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Iscrizione Gestione Artigiani

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Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 7 dicembre 2021

L’imprenditore artigiano deve avviare l’attività tramite la Comunicazione Unica da presentare all’Albo imprese artigiane al fine di assolvere sia tutti gli adempimenti amministrativi previsti per il Registro delle imprese sia quelli previdenziali e assistenziali per l’INPS.

L'iscrizione alla Gestione Artigiani è rivolta all'imprenditore artigiano, individuato in colui che svolge un’attività di produzione di beni e semilavorati o di prestazione di servizi, a esclusione delle attività agricole e commerciali, di intermediazione nella circolazione di beni o ausiliarie di queste ultime, salvo il caso in cui siano solamente strumentali e accessorie all’esercizio dell’impresa (legge 4 luglio 1959, n. 463; legge 8 agosto 1985, n. 443; legge 20 maggio 1997, n.133; legge 5 marzo 2001, n. 57).

L’utilizzo della Comunicazione Unica è obbligatorio per:

  • le imprese individuali;
  • le imprese familiari;
  • le società di persone (SAS e SNC);
  • le società di capitali (SRL unipersonali e pluripersonali).

I requisiti dei lavoratori artigiani

L'imprenditore artigiano deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • aver compiuto il diciottesimo anno di età (salvo i casi di autorizzazione da parte del tribunale all'esercizio dell'attività oltre il sedicesimo anno di età);
  • esercitare l’attività (anche manuale) personalmente in qualità di titolare dell’impresa artigiana, con lavoro proprio ed eventualmente con l’ausilio dei propri familiari;
  • svolgere in modo abituale e prevalente il proprio lavoro manuale;
  • assumere la piena responsabilità dell'impresa con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione;
  • non superare i limiti dimensionali previsti dalla legge 443/85.

Entro 30 giorni dall’inizio dell’attività artigiana deve essere presentata la domanda di iscrizione all’Albo imprese artigiane.

A partire dal 1° aprile 2010, per semplificare gli adempimenti amministrativi, è stato istituito il sistema di iscrizione “Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa” - ComUnica. Le aziende operanti nelle regioni che hanno recepito la procedura informatica ComUnica sono obbligate a utilizzare questo strumento. Diversamente, rimane attiva la procedura attualmente in uso.

La Comunicazione Unica, che ha efficacia oltre che per il Registro imprese anche per l'Albo imprese artigiane (quadro AA), va presentata online o su supporto informatico alla Camera di Commercio sia per l’avvio di un’attività d’impresa sia per la sua variazione o cancellazione. In caso di iscrizione, la Comunicazione Unica è obbligatoria per inserire le seguenti informazioni negli archivi del Registro delle imprese: iscrizione e dichiarazione di inizio attività; iscrizione della società con contestuale inizio attività del socio ai fini previdenziali.

La legge attribuisce all'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane valore costitutivo e conferisce all'impresa la qualifica artigiana anche ai fini previdenziali e assistenziali. Tale qualifica viene conservata dalla data di decorrenza dell'iscrizione sino a quella da cui ha effetto la cancellazione.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.