Ti trovi in:

Sicurezza sociale internazionale: convenzione bilaterale con la Santa Sede

Informazioni che riguardano la Convenzione bilaterale con la Santa Sede, in vigore dal 1991 e che si applica a tutti i lavoratori, loro familiari e superstiti che possono far valere periodi di contribuzione in Italia o presso la Santa Sede.

img

Dettaglio

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 25 marzo 2024

L'Italia ha stipulato convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con diversi Stati esteri. La Convenzione con la Santa Sede è in vigore dal 1° gennaio 2004 e si applica ai lavoratori subordinati o autonomi, ai loro familiari e superstiti che possono far valere periodi di assicurazione, contribuzione, occupazione o assimilati, maturati in Italia o presso la Santa Sede. Non è richiesta la cittadinanza.

La Convenzione tra Italia e Santa Sede

La nuova Convenzione in materia di sicurezza sociale tra Italia e Santa Sede (pdf 141KB), stipulata il 16 giugno 2000 e confermata dall'Accordo amministrativo (pdf 116KB), è stata ratificata con la legge 19 agosto 2003, n. 244 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2004, ampliando il campo di applicazione della precedente Convenzione del 6 giugno 1956.

Campo di applicazione e requisiti per la totalizzazione

Per quanto riguarda l'Italia, la Convenzione si applica all'Assicurazione Generale Obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e autonomi, all'assicurazione per le prestazioni familiari e all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

In determinate condizioni, si applica anche ai trattamenti di previdenza sostitutivi dell'Assicurazione generale, come i Fondi speciali di previdenza gestiti dall'INPS e altri regimi speciali di assicurazione di alcune categorie di lavoratori ex ENPALS, INPGI ed ex INPDAI.

In base alla Convenzione, le prestazioni erogabili dall'Italia sono:

  • pensioni di vecchiaia, invalidità e ai superstiti;
  • prestazioni per familiari;
  • prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Per quanto riguarda la Santa Sede, si applica all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e all'assicurazione per le prestazioni familiari.

Per informazioni sulle prestazioni pensionistiche erogate dalla Santa Sede in regime di totalizzazione internazionale si rinvia alla consultazione del Fondo pensioni dell'Amministrazione del patrimonio della sede Apostolica.

Ai fini della prestazione sia italiana che dello Stato della Città del Vaticano, per la totalizzazione internazionale si richiedono almeno 52 settimane di contribuzione.

I periodi inferiori alle 52 settimane maturati in uno Stato (che non danno luogo, quindi, alla totalizzazione internazionale) sono comunque presi in considerazione dall'altro Stato, sia per l'accertamento del diritto sia per la determinazione dell'importo.

Ai fini dell'ammissione all'assicurazione volontaria prevista dalla legislazione italiana, i periodi di contribuzione accreditati in Italia possono essere totalizzati con i periodi di assicurazione presso la Santa Sede e sono richieste almeno 52 settimane di contribuzione da lavoro effettivo in Italia.

Se il requisito per il diritto alla pensione non è perfezionato con la totalizzazione dei periodi di assicurazione compiuti in Italia e nello Stato della Città del Vaticano, si possono prendere in considerazione anche quelli compiuti in Stati “terzi”, legati sia all'Italia che alla Santa Sede da distinte Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale (“totalizzazione multipla”).

La domanda

I residenti in Italia devono presentare la domanda di pensione in Convenzione con la Santa Sede online sul sito INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

 Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;

 enti di patronato e altri intermediari dell'Istituto autorizzati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Entro 15 giorni dalla presentazione della domanda di pensione in convenzione o della domanda di sola pensione estera, è necessario produrre la documentazione cartacea alla sede INPS competente per residenza, che la trasmette poi all'istituzione estera.

Per maggiori informazioni o eventuali altre necessità, gli interessati possono rivolgersi anche agli enti di patronato, riconosciuti dalla legge e abilitati ad assistere gratuitamente i lavoratori nello svolgimento delle pratiche previdenziali e assistenziali.

I residenti nello Stato della Città del Vaticano con periodi assicurativi anche in Italia devono presentare la domanda di pensione in Convenzione all'Ufficio del Fondo pensioni dell'APSA, in qualità di istituzione estera del luogo di residenza, che provvederà a trasmetterla, con i formulari previsti dell'Accordo, al seguente polo INPS specializzato:

Filiale Metropolitana Roma Flaminio
Via Giulio Romano, 46
00196 ROMA
Tel: 06 77387205

Indirizzo email: filiale.metropolitana.romanordovestflaminio@postacert.inps.gov.it

Anche i residenti presso la Santa Sede possono avvalersi dell'assistenza gratuita degli enti di patronato.

Contatti APSA

APSA - Fondo Pensioni Vaticano
Ufficio del personale del Governatoriato SCV
Via della Conciliazione, 1
00120 Città del Vaticano

Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica
Tel: (+39) 06 69884449 – 06 69884899
Fax: (+39) 06 69883800

Normativa fiscale residenti all’estero