terzo, quarto o quinto anno di una scuola secondaria di secondo grado.

Il contributo è incompatibile con benefici analoghi.

L’elenco delle incompatibilità è contenuto nel bando di concorso annuale.

Nel caso in cui lo studente risulti già beneficiario di un contributo incompatibile verrà escluso dalle graduatorie dei soggiorni di studio all'estero.

QUANDO FARE LA DOMANDA

I termini sono previsti nel bando di concorso.

COME FARE LA DOMANDA

La domanda deve essere presentata esclusivamente online, attraverso il “Portale Prestazioni Welfare”. Una volta entrati nel servizio, bisogna cliccare su “Gestione domanda”, su “Presentazione domanda” e “utilizza il servizio”. Infine, su “Vai alla prestazione” in corrispondenza di “Corsi di lingua all’estero”.

Per consultare le domande relative agli anni precedenti è invece disponibile il servizio “Contributo corsi lingua all’estero - Gestione dipendenti pubblici/Ex IPOST”.

Entrambi i servizi sono accessibili da questa pagina.

Prima di procedere alla compilazione e all'invio della domanda è opportuno

accertarsi di:

  • essere iscritti alla banca dati dell’INPS;
  • controllare la corretta configurazione del proprio PC..

Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie degli ammessi con riserva, il richiedente deve caricare nell’area riservata del sito, tramite il servizio dedicato, un documento che attesti l'iscrizione a un corso con le caratteristiche previste dal bando di concorso.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 30 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990.

Nella tabella allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.