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Esonero contributivo (art. 43 bis, decreto-legge 109/2018)

Il servizio permette di presentare la domanda per l'esonero contributivo dal versamento delle quote di TFR maturate nei periodi di CIGS e del ticket di licenziamento, per le società in fallimento o in amministrazione straordinaria.
Rivolto a:
Categorie
Amministrazioni, Enti e Aziende
Cassa di appartenenza
-
Età
-
Il servizio è presente anche in

Pubblicazione: 27 ottobre 2020 Ultimo aggiornamento: 14 gennaio 2026

Cos'è

L’esonero contributivo consente alle aziende di:

  • non versare al Fondo di Tesoreria le quote di TFR maturate durante i periodi di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS), riferite alla retribuzione non percepita per riduzione o sospensione dell’orario di lavoro (art. 44, d.l. 109/2018);
  • non versare il ticket di licenziamento, normalmente dovuto in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

A chi è rivolto

È riconosciuto alle società in fallimento o in amministrazione straordinaria, che:

  • nel 2019 e nel 2020 hanno beneficiato del trattamento di integrazione salariale straordinario (art. 44, d.l. 109/2018);
  • sono in possesso del relativo decreto di autorizzazione rilasciato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Come funziona

La richiesta di applicazione degli esoneri deve essere presentata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali insieme alla domanda di CIGS (oppure in fase di integrazione della stessa).

Il decreto di autorizzazione deve indicare:

  • l’ammissione all’esonero;
  • la stima degli oneri, distinta per anno e separata tra TFR e ticket di licenziamento.

Domanda

Per accedere all’esonero contributivo, le aziende devono presentare la domanda online all’INPS tramite il servizio dedicato e seguire le istruzioni operative fornite dall’Istituto (messaggio 26 ottobre 2020, n. 3920).

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.