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Circolare numero 234 del 25-8-1995

Dettaglio

 

DIREZIONE CENTRALE
 PENSIONI
 

 Ai DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Ai COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
   PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
Ai PRIMARI COORDINATORI  GENERALI  E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
Ai DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
   e, per conoscenza,
Al PRESIDENTE
Ai CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
Al PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO
   DI INDIRIZZO E VIGILANZA
Ai PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
Ai PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Legge 8 agosto 1995, n. 335. Riforma del sistema pensio-
nistico obbligatorio e complementare. Pensioni ai super-
 

Legge 8 agosto 1995, n. 335. Riforma del sistema pensio- nistico obbligatorio e complementare. Pensioni ai super- stiti e trattamenti di invalidita'. Nuovi limiti di red- dito per l'integrazione al minimo.

La legge 8 agosto 1995, n. 335, pubblicata nel supplemento  ordi-
nario  alla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 1995, ed  en-
trata in vigore il giorno successivo, introduce sostanziali inno-
vazioni nell'ordinamento pensionistico vigente.
Con  la presente circolare si forniscono le prime  istruzioni  in
ordine alle disposizioni concernenti i trattamenti ai superstiti,
gli assegni di invalidita' e le pensioni di inabilita', che  tro-
vano applicazione con decorrenza dal 1* settembre 1995.
Si forniscono inoltre istruzioni in ordine alle modifiche  intro-
dotte dalla citata legge in materia di integrazione al minimo,  a
norma dell'articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638, delle
pensioni con decorrenza dall'anno 1995.
1 - NUOVA DISCIPLINA DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI
    (articolo 1, comma 41)
L'articolo 1, comma 41, della legge n. 335 dispone che la  disci-
plina  del trattamento pensionistico a favore dei  superstiti  di
assicurato  e  pensionato vigente nel  regime  dell'assicurazione
generale obbligatoria e' estesa a tutte le forme esclusive e  so-
stitutive di detto regime.
Limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla
data di entrata in vigore della legge n. 335, in caso di presenza
di  un solo figlio, minore, studente, o inabile, l'aliquota  per-
centuale della pensione e' elevata dal 60 al 70 per cento.
Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono  cu-
mulabili  con i redditi del beneficiario, nei limiti di  cui  al-
la Tabella F allegato 1. Il trattamento derivante dal cumulo  dei
redditi  con la pensione ai superstiti ridotta non puo'  comunque
essere  inferiore a quello che spetterebbe allo  stesso  soggetto
qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle  fasce
immediatamente precedenti quella nella quale si colloca il reddi-
to posseduto. I limiti di cumulabilita' non si applicano  qualora
il  beneficiario faccia parte di un nucleo familiare  con  figli,
minori,  studenti  o inabili, individuati secondo  la  disciplina
dell'assicurazione  generale  obbligatoria. Sono  fatti  salvi  i
trattamenti previdenziali piu' favorevoli in godimento alla  data
di  entrata in vigore della legge di riforma  con  riassorbimento
sui futuri miglioramenti.
I  limiti  di cumulabilita' previsti dalla legge n.  335  trovano
applicazione nei casi di pensione ai superstiti spettante al solo
coniuge ovvero ai genitori ovvero a fratelli e sorelle; non  tro-
vano  invece  applicazione nei casi in cui siano  titolari  della
pensione figli, minori, studenti o inabili, da soli o in concorso
con il coniuge.
La  legge  di  riforma  non contiene  indicazioni  in  ordine  ai
redditi del beneficiario da valutare ai fini della  cumulabilita'
con  la pensione ai superstiti. In analogia con  quanto  disposto
per l'integrazione al trattamento minimo dal comma 1-bis dell'ar-
ticolo 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638, aggiunto  dall'ar-
ticolo  4  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  503,  si
ritiene che ai fini di detta cumulabilita' debbano essere valuta-
ti  i redditi assoggettabili all'IRPEF, al netto  dei  contributi
previdenziali e assistenziali, con esclusione dei trattamenti  di
fine  rapporto comunque denominati e relative anticipazioni,  del
reddito  della  casa di abitazione e delle  competenze  arretrate
sottoposte a tassazione separata. In ogni caso non deve ovviamen-
te essere valutato l'importo della pensione ai superstiti su  cui
deve  essere  eventualmente operata la  riduzione.  Al  riguardo,
poiche' la normativa interessa anche le altre forme di previdenza
non gestite dall'Istituto, e' stato interessato il Ministero  del
lavoro  e  della previdenza sociale. Si fa  pertanto  riserva  di
successive indicazioni.
