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Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 14 ottobre 2025
Cos'è
Il certificato di agibilità è il documento che autorizza imprese, enti e associazioni a fare agire nei locali di loro proprietà (o sui quali abbiano un diritto personale di godimento) i lavoratori dello spettacolo (appartenenti alle categorie artistiche e tecniche elencate da 1 a 14 nell'articolo 3, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 708/1947 e successive modifiche e integrazioni) in relazione a un evento.
Il certificato di agibilità si distingue in varie tipologie:
- a titolo oneroso;
- a titolo gratuito;
- in esenzione contributiva.
A chi è rivolto
L’obbligo di richiedere il certificato di agibilità grava sempre sul soggetto che contrattualizza il rapporto di lavoro (il committente) con gli artisti e i tecnici.
Qualora il committente non coincida con l’impresa/ente presso cui i lavoratori agiscono, sarà comunque onere di tale ultimo soggetto richiedere copia del certificato e custodirlo. L’obbligo di richiesta del certificato di agibilità è previsto unicamente in relazione a rapporti di lavoro autonomo, compresi quelli di collaborazione. Sono tenuti a chiedere il certificato di agibilità anche i lavoratori autonomi esercenti attività musicali.
Come funziona
Il legislatore ha predisposto una tutela rafforzata per alcune categorie di lavoratori (disciplinata dagli articoli 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 708/1947), prevedendo la verifica preventiva della regolarità contributiva dell’impresa richiedente che, in caso di accertamento negativo, inibisce il rilascio del certificato.
La richiesta del certificato di agibilità deve avvenire entro cinque giorni dalla stipulazione dei contratti di lavoro (articolo 9, comma 3, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 708/1947) e, comunque, prima dello svolgimento della prestazione lavorativa. Se al momento della stipula del contratto l’impresa non conosce gli effettivi periodi di svolgimento dell’attività lavorativa, il datore di lavoro effettuerà la richiesta del certificato di agibilità quando avrà la certezza delle date e, comunque, sempre prima dell’inizio dell’attività lavorativa.
Le variazioni dei dati del certificato di agibilità devono essere comunicate entro cinque giorni. Solo a causa di forza maggiore documentabile, le variazioni possono essere comunicate dopo cinque giorni dallo svolgimento della prestazione lavorativa.
Il committente deve conservare copia del certificato da esibire su richiesta dei funzionari ispettivi incaricati dell'accertamento.
Il certificato di agibilità a titolo oneroso è il documento che autorizza le imprese, gli enti e le associazioni a fare agire nei locali di proprietà (o sui quali abbiano un diritto personale di godimento) i lavoratori autonomi e parasubordinati dello spettacolo (occupati nelle categorie da 1 a 14 dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 708/1947 e successive modifiche e integrazioni) per eventi specifici e limitati nel tempo.
Il certificato di agibilità viene rilasciato dopo l’accertamento della regolarità contributiva dell’impresa.
Il certificato di agibilità a titolo gratuito viene rilasciato in occasione di specifici eventi a scopo benefico, sociale o di solidarietà sempre che gli eventuali ricavi, derivanti dalla manifestazione, dedotte le spese di allestimento e di organizzazione, risultino interamente destinati a finalità benefiche e che i lavoratori coinvolti non percepiscano alcun compenso. Per il rilascio del certificato, il presupposto della gratuità deve essere opportunamente documentato.
Il certificato di agibilità in “esenzione contributiva” è il documento che attesta lo svolgimento di attività lavorativa nel territorio nazionale da parte di lavoratori autonomi e parasubordinati dello spettacolo (occupati nelle categorie da 1 a 14 dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 708/1947 e successive modifiche ed integrazioni) stranieri, provenienti da paesi comunitari o con i quali vigono convenzioni in materia di sicurezza sociale, muniti dei documenti esonerativi (A1, certificato di legislazione applicabile). Il possesso del certificato di agibilità è, pertanto, necessario anche per quelle imprese, straniere o italiane, che impiegano lavoratori operanti in Italia senza obblighi contributivi.
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.
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