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Pubblicazione: 27 ottobre 2020 Ultimo aggiornamento: 14 gennaio 2026
Cos'è
L’esonero contributivo consente alle aziende di:
- non versare al Fondo di Tesoreria le quote di TFR maturate durante i periodi di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS), riferite alla retribuzione non percepita per riduzione o sospensione dell’orario di lavoro (art. 44, d.l. 109/2018);
- non versare il ticket di licenziamento, normalmente dovuto in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
A chi è rivolto
È riconosciuto alle società in fallimento o in amministrazione straordinaria, che:
- nel 2019 e nel 2020 hanno beneficiato del trattamento di integrazione salariale straordinario (art. 44, d.l. 109/2018);
- sono in possesso del relativo decreto di autorizzazione rilasciato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Come funziona
La richiesta di applicazione degli esoneri deve essere presentata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali insieme alla domanda di CIGS (oppure in fase di integrazione della stessa).
Il decreto di autorizzazione deve indicare:
- l’ammissione all’esonero;
- la stima degli oneri, distinta per anno e separata tra TFR e ticket di licenziamento.
Domanda
Per accedere all’esonero contributivo, le aziende devono presentare la domanda online all’INPS tramite il servizio dedicato e seguire le istruzioni operative fornite dall’Istituto (messaggio 26 ottobre 2020, n. 3920).
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.
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