In attesa della ristrutturazione delle procedure automatizzate di
gestione delle pensioni, la liquidazione dei trattamenti  pensio-
nistici con decorrenza dal 1* settembre 1995 in poi nei confronti
di nuclei familiari superstiti costituiti dal solo coniuge o  dai
genitori, o da uno o piu' fratelli o sorelle, che posseggano red-
diti per l'anno 1995 per un importo superiore a lire  24.431.550,
deve essere, per il momento, sospesa.
Nel frattempo, l'istruttoria delle pratiche di che trattasi  deve
essere   completata   con  l'acquisizione   della   dichiarazione
reddituale da parte degli interessati, se mancante. Tale  dichia-
razione  deve  essere resa sul modulo RED 335/REV, da  riprodurre
localmente secondo il facsimile allegato 2.
Con successive comunicazioni saranno illustrati i criteri  opera-
tivi per l'applicazione della disposizione dettata dalla norma in
esame  in  merito al riassorbimento dei futuri  miglioramenti  da
attribuire  alle pensioni ai superstiti liquidate con  decorrenza
anteriore al 1* settembre 1995, i cui beneficiari si trovino nel-
le condizioni reddituali previste dalla nuova normativa in  mate-
ria di cumulabilita' con i redditi.
Per il momento, le pensioni ai superstiti liquidate con decorren-
za dal 1* settembre 1995 in poi nei confronti di un solo  figlio,
continueranno ad essere calcolate con l'aliquota del 60 per  cen-
to.  Il ricalcolo con la nuova aliquota del 70 per  cento  verra'
effettuato successivamente in via automatica.
1.1 - ESTENSIONE ALLE FORME DI PREVIDENZA ESCLUSIVE E SOSTITUTIVE
      DELLA  DISCIPLINA DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI VIGENTE  NEL
      REGIME GENERALE
Considerato che con effetto dalla data di entrata in vigore della
legge n. 335 la disciplina del trattamento pensionistico a favore
dei  superstiti vigente nel regime generale e' estesa alle  forme
esclusive e sostitutive di detto regime, si ritiene utile richia-
mare sinteticamente le disposizioni che regolamentano la pensione
ai superstiti nell'assicurazione generale obbligatoria.
1.1.1 - FAMILIARI AVENTI DIRITTO ALLA PENSIONE AI SUPERSTITI
Nel  regime generale la pensione ai superstiti, in caso di  morte
dell'assicurato o del pensionato, spetta:
a) al coniuge, anche  se separato legalmente. Tuttavia il coniuge
   superstite  separato , in quanto gli  era  stata
   addebitata dal giudice, a richiesta dell'altro coniuge, la re-
   sponsabilita della separazione, ha diritto alla pensione  sol-
   tanto nel caso in cui risulti titolare di assegno alimentare a
   carico del coniuge deceduto;
b) al coniuge divorziato, nel caso  in cui l'ex coniuge  deceduto
   non si sia risposato, sempreche' ricorrano le seguenti  condi-
   zioni:
   = il coniuge divorziato superstite deve essere titolare di as-
     segno di divorzio;
   = il coniuge divorziato superstite non deve essersi risposato;
   = il coniuge divorziato dante causa deve essere deceduto  dopo
     il 12  marzo 1987, data di entrata in vigore della  legge  6
     marzo 1987,  n.  74, che ha regolato in  via  innovativa  il
     trattamento economico del coniuge divorziato in caso di mor-
     te dell'ex coniuge;
   = il rapporto assicurativo del coniuge deceduto dal quale  de-
     riva il trattamento pensionistico deve essere iniziato ante-
     riormente  alla  data della sentenza che ha  pronunciato  lo
     scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matri-
     monio.
