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Esonero contributivo (art. 43 bis, decreto-legge 109/2018)

Il servizio permette di presentare la domanda di esonero contributivo delle quote di TFR maturate durante i periodi di CIGS relative a retribuzione persa. È rivolto alle società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria.
Rivolto a:
Categorie
Amministrazioni, Enti e Aziende
Cassa di appartenenza
-
Età
-
Il servizio è presente anche in

Pubblicazione: 27 ottobre 2020 Ultimo aggiornamento: 6 dicembre 2021

Cos'è

L’esonero contributivo consente di non versare al Fondo di Tesoreria le quote di TFR maturate durante i periodi di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) ex articolo 44, decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro e di non versare il cosiddetto ticket di licenziamento, ordinariamente dovuto a seguito dell’interruzione del rapporto di lavoro.

A chi è rivolto

Lo sgravio è fruibile dalle sole società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, destinatarie nel 2019 e nel 2020 di provvedimenti di concessione del trattamento di integrazione salariale straordinario (art. 44, d.l. 109/2018), che siano in possesso del relativo decreto di autorizzazione rilasciato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Come funziona

L’applicazione degli esoneri deve essere richiesta al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali unitamente alla domanda di autorizzazione del trattamento CIGS (o in sede di integrazione dello stesso) e il relativo decreto di autorizzazione deve indicare sia l’ammissione alle misure di esonero sia la stima degli oneri, con separata evidenza, per ogni anno di competenza, di quelli relativi al TFR e di quelli relativi al cosiddetto ticket di licenziamento.

Domanda

Successivamente, le aziende interessate per accedere agli sgravi dovranno presentare la domanda online all'INPS attraverso il servizio dedicato e attenersi alle altre istruzioni operative precisate con il messaggio 26 ottobre 2020, n. 3920.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.

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