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Sicurezza sociale internazionale: Convenzione bilaterale con la Santa Sede

Informazioni che riguardano la Convenzione con la Santa Sede che si applica ai lavoratori, ai loro familiari e ai loro superstiti che possono far valere periodi assicurativi in Italia e presso la Santa Sede.

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Dettaglio

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 28 gennaio 2025

L'Italia ha stipulato convenzioni e accordi bilaterali di sicurezza sociale con diversi Stati. La Convenzione con la Santa Sede è in vigore dal 1° gennaio 2004 e si applica ai lavoratori, ai loro familiari e ai loro superstiti che possono far valere periodi assicurativi, contribuzione, occupazione o assimilati, in Italia e presso la Santa Sede. Non è richiesta la cittadinanza.

La Convenzione tra Italia e Santa Sede

La nuova Convenzione in materia di sicurezza sociale tra Italia e Santa Sede (pdf 141KB), stipulata il 16 giugno 2000 e attuata dall'Accordo amministrativo (pdf 116KB), è stata ratificata con la legge 19 agosto 2003, n. 244 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2004, ampliando il campo di applicazione della precedente Convenzione del 6 giugno 1956.

Campo di applicazione e requisiti per la totalizzazione

Per quanto riguarda l’Italia, la Convenzione si applica ai lavoratori iscritti ai regimi di sicurezza sociale dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (FPLD, Gestioni speciali dei lavoratori autonomi e Gestione Separata) nonché alle forme sostitutive dell’AGO (Fondi speciali).

Inoltre, la Convenzione si applica all'assicurazione per le prestazioni familiari e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Per informazioni sulle prestazioni pensionistiche erogate dalla Santa Sede in regime di totalizzazione internazionale, si rinvia alla consultazione del Fondo pensioni dell'Amministrazione del patrimonio della sede Apostolica.

Ai fini della prestazione sia italiana sia dello Stato della Città del Vaticano, per la totalizzazione internazionale si richiedono almeno 52 settimane di contribuzione.

I periodi assicurativi inferiori alle 52 settimane, maturati in uno dei due Stati (che non danno luogo, quindi, alla totalizzazione internazionale) sono comunque presi in considerazione dall'altro Stato, sia per l'accertamento del diritto sia per la determinazione dell'importo della prestazione richiesta.

Per l'ammissione all'assicurazione volontaria prevista dalla legislazione italiana, i periodi assicurativi in Italia possono essere totalizzati con i periodi assicurativi presso la Santa Sede e sono richieste almeno 52 settimane di contribuzione da lavoro effettivo in Italia.

È prevista la totalizzazione multipla, cioè la possibilità di sommare ai periodi italiani e vaticani anche i periodi assicurativi maturati in Stati terzi che risultino legati a loro volta da convenzioni o accordi di sicurezza sociale sia all’Italia sia alla Santa Sede.

La domanda

Secondo quanto previsto dalla circolare INPS 27 dicembre 2011, n. 164, i residenti in Italia devono presentare la domanda di pensione in convenzione con la Santa Sede online sul sito INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

 Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
 enti di patronato e altri intermediari dell'Istituto autorizzati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
 

Entro 15 giorni dalla presentazione della domanda di pensione in convenzione o della domanda di sola pensione estera, è necessario produrre la documentazione cartacea alla Struttura territoriale dell'INPS competente per residenza, che la trasmette poi all'Istituzione estera.

Per maggiori informazioni o eventuali altre necessità, gli interessati possono rivolgersi anche agli enti di patronato, riconosciuti dalla legge e abilitati ad assistere gratuitamente i lavoratori nello svolgimento delle pratiche previdenziali e assistenziali.

I residenti nello Stato della Città del Vaticano con periodi assicurativi anche in Italia devono presentare la domanda di pensione in convenzione all'Ufficio del Fondo pensioni dell'APSA, in qualità di Istituzione estera competente, che provvederà a trasmetterla, con i formulari previsti dell'Accordo, al seguente polo INPS specializzato:

Filiale Metropolitana Roma Flaminio
Via Giulio Romano, 46
00196 ROMA
Tel: 06 77387205

PEC: filiale.metropolitana.romanordovestflaminio@postacert.inps.gov.it

Anche i residenti presso la Santa Sede possono avvalersi dell'assistenza gratuita degli enti di patronato, e/o degli Uffici consolari.

Contatti APSA

APSA - Fondo Pensioni Vaticano
Ufficio del personale del Governatorato SCV
Via della Conciliazione, 1
00120 Città del Vaticano

Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica
Tel: (+39) 06 69884449 – 06 69884899
Fax: (+39) 06 69883800

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