   Nel  caso  in  cui dopo lo scioglimento  del  matrimonio  l'ex
   coniuge  deceduto si sia risposato, il Tribunale puo  disporre
   che sia corrisposta al coniuge divorziato superstite una quota
   della pensione spettante al coniuge con il quale il lavoratore
   era legato in matrimonio alla data del decesso;
c) ai figli minori degli anni 18;
d) ai figli studenti di scuola media o professionale di eta'  non
   superiore  a 21 anni, a carico del genitore al  momento  della
   morte e che non prestino lavoro retribuito;
e) ai figli  studenti universitari, a carico del genitore al  mo-
   mento  della morte e che non prestino lavoro  retribuito,  per
   gli  anni del corso legale di laurea e comunque non  oltre  il
   26* anno di eta';
f) ai figli di qualunque eta' riconosciuti inabili e a carico del
   genitore al momento della morte;
g) ai genitori di eta' superiore ai 65 anni che non siano titola-
   ri di pensione e risultino a carico dell'assicurato o del pen-
   sionato alla data della morte, quando non vi siano ne' coniuge
   ne'  figli  superstiti o, pure esistendo, non  abbiano  titolo
   alla pensione;
h) ai fratelli celibi e alle sorelle nubili, che non siano  tito-
   lari di pensione, sempreche' al momento della morte dell'assi-
   curato o del pensionato risultino permanentemente inabili e  a
   suo  carico, quando non vi siano ne' coniuge ne' figli  super-
   stiti ne' genitori, o, pure esistendo, non abbiano titolo alla
   pensione.
1.1.2 - CONDIZIONI PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE AI SUPERSTITI
La pensione ai superstiti spetta a condizione che il dante  causa
fosse titolare di pensione di vecchiaia, o di pensione di  anzia-
nita', o di pensione di invalidita' o di pensione di  inabilita';
ai  superstiti di assicurato la pensione spetta a condizione  che
il  lavoratore, alla data della morte, potesse far valere  almeno
15 anni di assicurazione e di contribuzione ovvero cinque anni di
assicurazione  e di contribuzione, di cui almeno tre  nei  cinque
anni precedenti la data della morte. Ai superstiti di titolare di
assegno di invalidita' la pensione spetta alle stesse  condizioni
previste  per i superstiti di assicurato. Peraltro, ai soli  fini
del perfezionamento dei requisiti di assicurazione e di contribu-
zione si considerano utili anche i periodi di godimento  dell'as-
segno  di invalidita' nei quali non sia stata prestata  attivita'
lavorativa.
Nel caso in cui alla data della morte di un lavoratore assicurato
non sussista il diritto alla pensione di reversibilita' in favore
dei familiari superstiti, o perche' il lavoratore non poteva  far
valere i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione di
vecchiaia  o di invalidita', o perche', pur sussistendo tali  re-
quisiti, nessuno dei superstiti, cui in ordine di priorita'spetta
di norma tale diritto, possiede i requisiti soggettivi  prescrit-
ti, al coniuge superstite o, in mancanza, ai figli, minori,  stu-
denti o inabili, spetta una indennita' per una volta tanto commi-
surata  all'entita' dei contributi risultanti a favore del  dante
causa.
Il  diritto all'indennita' e' riconosciuto a condizione  che  nei
cinque  anni anteriori alla data della morte dell'assicurato  ri-
sulti versato o accreditato almeno un anno di contribuzione.
L'importo dell'indennita' e' pari a 45 volte l'ammontare dei con-
tributi base IVS versati in favore dell'assicurato, o accreditati
per  periodi  di  servizio militare prestato  durante  la  guerra
1915/1918. L'importo dell'indennita' non puo' comunque essere in-
feriore a lire 43.200 ne' superiore a lire 129.600.
1.1.3 - MISURA DELLA PENSIONE AI SUPERSTITI
La  pensione  ai  superstiti decorre dal primo  giorno  del  mese
successivo a quello del decesso del pensionato o  dell'assicurato
e spetta in una quota percentuale della pensione gia' liquidata o
che sarebbe spettata all'assicurato.
Le  aliquote  di  reversibilita' sono  stabilite  nelle  seguenti
misure:
- coniuge solo: 60 per cento;
- coniuge e un figlio: 80 per cento;
- coniuge e due o piu' figli: 100 per cento.
