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Part-time: accredito per il diritto a pensione di periodi non lavorati

Il servizio consente di richiedere il riconoscimento del part-time in tempo pieno ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa. Tale servizio è rivolto ai lavoratori che svolgano attività a tempo parziale verticale o ciclico.
Rivolto a:
Categorie
Dipendenti privati- Amministrazioni, Enti e Aziende
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 18 gennaio 2022 Ultimo aggiornamento: 18 gennaio 2022

Cos'è

Il part-time di tipo verticale o ciclico, effettuato in alcune settimane del mese o in alcuni mesi dell’anno, è caratterizzato da prestazione lavorativa alternata a periodi di non attività.

Per effetto di quanto disposto dall’articolo 1, comma 350, legge 30 dicembre 2020, n. 178, il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale, che prevede che la prestazione lavorativa sia concentrata in determinati periodi, è riconosciuto per intero utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l'accesso al diritto alla pensione.

Per il lavoratore a tempo parziale, dunque, l'anzianità contributiva utile ai fini del diritto a pensione è calcolata come se egli avesse occupato un posto a tempo pieno, prendendo integralmente in considerazione anche i periodi non lavorati nell'ambito del programma negoziale lavorativo concordato con il datore di lavoro.

A chi è rivolto

Il riconoscimento è rivolto ai lavoratori che svolgono il lavoro a tempo parziale verticale (rapporto di lavoro a tempo parziale in cui la riduzione non riguarda l’orario giornaliero, ma la limitazione a determinati periodi nel corso della settimana, mese o anno) o ciclico (rapporto di lavoro a tempo parziale in cui il lavoratore presta servizio solo in alcuni periodi dell’anno).

Come funziona

L’articolo 1, comma 350, legge 30 dicembre 2020, n. 178, in vigore dal 1° gennaio 2021, dispone che “il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale che prevede che la prestazione lavorativa sia concentrata in determinati periodi è riconosciuto per intero utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l'accesso al diritto alla pensione”. Il riconoscimento dei periodi trova applicazione relativamente ai contratti di lavoro part-time di tipo verticale o ciclico in corso, ovvero esauriti e per l’intero periodo di durata degli stessi.

Il riconoscimento opera per il periodo di sospensione del rapporto di lavoro in funzione della mancata prestazione lavorativa, connessa all’articolazione dell’orario di svolgimento dell’attività lavorativa del rapporto part-time stesso con esclusione, pertanto, dei periodi non lavorati e non retribuiti per sospensione del rapporto di lavoro senza retribuzione derivanti da causa diversa dal part-time (ad esempio aspettativa non retribuita).

Il periodo non lavorato nel rapporto a tempo parziale è riconosciuto utile ai soli fini del diritto a pensione e non anche ai fini della misura della stessa.

Resta fermo che il numero delle settimane da assumere ai fini pensionistici si determina rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale, determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

Da ciò ne consegue che, in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, tutte le settimane nell’ambito della durata dello stesso saranno valutate per intero, ai fini dell’anzianità di diritto, a condizione che la retribuzione accreditata nel periodo annuale di riferimento sia almeno pari all’importo minimale di retribuzione previsto per l’anno considerato; in difetto, verrà riconosciuto un numero di contributi pari al rapporto fra l’imponibile retributivo annuo e il minimale settimanale pensionistico vigente nello stesso anno, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7, comma 2, decreto-legge 463/1983.

I trattamenti pensionistici liquidati non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2021.

Domanda

Con riferimento ai periodi lavorativi successivi all’entrata in vigore della legge (1° gennaio 2021), sono state fornite ai datori di lavoro istruzioni per la compilazione dei flussi UNIEMENS finalizzate a includere nella denuncia mensile anche i periodi totalmente non lavorati in ragione di part-time verticale o ciclico, pienamente utili ai fini dell’anzianità di diritto alle prestazioni pensionistiche.

Per i periodi anteriori a tale data, riferiti a contratti di lavoro in essere o esauriti, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati in ragione di part-time verticale o ciclico è subordinato alla presentazione di apposita domanda attraverso il servizio a ciò dedicato. Alla domanda va allegata copia del contratto di lavoro part-time di tipo verticale o ciclico al quale la stessa si riferisce. Ove presente, va altresì allegata l’attestazione del datore di lavoro con l’indicazione degli eventuali periodi di sospensione del rapporto di lavoro senza retribuzione. In caso di attività lavorativa con più rapporti di lavoro con contratto part-time di tipo verticale o ciclico, può essere presentata un’unica domanda avendo cura di allegare un modello di certificazione (con il relativo contratto di lavoro) per ogni datore di lavoro.

Per maggiori informazioni si rinvia alla circolare INPS 4 maggio 2021, n. 74 e alla circolare INPS 5 gennaio 2022, n. 4.