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Richiesta di agibilità per lavoratori dello spettacolo

Il servizio permette di presentare la domanda per il rilascio del certificato di agibilità per le imprese di professione artistica e tecnica con rapporto di lavoro autonomo e parasubordinato e per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali.
Specifico per
Imprese che intendono avvalersi di determinate professionalità artistiche e tecniche con rapporto di lavoro autonomo e parasubordinato e lavoratori autonomi esercenti attività musicali.

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 29 novembre 2021

Cos'è

Le imprese dell’esercizio teatrale cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi che intendono avvalersi delle prestazioni di alcuni lavoratori autonomi dello spettacolo facendoli agire nei locali di proprietà (o sui quali abbiano un diritto personale di godimento) devono munirsi del certificato di agibilità che si distingue in varie tipologie: a titolo oneroso, a titolo gratuito e in esenzione contributiva.

A chi è rivolto

Sono tenute a richiedere il certificato di agibilità le imprese che intendono avvalersi di determinate professionalità artistiche e tecniche (categorie da 1 a 14 dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 708/1947 e s.m.i.) con rapporto di lavoro autonomo e parasubordinato. Sono inoltre tenuti a chiedere il certificato di agibilità i lavoratori autonomi esercenti attività musicali.

Come funziona

Il legislatore ha predisposto una tutela rafforzata per alcune categorie di lavoratori (disciplinata dagli articoli 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 708/1947), prevedendo la verifica preventiva della regolarità contributiva dell’impresa richiedente che, in caso di accertamento negativo, inibisce il rilascio del certificato.

La richiesta del certificato di agibilità deve avvenire entro cinque giorni dalla stipulazione dei contratti di lavoro (articolo 9, comma 3, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 708/1947) e, comunque, prima dello svolgimento della prestazione lavorativa. Se al momento della stipula del contratto l’impresa non conosce gli effettivi periodi di svolgimento dell’attività lavorativa, il datore di lavoro effettuerà la richiesta del certificato di agibilità quando avrà la certezza delle date e, comunque, sempre prima dell’inizio dell’attività lavorativa.

Le variazioni dei dati del certificato di agibilità devono essere comunicate entro cinque giorni. Solo a causa di forza maggiore documentabile, le variazioni possono essere comunicate dopo cinque giorni dallo svolgimento della prestazione lavorativa.

Il committente deve conservare copia del certificato da esibire su richiesta dei funzionari ispettivi incaricati dell'accertamento.

Il certificato di agibilità a titolo oneroso è il documento che autorizza le imprese dell’esercizio teatrale cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi a far agire nei locali di proprietà (o sui quali abbiano un diritto personale di godimento) i lavoratori autonomi e parasubordinati dello spettacolo, occupati nelle categorie da 1 a 14 dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 708/1947 e successive modifiche e integrazioni, per eventi specifici e limitati nel tempo.

Il certificato di agibilità viene rilasciato dopo l’accertamento della regolarità contributiva dell’impresa.

Il certificato di agibilità a titolo gratuito viene rilasciato in occasione di specifici eventi a scopo benefico, sociale o di solidarietà sempre che gli eventuali ricavi, derivanti dalla manifestazione, dedotte le spese di allestimento e di organizzazione, risultino interamente destinati a finalità benefiche e che i lavoratori coinvolti non percepiscano alcun compenso. Per il rilascio del certificato, il presupposto della gratuità deve essere opportunamente documentato.

Il certificato di agibilità in “esenzione contributiva” è il documento che attesta lo svolgimento di attività lavorativa nel territorio nazionale da parte di lavoratori autonomi e parasubordinati dello spettacolo (occupati nelle categorie da 1 a 14 dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 708/1947 e successive modifiche ed integrazioni) stranieri, provenienti da paesi comunitari o con i quali vigono convenzioni in materia di sicurezza sociale, muniti dei documenti esonerativi (A1, certificato di legislazione applicabile). Il possesso del certificato di agibilità è, pertanto, necessario anche per quelle imprese, straniere o italiane, che impiegano lavoratori operanti in Italia senza obblighi contributivi.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.

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