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OPZIONE DONNA
INDICATORE 6: Numero di lavoratrici che accedono alla misura “Opzione donna”, distintamente per la gestione privata e la gestione pubblica - Importo medio corrisposto distintamente per la gestione privata e pubblica
Il regime sperimentale donna, meglio conosciuto con il nome di “Opzione donna”, è un beneficio che consente alle lavoratrici di ottenere la pensione di anzianità con requisiti anagrafici più favorevoli rispetto a quelli in vigore.
Introdotto per la prima volta dall’art. 1, comma 9, della Legge n° 243/2004 – c.d. “Riforma pensionistica Maroni” - ha stabilito che, in via sperimentale, nel periodo 2008-2015, le donne possano accedere al pensionamento di anzianità, optando però per il sistema di calcolo contributivo con la liquidazione, pertanto, dell’intero trattamento pensionistico in base al criterio contributivo, rinunciando all’eventuale calcolo di una quota di pensione – per le anzianità fino al 31.12.1995- con il sistema retributivo. Presupposto per tale anticipo pensionistico è la maturazione dei requisiti di 35 anni di contribuzione a qualsiasi titolo accreditata (obbligatoria, da riscatto e/o da ricongiunzione, volontaria, figurativa) e di 57 anni di età per le lavoratrici dipendenti o di 58 per le autonome – più, per entrambe le categorie, tre mesi per aspettativa di vita dal 2013.
La facoltà è stata estesa retroattivamente anche alle lavoratrici che al 31 dicembre 2015 avevano compiuto 57 anni, se dipendenti, e 58 anni se autonome, ma che a tale data non erano in possesso degli ulteriori tre mesi richiesti per effetto degli incrementi alla speranza di vita applicati dal 1° marzo 2013 (articolo 1, comma 222, legge di Bilancio 2017).
IL successivo DL 4/2019, all’articolo 16, ha rinnovato, per le donne, la possibilità, introdotta dalla Legge Maroni (articolo 1, comma 9 della legge n. 243/04), di anticipare il pensionamento. La norma ha confermato le destinatarie di questa misura: le lavoratrici iscritte all'assicurazione generale obbligatoria, ed ai fondi ad essa sostitutivi od esclusivi (dipendenti del settore privato; pubblico impiego e lavoratrici autonome), in possesso di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995. Cambiano, invece i requisiti: possono esercitare l'opzione le lavoratrici dipendenti in possesso di 58 anni (59 anni le autonome) e 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2019.
Resta in vigore la cd. finestra mobile, secondo la quale l'assegno viene erogato dopo 12 mesi dalla maturazione dei predetti requisiti per le dipendenti e 18 mesi per le autonome, nonché l’obbligo, da parte dell’interessata, di accettare un assegno interamente calcolato con il sistema contributivo.
I dati sono stati elaborati dalla Direzione Centrale Pensioni