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Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 30 aprile 2025
Cos'è
È la contribuzione figurativa riconosciuta per periodi, non coperti da altra contribuzione, durante i quali l’interessato ha svolto servizio militare volontario nelle Forze Armate italiane ovvero servizio a esso equiparato.
A chi è rivolto
Il beneficio è rivolto a coloro che, lavoratori o pensionati, abbiano un vuoto assicurativo dovuto al fatto di aver svolto il servizio militare.
L’accredito dei contributi figurativi può essere richiesto anche dai superstiti dell’assicurato o del pensionato deceduto.
Come funziona
I Fondi in cui è possibile l’accredito sono i seguenti:
- Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) dei lavoratori dipendenti;
- Gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- Fondi speciali di previdenza gestiti dall'INPS dove previsto dalle relative norme regolamentari.
Il beneficio non è previsto nella Gestione Separata.
Domanda
REQUISITI
Per poter ottenere la contribuzione figurativa l’interessato deve possedere almeno un contributo effettivo al momento della domanda di accredito figurativo.
Per poter ottenere la contribuzione figurativa il periodo non deve essere coperto da altra contribuzione.
L’accredito dei contributi figurativi non può essere effettuato se il periodo è già stato considerato utile per la concessione della pensione statale o comunque per qualsiasi altro trattamento pensionistico sostitutivo, esclusivo o esonerativo dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO).
L’accredito figurativo per servizio militare è possibile solo se, per il periodo, non sia attivabile la costituzione di una posizione assicurativa nell’Assicurazione Generale Obbligatoria ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 322.
COME FARE DOMANDA
La domanda può essere presentata online all’INPS, attraverso il servizio dedicato.
Il richiedente indica i periodi richiesti e indica il distretto o l’ufficio militare di appartenenza.
Successivamente l’INPS provvederà a richiedere direttamente la documentazione probatoria al distretto o all’ufficio militare indicato dall’interessato.
Avvertenze
La presente scheda non costituisce fonte di diritti e non deve essere posta a fondamento di affidamenti e/o scelte lavorative o previdenziali.
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 85 giorni dal Regolamento, per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge 241/1990.
Nella tabella allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto, superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.