Qualora  abbiano  diritto a pensione soltanto i figli,  ovvero  i
genitori  o i fratelli o sorelle, le aliquote  di  reversibilita'
sono le seguenti:
- un figlio: 60 per cento per le pensioni aventi decorrenza ante-
  riore al 1* settembre 1995; 70 per cento per le pensioni aventi
  decorrenza dal 1* settembre 1995 in poi;
- due figli: 80 per cento;
- tre o piu' figli: 100 per cento;
- un genitore: 15 per cento;
- due genitori: 30 per cento;
- un fratello o sorella: 15 per cento;
- due fratelli o sorelle: 30 per cento;
- tre fratelli o sorelle: 45 per cento:
- quattro fratelli o sorelle: 60 per cento:
- cinque fratelli o sorelle: 75 per cento:
- sei fratelli o sorelle: 90 per cento:
- sette o piu' fratelli o sorelle: 100 per cento.
1.1.4 - CAUSE DI CESSAZIONE DELLA PENSIONE AI SUPERSTITI
Il diritto alla pensione ai superstiti cessa nei seguenti casi:
a) per il coniuge qualora contragga nuovo matrimonio. Al  coniuge
   che cessi dal diritto alla pensione per sopravvenuto  matrimo-
   nio spetta un assegno per una volta tanto pari a due  annuali-
   ta' della sua quota  di pensione, compresa la tredicesima men-
   silita',  nella misura spettante alla data del nuovo  matrimo-
   nio.  Nel caso che la pensione risulti erogata, oltre  che  al
   coniuge,  anche ai figli, la pensione deve essere  riliquidata
   in favore di questi ultimi applicando le aliquote di  reversi-
   bilita' previste in relazione alla mutata composizione del nu-
   cleo familiare;
b) per i figli minori al compimento del 18* anno di eta';
c) per i figli  studenti di scuola media o  professionale  quando
   prestino attivita' lavorativa, o interrompano o terminino  gli
   studi  e comunque al compimento del 21* anno di eta'. La  pre-
   stazione di un'attivita' lavorativa da parte dei figli studen-
   ti, il superamento del 21* anno di eta' e l'interruzione degli
   studi non comportano l'estinzione, ma soltanto la  sospensione
   del diritto  alla pensione. Fermo restando che il diritto  non
   sorge ove alla data del decesso del dante causa non sussistano
   le condizioni richieste, nel caso in cui tali condizioni  ven-
   gano meno nel corso del godimento della prestazione la pensio-
   ne viene sospesa e quindi ripristinata allorche' cessi la cau-
   sa della sospensione (v. circolare n. 53484  Prs del 3  agosto
   1972);
d) per i figli  studenti universitari quando  prestino  attivita'
   lavorativa, o interrompano gli studi o terminino gli anni  del
   corso  legale di laurea e comunque al compimento del 26*  anno
   di  eta'.  La prestazione di un'attivita' lavorativa da  parte
   dei  figli universitari e l'interruzione degli studi non  com-
   portano l'estinzione, ma soltanto la  sospensione del  diritto
   alla  pensione.  Fermo restando che il diritto non  sorge  ove
   alla data del decesso del dante causa non sussistano le condi-
   zioni richieste, nel caso in cui tali condizioni vengano  meno
   nel  corso del godimento della prestazione la  pensione  viene
   sospesa  e quindi ripristinata allorche' cessi la causa  della
   sospensione (v. circolare n. 53484 Prs del 3 agosto 1972);
e) per i figli inabili qualora venga meno lo stato di inabilita';
f) per i genitori qualora conseguano altra pensione;
g) per i fratelli e le sorelle qualora conseguano altra pensione,
   o contraggano matrimonio, ovvero venga meno lo stato di inabi-
   lita'.
2 - ASSEGNI DI INVALIDITA'. CUMULO CON I REDDITI DA LAVORO
    (articolo 1, comma 42)
L'articolo 1, comma 42, della legge n. 335 dispone che all'asse-
gno  di invalidita' nei casi di cumulo con redditi da lavoro  di-
pendente, autonomo o di impresa si applicano le riduzioni di  cui
alla Tabella G allegato 3.
Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con l'assegno  di
invalidita'  ridotto non puo comunque essere inferiore  a  quello
che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultas-
se pari al limite massimo della fascia immediatamente  precedente
quella  nella  quale si colloca il reddito posseduto.  Le  misure
piu' favorevoli per i trattamenti in essere alla data di  entrata
in vigore della legge di riforma sono conservate fino al riassor-
bimento con i futuri miglioramenti.
