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Pubblicazione: 16 gennaio 2018 Ultimo aggiornamento: 6 maggio 2022
Cos'è
È un contributo a parziale copertura delle spese per partecipare all’estero ad un corso nella lingua ufficiale del Paese ospitante, finalizzato a ottenere la certificazione del livello di conoscenza della lingua B2, C1, C2 secondo il Quadro Comune Europeo di riferimento – QCER (Common European Framework of Reference for languages – CEFR), rilasciato dai competenti Enti certificatori.
A chi è rivolto
Il Bando di concorso Corso di lingue all’estero è una prestazione dedicata ai figli o orfani ed equiparati:
- dei dipendenti e dei pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
- dei pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici;
- degli iscritti alla Gestione Fondo IPOST.
Come funziona
Il corso deve avere durata minima di 3 settimane e massima di 5 settimane, prevedere la frequenza obbligatoria per almeno 20 ore (di 60 minuti ciascuna) settimanali e svolgersi nel Paese straniero in cui la lingua ufficiale è quella oggetto del corso, nei mesi di giugno, luglio e agosto.
Il corso deve essere finalizzato a sostenere l’esame per il riconoscimento della certificazione del livello di conoscenza della lingua B2, C1, C2 secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER), rilasciato dai competenti Enti certificatori.
Il beneficiario deve sostenere l’esame per conseguire la certificazione del livello B2 oppure C1 oppure C2 rilasciato dai competenti Enti certificatori.
Il contributo viene erogato in percentuale alle spese sostenute per il corso, l’accomodation (vitto e alloggio) e il viaggio. La percentuale di rimborso – stabilita in relazione al valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza – viene calcolata sull’importo più basso tra la spesa effettiva e il tetto massimo rimborsabile, come nell’esempio di seguito riportato.
Esempio:
Voci di spesa | Massimo rimborsabile | Spesa effettiva | % riconosciuta in base all’ISEE | |
---|---|---|---|---|
50% | 100% | |||
Corso | 300 | 280 | 140 | 280 |
Vitto e alloggio
| 400 | 600 | 200 | 400 |
Viaggio
| 400 | 450 | 200 | 400 |
Domanda
Requisiti
Gli studenti, all'atto della domanda, devono essere iscritti al secondo, terzo, quarto o quinto anno di una scuola secondaria di secondo grado.
Il contributo è incompatibile con i benefici concessi dal programma ITACA ed Estate INPSieme. Nel caso in cui lo studente risulti già beneficiario di uno dei due contributi verrà escluso d'ufficio dalle graduatorie dei soggiorni di studio all'estero.
Quando fare la domanda
La domanda deve essere presentata entro i termini previsti nel bando di concorso dal soggetto richiedente la prestazione, esclusivamente online all'INPS, attraverso il servizio dedicato
Come fare domanda
Prima di procedere alla compilazione e all'invio della domanda online, è opportuno accertarsi di:
- essere iscritti alla banca dati;
- controllare la corretta configurazione del proprio PC.
Alcune persone, pur essendo titolate a presentare domanda, non sono riconosciute dal sistema telematico perché prive di rapporti istituzionali con la Gestione Dipendenti Pubblici dell'INPS oppure non classificabili come richiedenti (genitore superstite di figlio di iscritto o pensionato, tutore di figlio di iscritto o pensionato o studente minorenne). In tal caso, andrà compilato il modulo richiesta di iscrizione in banca dati, da consegnare direttamente alla sede INPS competente in base alla residenza del giovane beneficiario.
In alternativa si può inviare il modulo tramite:
- posta elettronica certificata;
- posta elettronica non certificata allegando anche copia del documento di identità;
- con raccomandata A/R, allegando una copia del documento di identità;
- fax, allegando copia del documento d'identità.
Indirizzi, numeri di fax, caselle di posta elettronica sono disponibili in contatti.
Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie degli ammessi con riserva, il richiedente deve caricare in banca dati, nell’area riservata del sito, tramite il servizio dedicato, un documento che attesti l'iscrizione a un corso con le caratteristiche previste dal bando di concorso.
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 30 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990.
Nella tabella allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.