Ti trovi in:

Opzione donna

Pubblicazione: 25 giugno 2020 Ultimo aggiornamento: 26 giugno 2023

OPZIONE DONNA
  INDICATORE 6: Numero di lavoratrici che accedono alla misura “Opzione donna”, distintamente per la gestione privata e la gestione pubblica - Importo medio corrisposto distintamente per la gestione privata e pubblica

Il regime sperimentale donna, meglio conosciuto con il nome di “Opzione donna”, è un beneficio che ha consentito alle lavoratrici di ottenere la pensione di anzianità con requisiti anagrafici più favorevoli rispetto a quelli in vigore.

Introdotto per la prima volta dall’art. 1, comma 9, della Legge n. 243/2004 – c.d. “Riforma pensionistica Maroni” - ha stabilito che, in via sperimentale, nel periodo 2008-2015, le donne potevano accedere al pensionamento di anzianità, optando per il sistema di calcolo contributivo con la liquidazione, pertanto, dell’intero trattamento pensionistico in base al criterio contributivo, rinunciando all’eventuale calcolo di una quota di pensione – per le anzianità fino al 31.12.1995- con il sistema retributivo.

Presupposto per tale anticipo pensionistico era la maturazione dei requisiti di 35 anni di contribuzione a qualsiasi titolo accreditata (obbligatoria, da riscatto e/o da ricongiunzione, volontaria, figurativa) e di 57 anni di età per le lavoratrici dipendenti o di 58 per le autonome – e, per entrambe le categorie, di tre mesi per aspettativa di vita dal 2013.

La facoltà estesa retroattivamente anche alle lavoratrici che al 31 dicembre 2015 avevano compiuto 57 anni, se dipendenti, e 58 anni se autonome, che a tale data non erano in possesso degli ulteriori tre mesi richiesti per effetto degli incrementi alla speranza di vita applicati dal 1° marzo 2013 (articolo 1, comma 222, legge di Bilancio 2017).

IL successivo DL 4/2019, all’articolo 16, prevedeva, per le donne, la possibilità, introdotta dalla Legge Maroni (articolo 1, comma 9 della legge n. 243/04), di anticipare il pensionamento. La norma confermava le destinatarie di questa misura: le lavoratrici iscritte all'assicurazione generale obbligatoria, ed ai fondi ad essa sostitutivi od esclusivi (dipendenti del settore privato; pubblico impiego e lavoratrici autonome), in possesso di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995. Inoltre, la norma prevedeva che potevano esercitare l'opzione le lavoratrici dipendenti in possesso di 58 anni (59 anni le autonome) e 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2019.

Restava in vigore la cd. finestra mobile, secondo la quale l'assegno veniva erogato dopo 12 mesi dalla maturazione dei requisiti per le dipendenti e 18 mesi per le autonome, nonché l’obbligo, da parte dell’interessata, di accettare un assegno interamente calcolato con il sistema contributivo.

Con la legge di bilancio 2023, l’opzione è stata ulteriormente prorogata introducendo però ulteriori e più stringenti requisiti di accesso, per cui il requisito anagrafico è stato portato a 60 anni che diventano 59/58 se la lavoratrice ha uno/due o più figli. Ai requisiti anagrafici e contributivi (35 anni) si aggiunge una “condizione soggettiva” che la lavoratrice deve possedere al momento della domanda per cui la lavoratrice deve trovarsi in una delle seguenti situazioni. La prima ipotesi è che svolga assistenza da almeno sei mesi al coniuge o a un parente di primo grado o affine convivente con handicap in situazione di gravità. La seconda è un’invalidità civile di almeno il 74%. La terza è di risultare licenziata o dipendente da imprese in crisi. In quest’ultimo caso, il requisito anagrafico è di 58 anni.

  • 2022
  • 2021  Errata corrige relativa alla misura “Opzione donna” (“Gestione pubblica e privata: Numero di pensioni Opzione donna liquidate per classe di importo, anno di decorrenza e classe di età – modificate etichette delle prime tre classi di importo erroneamente indicate: “Fino a 499,99 - 500,00 - 999,99 - 1000,00-1999,99” anziché "Fino a 999,99 - 1.000,00 - 1499,99 - 1500,00 - 1999,99”)
  • 2020  Errata corrige relativa alla misura “Opzione donna” (“Gestione pubblica e privata: Numero di pensioni Opzione donna liquidate per classe di importo, anno di decorrenza e classe di età – modificate etichette delle prime tre classi di importo erroneamente indicate: “Fino a 499,99 - 500,00 - 999,99 - 1000,00-1999,99” anziché "Fino a 999,99 - 1.000,00 - 1499,99 - 1500,00 - 1999,99”)
  • 2019

I dati sono stati elaborati dalla Direzione Centrale Pensioni