L'applicazione della riduzione degli assegni di invalidita'  pre-
vista dall'articolo 1, comma 42, della legge n. 335 nei confronti
dei beneficiari che posseggano redditi da lavoro di importo supe-
riore  ai  limiti previsti dalla Tabella G  allegata  alla  legge
stessa  non  esclude l'applicazione del regime di cumulo  con  la
retribuzione e con i redditi da lavoro autonomo disciplinato dal-
l'articolo  10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  503,
come modificato dall'articolo 11, comma 10, della legge 23 dicem-
bre 1993, n. 537. Ovviamente, l'incumulabilita' prevista dall'ar-
ticolo 10 del decreto n. 503 opera sull'importo dell'assegno  ri-
sultante a seguito della riduzione effettuata a norma della legge
n. 335, sempreche' sia di ammontare superiore al trattamento  mi-
nimo.
In attesa della ristrutturazione delle procedure automatizzate di
gestione delle pensioni, la liquidazione degli assegni di invali-
dita'  con decorrenza dal 1* settembre 1995 in poi nei  confronti
degli  assicurati  che posseggano redditi da  lavoro  dipendente,
autonomo,  professionale o di impresa per l'anno 1995 per un  im-
porto superiore a lire 32.575.400, al netto dei contributi previ-
denziali e assistenziali, deve essere, per il momento, sospesa.
Nel frattempo, l'istruttoria delle pratiche di che trattasi  deve
essere   completata   con  l'acquisizione   della   dichiarazione
reddituale da parte degli interessati, se mancante. Tale  dichia-
razione  deve essere resa sul modulo RED 335/INV,  da  riprodurre
localmente  secondo  il facsimile allegato 4, che  consente,  tra
l'altro, di acquisire i dati necessari per accertare l'integrabi-
lita' degli assegni di invalidita' a norma dell'articolo 1  della
legge 12 giugno 1984, n. 222.
Con successive comunicazioni saranno illustrati i criteri  opera-
tivi per l'applicazione della disposizione dettata dalla norma in
esame  in  merito al riassorbimento dei futuri  miglioramenti  da
attribuire  agli assegni di invalidita' liquidati con  decorrenza
anteriore al 1* settembre 1995, i cui beneficiari si trovino nel-
le condizioni reddituali previste dalla nuova normativa in  mate-
ria di cumulabilita' con i redditi.
3 - INCUMULABILITA' DELLE PENSIONI DI INABILITA', DEGLI  ASSEGNI
    ORDINARI DI INVALIDITA' E DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI CON LE
    RENDITE  VITALIZIE  PER  INFORTUNIO  SUL  LAVORO  O  MALATTIA
    PROFESSIONALE (articolo 1, comma 43)
L'articolo 1, comma 43, della legge n. 335 dispone che le pensio-
ni di inabilita', le pensioni ai superstiti e gli assegni ordina-
ri  di invalidita' a carico dell'assicurazione generale  obbliga-
toria  per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti,  liquidate
in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale,
non  sono  cumulabili con la rendita vitalizia liquidata  per  lo
stesso evento invalidante a norma del Testo unico delle  disposi-
zioni  per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro  e  le
malattie professionali, approvato con decreto del Presidente del-
la  Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza  della
rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali piu'
favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della pre-
sente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti.
Nel corso dell'istruttoria delle domande di assegno di  invalidi-
ta'  e di pensione di inabilita' da liquidare con decorrenza  dal
1*  settembre 1995 in poi, nel caso in cui  dalla  certificazione
medica  risulti che l'invalidita' o l'inabilita' siano state  de-
terminate  da infortunio sul lavoro o malattia professionale  oc-
corre verificare che dallo stesso evento non derivi  all'interes-
sato  una  rendita vitalizia a norma del Testo unico  n. 1124 del
1965.
Per  le pensioni ai superstiti occorre verificare se  il  decesso
sia stato determinato da infortunio o malattia professionale  che
dia  titolo alla liquidazione di una rendita vitalizia ai  super-
stiti a norma del citato Testo unico.
Per la pratica applicazione della norma in esame si rende  neces-
sario, fra l'altro, che a corredo della domanda di pensione venga
presentata  una dichiarazione di responsabilita' da  parte  degli
interessati attestante che l'invalidita' o la morte non  derivino
da infortunio sul lavoro o malattia professionale e che per  tale
evento non sia stata liquidata dall'INAIL una rendita  vitalizia,
ne' sia stata presentata a detto ente domanda intesa ad  ottenere
una rendita vitalizia.
Nel caso che dall'evento che ha determinato l'invalidita', l'ina-
bilita' ovvero il decesso dell'assicurato o del pensionato derivi
il diritto ad una rendita vitalizia a norma del citato testo uni-
co,  la liquidazione dell'assegno di invalidita', della  pensione
di inabilita' o della pensione ai superstiti deve essere sospesa,
in attesa dell'aggiornamento delle procedure automatizzate.
Nel  frattempo dovra' essere accertato l'ammontare della  rendita
vitalizia spettante a carico dell'INAIL.
Con successive comunicazioni saranno illustrati i criteri  opera-
tivi  per l'applicazione della disposizione dettata  dalla  nuova
normativa in merito al riassorbimento dei futuri miglioramenti da
attribuire ai trattamenti previdenziali di che trattasi liquidati
con decorrenza anteriore al 1* settembre 1995, i cui  beneficiari
si trovino nelle condizioni previste dalla norma in esame.
4 - REQUISITI REDDITUALI PER L'INTEGRAZIONE AL MINIMO
    DELLE PENSIONI (articolo 2, comma 14)
Con effetto dall'anno 1995 l'integrazione al minimo, a norma del-
l'articolo 6 della legge n. 638 del 1983, e successive  modifica-
zioni,  delle pensioni dell'assicurazione  generale  obbligatoria
dei lavoratori dipendenti, delle gestioni esclusive e sostitutive
della  medesima, nonche' delle gestioni previdenziali per i  com-
mercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e colo-
ni, della gestione speciale minatori e dell'ENASARCO, non  spetta
ai soggetti che posseggano:
a) nel  caso  di  persona  non  coniugata,  ovvero  coniugata  ma
   legalmente   ed   effettivamente  separata,   redditi   propri
   assoggettabili  all'IRPEF per un importo superiore a due volte
   l'ammontare  annuo del trattamento minimo del  Fondo  pensioni
   lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte
   l'importo mensile in vigore al 1* gennaio di ciascun anno;
b) nel caso di persona coniugata, non legalmente ed effettivamen-
   te separata, redditi propri per un importo superiore a  quello
   indicato  alla lettera a), ovvero redditi cumulati con  quelli
   del coniuge per un importo superiore a quattro volte il  trat-
   tamento minimo medesimo.
Dal  computo  dei  redditi sono esclusi  i  trattamenti  di  fine
rapporto  comunque  denominati e le  relative  anticipazioni,  il
reddito  della  casa  di  abitazione,  le  competenze   arretrate
sottoposte  a tassazione separata e l'importo della  pensione  da
integrare al minimo.
Per  le pensioni con decorrenza anteriore al 1* gennaio 1995,  ai
fini  dell'integrazione al minimo a norma della legge n. 638  del
1983, rimane in vigore la previgente disciplina. Pertanto, per le
pensioni con decorrenza compresa entro l'anno 1993 l'integrazione
al minimo non spetta nel caso in cui il pensionato possegga  red-
diti propri per un importo superiore a due volte l'ammontare  an-
nuo  del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori  dipen-
denti calcolato in misura pari a tredici volte l'importo  mensile
in  vigore al 1* gennaio di ciascun anno, mentre non viene  preso
in  considerazione  il reddito del coniuge; per le  pensioni  con
decorrenza  nell'anno 1994 l'integrazione al minimo  non  spetta,
oltre  che nel caso in cui il pensionato possegga redditi  propri
per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo del  trat-
tamento  minimo, anche nel caso in cui l'importo dei redditi  del
pensionato cumulati con quelli del coniuge sia superiore a cinque
volte il trattamento minimo medesimo.
Le  procedure automatizzate di gestione delle pensioni sono  gia'
aggiornate  in conformita' alle nuove disposizioni in materia  di
integrazione al minimo.
Pertanto, le pensioni di nuova liquidazione saranno calcolate con
l'applicazione dei nuovi criteri. Le pensioni con decorrenza 1995
gia' liquidate saranno ricalcolate in via automatica nel contesto
delle operazioni di rinnovo delle pensioni per l'anno 1996.
                      p.IL DIRETTORE GENERALE
                             PRAUSCELLO
P.S. Per gli allegati si fa riferimento al supporto cartaceo.